
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 53 del Reg. (CE) n. 436/2009.
REGOLAMENTO (CEE) N. 649/87 DELLA COMMISSIONE, 3 marzo 1987
G.U.C.E. 5 marzo 1987, n. L 62
Modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CEE) n. 1097/1989)
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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 8 marzo 1987
Applicabile dal: 8 marzo 1987
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 53 del Reg. (CE) n. 436/2009.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 (2),
Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario comunitario (3), in particolare l'articolo 10,
Considerando che, ai fini di una realizzazione uniforme dello schedario in tutta la Comunità, è necessario definire alcuni elementi essenziali; che, a questo scopo, è opportuno ricorrere, per quanto possibile, a definizioni già in uso nella legislazione comunitaria o nazionale in materia vitivinicola;
Considerando che, a termini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2392/86, lo schedario riguarda le singole aziende in cui viene praticata la viticoltura; che, visti gli obiettivi perseguiti con la compilazione dello schedario, non si ritiene necessario includervi le aziende con una produzione molto modesta; che occorre pertanto definire le aziende da inserire nello schedario, sulla base della loro superficie e in riferimento a limiti di produzione fisici o economici che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri;
Considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/86 distingue le informazioni obbligatorie, richieste dalla normativa comunitaria, e quelle facoltative, che gli Stati membri possono raccogliere a titolo complementare; che è opportuno compilare un elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative, da inserire rispettivamente nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di produzione;
Considerando che, per talune regioni non ancora dotate di un catasto fondiario su cui basarsi per la compilazione dello schedario vitivinicolo, è necessario adottare disposizioni specifiche per la sua realizzazione nei termini prescritti;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (5), prevede l'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva; che, in taluni Stati membri, dovrebbe essere possibile basarsi sui risultati ottenuti in sede di elaborazione di tale schedario; che è opportuno disporre espressamente che gli Stati membri possono attingere a questi risultati per ridurre i tempi e i costi di compilazione dello schedario vitivinicolo;
Considerando che è d'uopo prevedere sanzioni in caso d'inadempienza degli obblighi in materia, integrate, se necessario, da altre sanzioni decise dagli Stati membri;
Considerando che è necessario fissare i termini per la comunicazione di determinate informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri;
Considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le disposizioni relative alla compilazione dello schedario vitivinicolo non si applicano al Portogallo durante la prima fase di transizione; che è opportuno fissare termini precisi per la rapida realizzazione dello schedario stesso sin dall'inizio della seconda fase;
Considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 25 febbraio 1987, n. L 55.
G.U. 31 luglio 1986, n. L 208.
G.U. 24 gennaio 1975, n. L 19.
G.U. 31 dicembre 1985, n. L 367.
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Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario.
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Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) azienda: qualsiasi unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria
- con superficie viticola di almeno 10 are,
ovvero
- per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are, quelle tenute a presentare una delle dichiarazioni previste dalla legislazione comunitaria o nazionale,
ovvero
- per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are e non tenute a presentare una delle dichiarazioni di cui al secondo trattino, quelle la cui superficie viticola ha una produzione che oltrepassa determinati limiti fisici od economici fissati dagli Stati membri interessati;
b) conduttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta;
c) superficie agricola utilizzata: l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;
d) superficie viticola coltivata: l'insieme delle superfici vitate, in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinate normalmente alla produzione di uve, di mosto di uve, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile;
e) superficie viticola abbandonata: l'insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile;
f) particella: un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario.
Se non esiste un catasto fondiario, si può intendere per particella un tratto continuo di terreno, appartenente ad un'unica azienda, che costituisca un'entità distinta per quanto concerne il sistema di conduzione, il tipo di coltura e la natura della produzione;
g) materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, barbatellai, vigneti di viti madri di portainnesto e vigneti di viti madri di nesti: quanto designato con gli stessi termini nella direttiva 68/193/CEE del Consiglio (1);
h) varietà per uve da vino, varietà per uve da tavola e varietà per uve da essiccazione: quanto designato con gli stessi termini nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio (2).
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1. L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, da inserire nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di produzione, è riportato nell'allegato I del presente regolamento.
In sede di elaborazione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, gli Stati membri decidono la ripartizione delle summenzionate informazioni all'interno di ciascun fascicolo.
2. Qualora la vite sia consociata ad altre colture, il fascicolo aziendale indica, oltre alla superficie totale della particella in questione, anche la superficie viticola espressa in termini di coltura pura. La conversione è effettuata per mezzo degli appositi coefficienti determinati dallo Stato membro.
3. Nel fascicolo aziendale le informazioni sulle caratteristiche delle parcelle sono fornite separatamente per ogni singola parcella. Tuttavia, qualora le condizioni naturali, il tipo di coltura e la natura del prodotto ottenuto presentino sufficiente omogeneità, gli Stati membri possono riunire nel fasciolo aziendale tutte le informazioni relative a un insieme costituito da diverse particelle contigue o da parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare la singola particella.
4. All'atto della compilazione e in occasione di ciascun aggiornamento dello schedario, gli Stati membri procedono a un censimento delle superfici viticole non appartenenti ad aziende, ai sensi dell'articolo 2, lettera a).
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(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 1097/1989)
I viticoltori devono assicurare l'accesso all'azienda agli agenti incaricati dall'organismo competente dello Stato membro di realizzare lo schedario vitivinicolo.
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Nelle regioni in cui, all'atto dell'istituzione dello schedario vitivinicolo, non esiste un catasto fondiario, gli Stati membri provvedono ad adeguare lo schedario stesso al catasto fondiario, via via che quest'ultimo viene realizzato e al più tardi in occasione dei regolari aggiornamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86.
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Al fine di ridurre i costi e di accelerare i tempi di realizzazione dello schedario viticolo, gli Stati membri possono far ricorso alle tecnologie messe a punto e agli elementi tecnici disponibili nell'ambito della costituzione dello schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 154/75.
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I nomi delle unità amministrative per le quali il termine d'istituzione dello schedario viene ridotto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86, nonché la rispettiva data limite d'istituzione sono riportati nell'allegato II.
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1. Gli interessati che non hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86 sono esclusi dal beneficio delle misure di cui agli articoli 7, 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, fintantoché non abbiano regolarizzato la loro situazione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare, a seconda della gravità dei casi, l'inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 3 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86.
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, i limiti fisici o economici di cui all'articolo 2, lettera a), nonché i coefficienti di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- quanto prima possibile, e comunque entro 3 mesi dai censimenti, le superfici viticole di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
- al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, l'elenco degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento;
- al più tardi il 31 agosto di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86;
- entro due mesi dalla ricezione della domanda, salvo nei casi urgenti, gli elementi di valutazione supplementari di cui all'articolo 8, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86;
- al più tardi il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente i casi d'inadempienza degli obblighi incombenti agli interessati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché le misure conseguentemente adottate.
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In Portogallo, lo schedario viticolo è istituito integralmente entro la fine della seconda tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.
Nei tre mesi successivi all'inizio di questa seconda tappa, il Portogallo trasmette alla Commissione il programma di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, nonché l'elenco degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
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