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REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/89 DEL CONSIGLIO, 3 maggio 1989

G.U.C.E. 11 maggio 1989, n. L 128

Modifiche al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 maggio 1989

Applicabile dal: 1° settembre 1989

Nota

In quanto recante mera modifica del Reg. (CEE) n. 822/87, il presente regolamento è da intendersi abrogato a decorrere dal 1° agosto 2000, data dalla quale il regolamento qui modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1493/99.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che è opportuno evitare che le misure di controllo della produzione vinicola previste dalle misure strutturali concernenti le superfici destinate alla produzione di uva da vino siano ostacolate da reimpianti realizzati con diritti nati con l'estirpazione di superfici di viti di altre categorie per quanto riguarda l'utilizzazione normale delle uve ottenute; che è pertanto necessario prevedere che sulle superfici oggetto di estirpazione possano essere effettuati reimpianti soltanto con viti della stessa categoria d'utilizzazione di quelle estirpate;

Considerando che è opportuno estendere la possibilità, già esistente per la distillazione preventiva, di conferire alla distillazione obbligatoria, oltre ai vini da tavola, i vini atti a diventare vino da tavola, per evitare in particolare l'arricchimento di questi ultimi per la trasformazione in vino da tavola, l'unico ammissibile per detta distillazione;

Considerando che occorre inoltre aggiornare taluni riferimenti a regolamentazioni nel campo delle strutture di produzione;

Considerando che conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 3 aprile 1989, n. C 82.

(2)

G.U. 16 maggio 1989, n. C 120.

(3)

Parere reso il 31 marzo 1989.

(4)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(5)

G.U. 31 dicembre 1988, n. L 373.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 2, il terzo comma è completato dai termini seguenti:

"e del regolamento (CEE) n. 797/85."

2) All'articolo 7, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Nell'esercizio del diritto di reimpianto possono essere utilizzate soltanto varietà di viti appartenenti, nella classificazione delle varietà di viti stabilita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, alla stessa categoria di utilizzazione delle varietà di viti dalla cui estirpazione è derivato il diritto di reimpianto."

3) Il testo dell'articolo 39, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Se per una campagna viticola il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenta una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria di vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES