
LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 66
G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20
Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 52/1984 e con annotazioni alla data 6 aprile 1996)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione, gli operai forestali che nell'ultimo triennio, antecedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione forestale con una prestazione complessiva non inferiore a 500 giornate lavorative ai fini previdenziali sono assunti dalla predetta Amministrazione come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che almeno in un anno solare del medesimo triennio abbiano effettuato non meno di 180 giornate lavorative, assicurando comunque il numero minimo di giornate di lavoro annue previsto dal contratto di lavoro vigente.
Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, vengono assicurate agli operai forestali, assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali:
- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali. (1)
In merito alla garanzie occupazionali cfr. l'art. 18 della L.R. 2/86, l'art. 19 della L.R. 36/86, l'art. 2 della L.R. 1/88, l'art. 5, comma 1 e 3, della L.R. 4/89, l'art. 1 della L.R. 1/94 e l'art. 1 della L.R. 2/95.
Le garanzie occupazionali di cui ai precedenti articoli sono subordinate alle disponibilità dei relativi finanziamenti.
Al fine di conseguire la piena utilizzazione degli operai forestali assunti a tempo indeterminato, gli stessi sono tenuti a svolgere anche fuori della propria sede abituale e comunque nell'ambito della provincia mansioni diverse dalla qualifica rivestita, in relazione alle esigenze operative dell'Amministrazione connesse alla gestione e al miglioramento del patrimonio forestale, alla coltura dei vivai forestali e a tutti i servizi in genere, compresi quelli afferenti alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
Qualora il percorso effettuato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro sia superiore ai 20 km., l'indennità prevista dall'art. 9 del contratto integrativo regionale vigente per gli operai forestali viene corrisposta nella misura massima corrispondente a quella spettante per la predetta distanza.
Per assicurare il tempestivo impiego della manodopera si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47.
Sono istituiti, a cura delle commissioni locali di cui all'art. 6 della legge 11 marzo 1970, n. 83, appositi elenchi, distinti per fasce occupazionali, in cui vengono iscritti i lavoratori che hanno titolo alle garanzie di cui al precedente art. 2. (1)
Nell'ambito di ciascuna fascia i lavoratori sono suddivisi per qualifiche professionali.
La Commissione regionale prevista dall'art. 2 della legge richiamata nel precedente comma, su proposta delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, competenti per territorio, può disporre, ove ricorrano giustificate motivazioni, l'istituzione di elenchi a carattere comprensoriale nei quali saranno iscritti, con le stesse modalità indicate nella presente legge, i lavoratori residenti nei comuni ricadenti nella relativa area territoriale.
Vedi l'art. 57, comma 1, della L.R. 16/96: "Modalità di formazione del contingente distrettuale".
Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonchè dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni.
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato non compete l'indennità speciale di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale richiamato nel comma precedente.
(sostituito dall'art. 46 della L.R. 86/82)
Le norme previste dalla presente legge non si applicano nei confronti dei lavoratori che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di lavoro prescritto per maturare il diritto a pensione.
La legge regionale 31 marzo 1972, n. 20, è abrogata.
Gli operai forestali con la qualificazione professionale prevista dall'art. 2 della predetta legge iscritti negli appositi elenchi istituiti con la legge medesima, che abbiano effettuato nel triennio 1978-80 almeno 350 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assunti come operai forestali a tempo indeterminato.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 e dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.