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REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/89 DEL CONSIGLIO, 27 aprile 1989

G.U.C.E. 29 aprile 1989, n. L 118

Modifica al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, in base all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 1 e all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89 (5), i prezzi ai quali i prodotti sono acquistati nel quadro degli articoli 19 o 19 bis nonché i compensi finanziari corrisposti nel quadro dell'articolo 18 sono calcolati sulla base del prezzo d'acquisto aggiustato da coefficienti di adeguamento;

Considerando che occorre incoraggiare i produttori di arance, mandarini, satsumas e clementine a presentare i loro prodotti in eccedenza alla trasformazione;

Considerando che le differenze di valorizzazione del prodotto introdotte dall'applicazione dei coefficienti di adeguamento sono state stabilite per il fabbisogno del mercato del consumo dei prodotti freschi e non sono pertinenti per la trasformazione;

Considerando che è pertanto opportuno non fare più differenze tra il prezzo di ritiro delle arance, dei mandarini, dei satsumas e delle clementine, secondo le varietà, calibri o tipo di condizionamento, e prevedere che per questi prodotti il prezzo di ritiro sia quello dei prodotti sfusi in un mezzo di trasporto, senza distinzione di varietà e calibro;

Considerando che l'articolo 16 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che il superamento della soglia di intervento fissato per un prodotto viene valutato secondo il prodotto, sulla base degli interventi effettuati durante una campagna o della media degli interventi effettuati nel corso di diverse campagne nonché che il superamento della soglia di intervento ha come conseguenza una diminuzione dei prezzi di base e dei prezzi di acquisto applicabili nel corso della campagna successiva; che per alcuni prodotti la data di scadenza del periodo di applicazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto per una determinata campagna di commercializzazione è molto prossima alla data di entrata in vigore dei prezzi di base e d'acquisto della campagna successiva; che, per consentire l'applicazione del meccanismo del limite, in tali casi è opportuno permettere la constatazione del volume degli interventi per un periodo di dodici mesi consecutivi, che non coincida con la campagna stessa; che tale facoltà deve essere riservata ai prodotti per i quali i prezzi di base e d'acquisto sono fissati per nove o più mesi nel corso di una stessa campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 3 aprile 1989, n. C 82.

(2)

Parere reso il 13 aprile 1989.

(3)

Parere reso il 31 marzo 1989.

(4)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.

(5)

G.U. 20 aprile 1989, n. L 109.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 16, paragrafo 4, dopo il secondo comma, è aggiunto il testo del comma seguente:

"Per le arance dolci, i mandarini, i satsumas e le clementine,

- il coefficiente definito, per ogni prodotto, per le varietà o tipi prescelti per la fissazione del prezzo di base, è applicato a tutti i tipi o varietà di questo stesso prodotto,

- il coefficiente definito per i "calibri misti" è applicato indipendentemente dal calibro,

- il coefficiente definito per i prodotti "sfusi in un mezzo di trasporto" è applicato indipendentemente dal tipo di condizionamento."

2) All'articolo 16 ter, paragrafo 1, il testo seguente è aggiunto al primo comma:

"Il superamento del limite per l'intervento fissato per un prodotto può essere tuttavia valutato in base agli interventi effettuati durante un periodo di dodici mesi consecutivi, quando i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto del prodotto sono fissati per nove o più mesi nel corso di una campagna di commercializzazione."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA