
REGOLAMENTO (CEE) N. 1130/89 DEL CONSIGLIO, 24 aprile 1989
G.U.C.E. 29 aprile 1989, n. L 119
Modifica al regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, a seguito delle gelate nell'inverno 1986/1987.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 2 maggio 1989
Applicabile dal: 2 maggio 1989
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2511/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3223/88 (4), la Repubblica italiana ha avviato il suo piano che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, conformemente al programma approvato dalla Commissione il 21 novembre 1983;
Considerando che, in particolare nelle regioni Sicilia, Puglia e Calabria, gelate di eccezionale intensità durante l'inverno 1986/1987 hanno gravemente compromesso i risultati ottenuti e lo stato di avanzamento del piano in corso di realizzazione;
Considerando che alcuni agrumicoltori di regioni particolarmente colpite dal gelo non hanno potuto avviare le operazioni di riconversione e di ristrutturazione già previste nel piano approvato dalla Commissione; che è quindi opportuno dar loro la possibilità di avviare in tempo opportuno tali operazioni;
Considerando che il gelo ha distrutto alberi che avevano già formato oggetto di operazioni di riconversione o di nuovi impianti già realizzati a seguito delle operazioni di ristrutturazione o che formano oggetto di siffatte operazioni in corso di realizzazione, nonché una parte dei materiali di moltiplicazione di agrumi nei vivai; che nuove operazioni devono essere intraprese; che è quindi opportuno adattare gli aiuti concessi per dette operazioni, al fine di tener conto dei danni subiti;
Considerando che, per rimediare alla situazione creatasi a seguito delle gelate, è opportuno prevedere un'azione di carattere urgente, che implichi un termine supplementare di due anni, nonché un adeguato adattamento del piano attuato in Italia per quanto riguarda le regioni Sicilia, Puglia e Calabria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 7 gennaio 1989, n. C 6.
G.U. 17 aprile 1989, n. C 96.
G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.
G.U. 21 ottobre 1988, n. L 288.
Il regolamento (CEE) n. 2511/69 è modificato come segue:
1) All'articolo 1:
a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
"In Italia, per quanto riguarda le regioni Sicilia, Puglia e Calabria,
a) gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere concessi per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) avviate entro il 30 giugno 1991, se le piantagioni di agrumi sono state danneggiate dalle gelate dell'inverno 1986/1987;
b) nel caso di piantagioni di agrumi che hanno formato oggetto, fino all'inverno 1986/1987, delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli aiuti di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 3 possono essere nuovamente concessi, se dette operazioni devono essere ripetute a seguito delle gelate dell'inverno in questione, fino al 30 giugno 1991.";
b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
"5. Gli aiuti relativi alle operazioni di cui al paragrafo 4, primo comma e secondo comma, lettera b) sono imputabili al FEAOG soltanto se la superficie di agrumeti danneggiati dal gelo corrisponde almeno al 20% della superficie coltivata ad agrumi dell'azienda prima della gelata."
2) All'articolo 2:
a) il testo del terzo comma, prima frase è sostituito dal testo seguente:
"Gli Stati membri interessati elaborano entro il 30 aprile 1983 e, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, entro il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda la Grecia e, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, entro il 31 luglio 1989 per quanto riguarda l'Italia, un piano comprendente le misure che essi ritengono più adatte alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1 oppure adeguano i piani esistenti.";
b) al quinto comma i termini "articolo 1, paragrafi 4 e 5" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, lettera b) e paragrafo 5".
3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"Tuttavia, per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) e secondo comma, lettera b), il tasso del 40% previsto al primo comma, secondo trattino è ridotto al 20%."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. FERNANDEZ ORDONEZ