
REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989
G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165
Modifiche al regolamento (CEE) n. 3529/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, malgrado l'esistenza di misure preventive, gli incendi di foreste devastano ogni anno, in particolare nella regione meridionale della Comunità, 500 000 ettari di spazio forestale; che è quindi necessario corredare tali misure di prevenzione istituite con regolamento (CEE) n. 3529/86 (4) con misure appropriate in grado di rendere più efficace la protezione delle foreste contro gli incendi;
Considerando che la sperimentazione di nuove tecniche e tecnologie e di nuovi materiali e prodotti può contribuire a rafforzare questa stessa protezione;
Considerando che un comitato permanente forestale è stato istituito con la decisione 89/367/CEE (5) e che è opportuno attribuire a detto comitato le competenze del comitato per la protezione delle foreste previste dal regolamento (CEE) n. 3529/86;
Considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste dall'azione deve essere adattata in conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.
Parere reso il 26 maggio 1989.
G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
G.U. 21 novembre 1986, n. L 326.
G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
Il regolamento (CEE) n. 3529/86 è modificato come segue:
1) All'articolo 2:
a) è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. L'azione riguarda parimenti le misure volte ad incoraggiare la realizzazione di progetti pilota e di sperimentazione di nuove tecniche e tecnologie, nonché la messa a punto di materiali e prodotti che consentono di aumentare l'efficacia delle misure di protezione delle foreste contro gli incendi.";
b) al paragrafo 2, i termini "del paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "dei paragrafi 1 e 1 bis".
2) L'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la prima parte di frase è sostituita dalla frase seguente:
"Il Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE (*) è consultato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86:";
b) al paragrafo 2, le parole "in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3528/86" sono soppresse;
c) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165".
3) E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 4 bis
La Commissione provvede al coordinamento e al controllo dell'azione per la protezione delle foreste contro gli incendi prevista dal presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e di consulenti scientifici e tecnici."
4) All'articolo 5, paragrafo 2, l'importo di 20 milioni di ECU è sostituito da 31,5 milioni di ECU.
5) All'articolo 6, la percentuale del 30% è sostituita da quella del 50%.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA