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LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 11

G.U.R.S. 7 giugno 1989, n. 28

Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2002 e con annotazioni alla data 14 aprile 2006)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Interventi forestali

Art. 1

Norma programmatica

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 2

Piani di assestamento forestale

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 3

Divieto di attività estrattiva

1. Nelle aree del demanio forestale e nei boschi è vietata ogni attività estrattiva. (1)

(1)

Secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 24/91 per quanto riguarda le attività estrattive in esercizio alla data della presente legge, il divieto previsto dall'articolo annotato risulta condizionato all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava da elaborare ai sensi dell'art. 1 della stessa L.R. 24/91.

Art. 4

Acquisizione dei terreni

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 5

Modalità dei conferimenti

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 6

Indennità di espropriazione

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 7

Indennità di espropriazione per la realizzazione di dighe e invasi

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 8

Piano per l'acquisizione dei terreni

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 9

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'approvazione degli interventi previsti dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

2. La notifica agli interessati del provvedimento di approvazione dell'acquisizione sostituisce, a tutti gli effetti, le procedure di cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 10

Acquisizioni per il triennio 1990-92

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 11

Comitato tecnico amministrativo

1. Il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1983, n. 87, e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, è integrato da:

"i) un geologo del Servizio geologico regionale;

l) il medico provinciale di Palermo;

m) il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo o un suo delegato".

2. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dirigente amministrativo regionale.

3. Il presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori del comitato funzionari, tecnici ed esperti.

4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. A tutti i membri spetta un compenso mensile in misura pari a quello corrisposto ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 12

Comitato tecnico scientifico

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 13

Proroga per la redazione del piano

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 14

Personale comandato

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 15

Misure di polizia forestale

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 16

Piano per la difesa dei boschi dagli incendi

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 17

Norme particolari per i boschi percorsi da incendi

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 18

Campagne antincendio

1. Allo scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, l'Azienda è autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali.

2. Per le stesse finalità l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.

Art. 19

Collaborazione dell'ente parco alla formazione del piano per la difesa dagli incendi

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 20

Intervento nei boschi abbandonati

1. Per i boschi che per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali o a causa d'incendio si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo, ordina ai proprietari l'esecuzione, entro tempi brevi, dei necessari interventi di ripristino.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Azienda è facultata all'espropriazione dei boschi assumendo a totale carico gli interventi.

3. Per i boschi ricadenti nei demani comunali e provinciali che si trovino in condizioni di accentuato degrado e siano scarsamente produttivi rispetto alla normalità, l'Amministrazione forestale, su parere conforme del comitato tecnico amministrativo, può effettuare gli interventi di ripristino, assumendone l'onere a totale carico qualora gli interventi da effettuare risultino passivi sotto il profilo economico in relazione alla capacità di reddito del bosco interessato.

Art. 21

Interventi dell'Azienda con fondi extraregionali

1. L'Azienda è autorizzata a promuovere iniziative per l'ampliamento e la razionalizzazione della gestione del patrimonio forestale con l'utilizzazione delle provvidenze previste dallo Stato, dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dalla Comunità economica europea.

2. Per fare fronte ad eventuali oneri non coperti da finanziamenti statali e comunitari è autorizzata la istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'Azienda.

Art. 22

Gestione di boschi di proprietà di enti economici

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 23

Terreni ad uso di pascolo

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 24

Verde pubblico urbano

(abrogato dall'art. 86, comma 1, lett. h), della L.R. 16/96)

Art. 25

Costituzione del Centro vivaistico regionale

(modificato dall'art. 63, comma 3, della L.R. 23/2002)

1. Allo scopo di far fronte ai previsti fabbisogni di materiale vivaistico, l'Azienda provvede al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti vivaistici condotti in amministrazione diretta, mediante l'introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, tecnologiche e biotecnologiche, al fine di incrementare e diversificare adeguatamente le produzioni vivaistiche, correlandole alle esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente, e di migliorare radicalmente la gestione economica degli impianti medesimi.

2. I vivai sono finalizzati prevalentemente alla propagazione di essenze autoctone rappresentative delle formazioni vegetazionali presenti in Sicilia.

3. A tal fine è istituito, alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste, il "Centro vivaistico regionale" cui è preposto un dirigente tecnico forestale di provata capacità ed esperienza con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, al quale è attribuita la qualità di funzionario delegato. (1)

4. Il personale tecnico necessario per il funzionamento del Centro è prelevato dal personale del Corpo forestale.

5. ------------------------- (comma abrogato) (2)

6. Per le spese di primo impianto, ivi comprese le eventuali acquisizioni dei terreni e le attrezzature necessarie, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, la spesa annua di lire 4.000 milioni.

(1)

In materia vedi anche l'art. 15 della L.R. 16/96, nel testo sostituito dall'art. 16 della L.R. 14/2006 "Centro vivaistico regionale".

Art. 26

Utilizzazione dei residui finanziari della legge regionale n. 2 del 1986

1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4, 7 e 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge.

Titolo II

Garanzie occupazionali

Art. 27

Costituzione dei distretti forestali

1. Anche in base alle direttive dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'Amministrazione forestale adotta i provvedimenti necessari a meglio coordinare la propria attività operativa, rendere più efficiente e razionale l'utilizzazione dei materiali e delle attrezzature impiegate, qualificare e valorizzare al massimo le professionalità del personale dipendente e organizzare convenientemente il lavoro degli operai forestali per accrescerne i livelli di produttività.

2. Per contribuire al raggiungimento di tali finalità:

a) nell'ambito di ciascun ripartimento forestale sono istituiti distretti forestali con circoscrizione intercomunale e, ove si manifesti necessario, anche comunale, alla cui individuazione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Gli ambiti territoriali dei distretti sono definiti, nella prima applicazione della presente legge, in base ai moduli territoriali e organizzativi in atto adottati dall'amministrazione forestale ai fini della gestione dei boschi demaniali e di quelli in occupazione temporanea. Modifiche alle delimitazioni dei distretti forestali così individuati possono essere apportate successivamente in coerenza al piano generale di massima di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52; (1)

b) l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali, in relazione all'istituzione dei distretti forestali, ridefiniscono gli assetti organizzativi e le competenze del personale dipendente, sentito il consiglio di direzione del personale;

c) l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone l'azione di vigilanza e di controllo, avvalendosi di un gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito della direzione regionale delle foreste, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti.

Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata relaziona annualmente alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

La relazione è allegata al bilancio di previsione dell'Azienda.

(1)

In relazione alle misure riguardanti l'occupazione forestale vedasi il Titolo III, Capo I e Capo II, dall'art. 46 all'art. 62 della L.R. 16/96.

Art. 28

Proroga delle garanzie occupazionali

1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, sono confermate fino al 31 dicembre 1993 nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con garanzie occupazionali di centocinquantuno, centouno e cinquantuno giornate lavorative già iscritte negli elenchi istituiti dall'articolo 6 della medesima legge.

Art. 29

Formazione dei contingenti

1. Per le esigenze di carattere permanente e ricorrente periodicità connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali si avvalgono in ciascun distretto forestale dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, determinata in modo proporzionale alle superfici demaniali e in occupazione temporanea comunque gestite dall'Amministrazione forestale, è stabilita come segue: (1)

a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia di Agrigento                                n.    68
Provincia di Caltanissetta                            n.    63
Provincia di Catania                                  n.   129
Provincia di Enna                                     n.    64
Provincia di Messina                                  n.    98
Provincia di Palermo                                  n.   183
Provincia di Ragusa                                   n.    31
Provincia di Siracusa                                 n.    27
Provincia di Trapani                                  n. 37
                                         Totale       n.   700

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue:

Provincia di Agrigento                                n.   140
Provincia di Caltanissetta                            n.   128
Provincia di Catania                                  n.   276
Provincia di Enna                                     n.   132
Provincia di Messina                                  n.   206
Provincia di Palermo                                  n.   342
Provincia di Ragusa                                   n.    58
Provincia di Siracusa                                 n.    48
Provincia di Trapani                                  n. 70
                                         Totale       n. 1.400

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia di Agrigento                                n.   210
Provincia di Caltanissetta                            n.   192
Provincia di Catania                                  n.   415
Provincia di Enna                                     n.   197
Provincia di Messina                                  n.   310
Provincia di Palermo                                  n.   512
Provincia di Ragusa                                   n.    88
Provincia di Siracusa                                 n.    72
Provincia di Trapani                                  n. 104
                                         Totale       n. 2.100

3. All'individuazione del numero di unità lavorative gravanti sui singoli contingenti di ciascun distretto si provvede in conformità dei criteri di proporzionalità stabiliti al comma 2.

4. Allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi generali l'Amministrazione forestale è autorizzata ad utilizzare per tale finalità operai a contratto a tempo indeterminato in misura non eccedente il dieci per cento della dotazione prevista alla lettera a del comma 2.

5. Ai contingenti di cui alle lettere a, b e c del comma 1 accedono esclusivamente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, i lavoratori che siano stati assunti alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nell'ambito di ciascun distretto.

(1)

In relazione alle misure riguardanti l'occupazione forestale vedasi il Titolo III, Capo I e Capo II, dall'art. 46 all'art. 62 della L.R. 16/96.

Art. 30

Contingente operai a tempo indeterminato

1. Nella prima applicazione della presente legge, i contingenti distrettuali di operai a tempo indeterminato sono formati dai lavoratori forestali già in servizio con contratto a tempo indeterminato.

2. Conseguono altresì l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative si provvede, sempre entro i limiti del settanta per cento, al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai iscritti nelle fasce di centouno e successivamente cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri di cui al comma 2.

Contingenti operai con garanzie occupazionali di centocinquantuno e centouno giornate lavorative

Art. 31

1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, fino al settanta per cento di ciascun contingente distrettuale, gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.

2. Al completamento del contingente distrettuale, sempre nei limiti del settanta per cento, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

3. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, nei limiti del settanta per cento, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

Art. 32

Formazione della graduatoria

1. Ai fini della copertura della residua disponibilità (trenta per cento) dei contingenti degli operai a tempo indeterminato, degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative, si provvede mediante una nuova unica graduatoria distrettuale riservata agli operai sempre iscritti nelle fasce di garanzia occupazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il limite di età di quarantacinque anni.

2. La predetta graduatoria è ordinata secondo un punteggio da assegnarsi in base ai seguenti criteri:

a) dieci punti per ogni anno d'iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di trenta punti;

b) dieci punti per ogni anno d'iscrizione nella fascia;

c) quindici punti per ogni anno che separa l'età anagrafica del lavoratore dal limite massimo (sessanta anni) previsto dalla vigente legislazione per il conseguimento del trattamento pensionistico.

3. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 33

Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato

1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

2. L'Amministrazione forestale provvede direttamente all'accertamento dell'idoneità fisica.

3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale paritetica formata dall'ispettore ripartimentale, che la presiede, da un dirigente tecnico forestale, da un assistente tecnico forestale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

Art. 34

Aggiornamento graduatorie

1. Le operazioni per la formazione e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui agli articoli 30, 31 e 32 sono effettuate dalle competenti commissioni provinciali per la manodopera agricola istituite con l'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 35

Copertura dei posti vacanti

1. Al verificarsi di vacanze di posti nei contingenti distrettuali si provvede alla loro copertura attingendo dalle apposite graduatorie distrettuali.

Art. 36

Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale

1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Azienda e gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio provvedono mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205.

2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede alla assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. I lavoratori che nell'anno precedente hanno effettuato un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione forestale hanno diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno di lavoro.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'anno 1989, tale diritto di precedenza è determinato, per ciascun lavoratore interessato, in rapporto ai turni di lavoro effettuati nel triennio precedente ed entro il limite massimo di un turno di lavoro per ciascun anno del triennio medesimo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente al sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione. Per il restante trentaquattro per cento si provvede a norma del comma 1. Nell'avviamento relativo alla restante quota del trentaquattro per cento deve essere garantita l'assunzione di un numero di lavoratrici pari alla percentuale delle iscritte nella graduatoria.

Art. 37

Norme previdenziali

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli si applicano ai fini previdenziali le norme contenute nell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n 54. A tal fine gli interessati possono, in sede di prima applicazione della presente legge, esercitare la facoltà di cui al primo comma dell'art. 6 del citato decreto, dandone comunicazione all'ufficio che ha provveduto all'assunzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38

Corsi di formazione professionale

1. Su proposta avanzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine acquisirà il parere delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, nonché del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale, qualificazione e specializzazione per il personale addetto e per gli operai da utilizzare nel settore forestale, anche mediante apposite convenzioni con le università degli studi, enti ed istituti specializzati.

2. Detti corsi per gli operai potranno impegnare fino ad un massimo del cinque per cento delle giornate lavorative annue effettuate nell'anno precedente dai lavoratori previsti dal contingente di cui all'articolo 29.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 39

Disposizione transitoria

1. Nelle more della redazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 l'Amministrazione forestale provvede all'esecuzione degli interventi nel settore forestale sulla base dei programmi annuali da redigersi ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, tenuto conto delle garanzie occupazionali previste dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 40

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo:


                                               (in milioni di lire)
                                        1989 1990 1991
Art. 1                                 21.000        24.000        24.000
Art. 2                                    250           250           250
Art. 6                                 15.000        50.000        35.000
Art. 16                                 5.000         5.000         5.000
Art. 18                                   500           500           500
Art. 20                                 5.000         5.000         5.000
Art. 24                                 5.000         5.000         5.000
Art. 25 (limitatamente alle spese
di primo impianto di cui al comma 6)    4.000         4.000             -
Art. 38                                   250           250           250
2. La spesa di cui al comma 1, ammontante a lire 225.000 milioni nel triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni e quanto a lire 55.000 milioni, rispettivamente, con parte della disponibilità del capitolo 21257 e del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 28, valutata in lire 35.000 milioni per l'anno 1989 e in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni successivi, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 41

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1989.

NICOLOSI