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REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/89 DELLA COMMISSIONE, 27 aprile 1989

G.U.C.E. 28 aprile 1989, n. L 116

Modifica al regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° maggio 1989

Applicabile dal: 1° maggio 1989

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario (1), in particolare l'articolo 10,

Considerando che occorre precisare l'obbligo dei viticoltori di non ostacolare in alcun modo la raccolta dei dati, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86, da parte degli agenti incaricati a tal fine, onde assicurare l'accesso all'azienda a tali agenti; che è d'uopo modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 luglio 1986, n. L 208.

(2)

G.U. 5 marzo 1987, n. L 62.

Art. 1

Al regolamento (CEE) n. 649/87 è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

I viticoltori devono assicurare l'accesso all'azienda agli agenti incaricati dall'organismo competente dello Stato membro di realizzare lo schedario vitivinicolo".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione