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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

REGOLAMENTO (CEE) N. 891/89 DELLA COMMISSIONE, 5 aprile 1989

G.U.C.E. 7 aprile 1989, n. L 94

Modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 6,

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 17, paragrafo 6,

Considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 314/89 (6);

Considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 sono state modificate numerosissime volte e talvolta in modo sostanziale; che pertanto, ai fini della chiarezza e dell'efficacia amministrativa, è opportuno procedere a una rielaborazione della normativa vigente, apportandovi le modifiche suggerite dall'esperienza acquisita;

Considerando che, per tener conto delle prassi commerciali specifiche dei settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7);

Considerando che le suddette prassi commerciali giustificano un aumento della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88; che si deve inoltre tener conto delle conseguenze quanto allo svincolo della cauzione;

Considerando che è necessario precisare il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato, nel caso di una gara per l'esportazione di scorte d'intervento e stabilire le indicazioni particolari che deve contenere il titolo d'esportazione, in particolare nel caso di una gara per la restituzione, per un'esportazione di alimenti composti a base di cereali, per un aiuto alimentare e per una fissazione anticipata di un prelievo all'esportazione; che è opportuno inoltre stabilire che nel titolo d'importazione dei prodotti amilacei venga riportata un'indicazione speciale, in previsione di un'eventuale correzione del prelievo, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (9), in funzione di una modifica dell'importo dell'aiuto alla produzione;

Considerando che si deve stabilire nel caso di una gara che gli importi alla restituzione o del prelievo che devono essere indicati nel titolo devono essere espressi in ecu, per agevolare l'uso di tali titoli all'interno della Comunità;

Considerando che nel titolo d'esportazione per un aiuto alimentare è opportuno indicare che non è applicabile un prelievo all'esportazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (10), e all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio (3);

Considerando che il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato a seconda delle esigenze del mercato e di una buona gestione, concedendo, data la situazione di concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata al 30 settembre per i titoli di lunga validità rilasciati anteriormente al 1° luglio, per evitare impegni all'esportazione sulla nuova campagna, prima del raccolto di orzo;

Considerando che, tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno prevedere un termine di tre giorni prima del rilascio effettivo di un titolo per l'esportazione di alimenti composti a base di cereali;

Considerando che si devono rendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, relative alle richieste di titolo d'esportazione per alcuni prodotti, per una gara in un paese terzo importatore;

Considerando che, tenuto conto della situazione di concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una validità speciale per i principali prodotti, compreso il frumento duro e per i quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo nel contempo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP; che il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine;

Considerando che si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o del prelievo durante il periodo di validità del titolo, ma concedendo pur sempre la preferenza alle consegne dei paesi ACP;

Considerando che è opportuno indicare gli importi del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione applicabili al momento di una proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.

(2)

G.U. 25 gennaio 1989, n. L 20.

(3)

G.U. 25 giugno 1976, n. L 166.

(4)

G.U. 26 luglio 1988, n. L 197.

(5)

G.U. 11 agosto 1975, n. L 213.

(6)

G.U. 9 febbraio 1989, n. L 37.

(7)

G.U. 2 dicembre 1988, n. L 331.

(8)

G.U. 25 giugno 1974, n. L 168.

(9)

G.U. 26 luglio 1978, n. L 202.

(10)

G.U. 28 novembre 1977, n. L 303.

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Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione, instaurato:

- dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75,

- dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2

1. Si considera assolto l'obbligo d'importare o d'esportare quando il quantitativo importato o esportato è inferiore al massimo del 7% al quantitativo indicato nel titolo.

2. Per i titoli d'importazione e d'esportazione i tassi del 95% e del 5%, di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sono sostituiti rispettivamente dai tassi del 93% e del 7%.

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Art. 3

1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (1), il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra "0".

2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1836/82 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o di prelievo all'esportazione.

(1)

G.U. 9 luglio 1982, n. L 202.

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Art. 4

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. Il tasso è espresso in ecu e preceduto da una della seguenti diciture:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado:...

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen:...

- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung:...

- Posostò ths katakurwqeisaV epistrojhV basews kata thn exagwgh:...

- Tendered rate of basic export refund:...

- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé:...

- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato:...

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer:...

- Taxa da restituiçao de base à exportação adjudicada:...

2. Nel caso di una gara per il prelievo all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicato, in lettere e in cifre, il tasso del prelievo all'esportazione riportato nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. Il tasso è espresso in ecu e preceduto da una delle seguenti diciture:

- Tipo de la exacción reguladora a la exportación adjudicado:...

- Tilslagssats for eksportafgiften:...

- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabschoepfung:...

- Posostò ths katakurwqeisaV eisjoraV kata thn exagwgh:...

- Tendered rate of export levy:...

- Taux du prélèvement à l'exportation adjugé:...

- Tasso del prelievo all'esportazione aggiudicato:...

- Gegunde heffing bij uitvoer:...

- Taxa do direito nivelador de exportaçao adjudicado:...

3. Quando il titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda i prodotti appartenenti al settore del riso, i tassi da utilizzare per la conversione dell'importo della restituzione o del prelievo nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità doganali d'esportazione sono indicati nella casella 22 di detto titolo e contengono, nel numero, sei cifre significative.

Le cifre significative sono:

- tutte le cifre quando il valore del tasso di conversione calcolato è superiore a 1,

- tutte le cifre a cominciare dalla prima cifra decimale superiore a zero, quando il valore del tasso di conversione calcolato è inferiore a 1.

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Art. 5

1. Per i prodotti appartenenti ai codici NC 1102 20 e 1103 13, l'interessato può indicare nella richiesta di titolo d'esportazione prodotti appartenenti alle due suddivisioni contigue dei suddetti codici.

Le due suddivisioni indicate nella richiesta sono riportate sul titolo d'esportazione.

2. Per i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, che contengono meno del 50%, in peso, di prodotti lattiero-caseari, la richiesta di titolo d'esportazione deve riportare:

- nella casella 15 la descrizione del prodotto e il suo tenore di prodotti cerealicoli, conformemente alla nomenclatura delle restituzioni,

- nella casella 16 la dicitura: "ex 2309".

Nella casella 15 della richiesta possono essere indicate le categorie contigue, in materia di tenore di cereali, di cui al primo trattino del primo comma.

Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo d'esportazione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 6

Il titolo d'esportazione, rilasciato per esportazioni da effettuare nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare, riporta nella casella n. 20 una delle seguenti diciture:

- Ayuda alimentaria

- Fødevarehjaelp

- Nahrungsmittelhilfe

- Episitistikh bohqeia

- Food aid

- Aide alimentaire

- Aiuto alimentare

- Voedselhulp

- Ajuda alimentar

e nella casella n. 7 l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo si applica soltanto per un'esportazione da effettuare in questo quadro.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1579/74, nella casella 24 del titolo d'importazione è riportata una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora que deberá ajustarse eventualmente con arrego a las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1579/74

- Eventuel aendring af afgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 1579/74

- Abschoepfung ist gegebenenfalls gemaess den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 zu berichtigen

- Eisjoa pou endecomenwV prosarmózetai sumjwna me tiV diataxeiV tou arqrou 3 paragrajoV 1 stoiceio b) tou kanonismou (EOK) ariq. 1579/74

- Levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 3 (1) (b) of Regulation (EEC) No 1579/74

- Prélèvement à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1579/74

- Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1579/74

- Heffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 1579/74

- Direito nivelador a ajustar eventualmente nos termos do nº 1, alínea b), do artigo 3º do Regulamento (CEE) nº 1579/74.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2747/75, dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1432/76 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2007/75 della Commissione (2), il titolo d'esportazione è completato come segue:

- nella casella 20 viene riportata una delle seguenti diciture:

- Fijación anticipada de la exacción reguladora a la exportación solicitada

- Forudfastsaettelse af eksportafgiften er begaeret

- Vorausfestsetzung der Ausfuhrabschoepfung beantragt

- AithqeiV prokaqorismòV thV eisjoraV kata thn exagwgh

- Advance fixing of export levy requested

- Préfixation du prélèvement à l'exportation demandée

- Fissazione in anticipo del prelievo all'esportazione richiesta

- Vaststelling vooraf van de uitvoerheffing aangevraagd

- Prefixação do direito nivelador de exportaçao solicitada,

- nella casella 21 viene cancellata la dicitura e sostituita dalle indicazioni previste nella casella 21 del titolo d'importazione;

- nella casella 22 vengono indicati, in lettere e in cifre, i tassi in ecu del prelievo fissato anticipatamente.

Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2007/75, nella casella 22 del titolo d'esportazione viene riportata una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora a la exportación que deberá ajustarse eventualmente con arreglo a las disposiciones del apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2007/75

- Eventuel aendring af eksportafgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2007/75

- Ausfuhrabschoepfung ist gegebenenfalls gemaess den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2007/75 zu berichtigen

- Eisjora kata thn exagwgh pou endecomenwV prosarmózetai sumjwna me tis diataxeiV tou arqrou 3 paragrajoV 2 tou kanonismou (EOK) ariq. 2007/75

- Export levy to be adjusted where necessary in accordance with the provisions of Article 3 (3) of Regulation (EEC) No 2007/75

- Prélèvement à l'exportation à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2007/75

- Prelievo all'esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2007/75

- Uitvoerheffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2007/75

- Direito nivelador de exportação a ajustar eventualmente de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 3º do Regulamento (CEE) nº 2007/75.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2747/75 e dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1432/76, nella casella 22 del titolo d'esportazione viene riportata una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora inaplicable a la exportación

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabschoepfung nicht anwendbar

- Mi efarmozómeni eisforá katá tin exagogí

- Export levy not applicable

- Prélèvement à l'exportation non applicable

- Prelievo all'esportazione non applicabile

- Uitvoerheffing niet van toepassing

- Direito nivelador de exportação não aplicável.

(1)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.

(2)

G.U. 1 agosto 1975, n. L 203.

(3)

G.U. 25 gennaio 1989, n. L 20.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 8

1. I titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 9

1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi alla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, il titolo d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 è valido a decorrere dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

- fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile,

- fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando questo è avvenuto tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,

- fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando questo è avvenuto tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.

In applicazione del presente paragrafo, non vengono rilasciati titoli tra il 1° maggio ed il 30 giugno. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di cui al presente paragrafo non sono trasmissibili.

3. I titoli d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, purché durante tale periodo non sia stata adottata alcuna misura di sospensione della fissazione anticipata della restituzione dei prodotti.

4. Fino al 1° luglio 1989, i titoli d'esportazione per i prodotti appartenenti al codice NC 1103 11 10, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati il quarto giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda.

Se le richieste di titoli d'esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere impegnati per le esportazioni nella campagna 1988/1989, beneficiando di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 10

1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla data in cui debbono essere soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dall'attribuzione.

2. Tuttavia, il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, calcolati a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, le richieste dei titoli possono essere presentate soltanto a decorrere dal quarto giorno feriale precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte per la gara.

4. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo intercorrente tra il termine per la presentazione delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo, dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è fissato a sei giorni feriali.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 11

1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quando l'interessato stia concludendo un contratto che giustifichi una durata superiore, attestata da una prova scritta, debitamente accertata dallo Stato membro.

2. In questo caso, l'interessato presenta all'organismo competente la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione, applicabile il giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista, e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione prevista; tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, e a 15 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, questa richiesta non implica la costituzione di una cauzione.

Per le esportazioni destinate ad uno o ad un gruppo di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé, il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:

- a 20 000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, la farina di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, e

- a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.

Nelle richieste relative ad un gruppo di paesi ACP si deve specificare il nome di ogni paese di destinazione.

3. Lo Stato membro cui appartiene l'organismo competente al quale viene presentata la domanda adisce la Commissione, che decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1418/76, tenendo conto, in particolare, del quantitativo e dell'aspetto economico dell'esportazione prevista e che, in caso di accettazione, fissa anche il termine entro il quale l'interessato deve presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il termine fissato conformemente al paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa costituzione della cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76. Il paese di destinazione è indicato nella casella 7 ed il titolo obbliga ad esportare verso tale paese.

Nel caso in cui non fosse stata possibile la conclusione di tale contratto, l'interessato deve informare l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione del contratto ed il titolo non viene rilasciato.

5. Salvo casi di forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.

6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 9, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla sua richiesta di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.

7. Quando è stato rifiutata una proroga del periodo di validità di cui all'articolo 9, il titolo non viene rilasciato.

8. I titoli rilasciati alle condizioni di cui al presente articolo, non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 12

Il tasso della cauzione relativa al titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è di:

a) 0,60 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione o di esportazione per i quali il prelievo all'importazione, la restituzione o il prelievo all'esportazione non sono stati fissati anticipatamente;

b) se si tratta di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo:

- 16 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 (escluso il 1006 10 10), 1007 00 e 1008,

- 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti;

c) 30 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti ai codice NC 1103 11 10 e per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso i paesi ACP la cauzione è fissata a 15 ECU per tonnellata;

d) 15 ECU per tonnellata per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti appartenenti ai codice NC 1107, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso gli Stati ACP la cauzione è fissata a 7 ECU per tonnellata;

e) 12 ECU per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1107, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono stati fissati anticipatamente.

Tuttavia, per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, tale cauzione è di:

- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° gennaio al 30 aprile,

- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo sia stato prorogato ed il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione sia stato fissato anticipatamente:

- il premio o il correttivo applicabile è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda di titolo per un'importazione o un'esportazione da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo stesso;

- il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione è adeguato in funzione del prezzo d'entrata valido nel mese dell'effettiva importazione o esportazione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 14

1. E' abrogato il regolamento (CEE) n. 2042/75.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

ALLEGATO I

VALIDITA' DEI TITOLI D'IMPORTAZIONE

 A. Settore dei cereali
 Codice NC             Designazione dei prodotti             Validità
0709 90 60    Granturco dolce, allo stato fresco o
              refrigerato                                    45 giorni
0712 90 19    Granturco dolce, allo stato secco, anche
              tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o
              polverizzato, ma non preparato diversamente,
              diverso dal granturco ibrido destinato
              alla semina                                        "
1001 90 91    Frumento (grano) tenero e frumento segalato,
              da semina                                          "
1001 90 99    Spelta, frumento (grano) tenero e frumento
              segalato, diversi da quelli destinati alla
              semina                                             "
1002 00 99    Segala                                             "
1003 00       Orzo                                               "
1004 00       Avena                                              "
1005 10 90    Granturco, diverso dal granturco ibrido
              destinato alla semina                              "
1005 90 00    Granturco diverso da quello destinato
              alla semina                                        "
1007 00 90    Sorgo a grani, diverso dal sorgo ibrido
              destinato alla semina                              "
1008          Grano saraceno, miglio e scagliola, altri
              cereali                                            "
1001 10       Frumento (grano) duro                              "
1101 00 00    Farine di frumento (grano) o di frumento       60 giorni
1102 10 00    Farina di segala                                   "
1103 11 00    Semole e semolini di frumento (grano)              "
              I prodotti di cui all'allegato A del       Fino alla fine del
              regolamento (CEE) n. 2727/75             quarto mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
 B. Settore del riso
1006 10 21    Risone (riso "paddy")                      Fino alla fine del
                                                      secondo mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
1006 10 23                                                       "
1006 10 25                                                       "
1006 10 27                                                       "
1006 10 92                                                       "
1006 10 94                                                       "
1006 10 96                                                       "
1006 10 98                                                       "
1006 20       Riso decorticato ("riso cargo" o "riso bruno")     "
1006 30       Riso semi-imbianchito o imbianchito, anche
              lucidato o brillato                                "
1006 40 00    Rotture di riso                            Fino alla fine del
                                                        terzo mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
1102 30 00    Farina di riso                             Fino alla fine del
                                                       quarto mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
1103 14 00    Semole e semolini di riso                          "
1103 29 50    Agglomerati in forma di pellets di riso            "
1104 19 91    Fiocchi di riso                                    "
1108 19 10    Amido di riso                                      "

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 4 del regolamento n. 1162/95 a decorrere dal 1° settembre 1995.

ALLEGATO II

VALIDITA' DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE

 A. Settore dei cereali
 Codice NC             Designazione dei prodotti             Validità
0709 90 60    Granturco dolce, allo stato fresco o       Fino alla fine del
              refrigerato                             secondo mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
0712 90 19    Granturco dolce, allo stato secco, anche
              tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o
              polverizzato, ma non preparato diversamente,
              diverso dal granturco ibrido destinato
              alla semina                                        "
1001 90 91    Frumento (grano) tenero e frumento segalato,
              da semina                                          "
1001 90 99    Spelta, frumento (grano) tenero e frumento
              segalato, diversi da quelli destinati alla
              semina                                             "
1002 00 99    Segala                                             "
1003 00       Orzo                                               "
1004 00       Avena                                              "
1005 10 90    Granturco, diverso dal granturco ibrido
              destinato alla semina                              "
1005 90 00    Granturco diverso da quello destinato
              alla semina                                        "
1007 00 90    Sorgo a grani, diverso dal sorgo ibrido
              destinato alla semina                              "
1008          Grano saraceno, miglio e scagliola, altri
              cereali                                            "
1001 10       Frumento (grano) duro                              "
1101 00 00    Farine di frumento (grano) o di frumento   Fino alla fine del
                                                       quarto mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
1102 10 00    Farina di segala                                   "
1103 11 00    Semole e semolini di frumento (grano)              "
              I prodotti di cui all'allegato A del
              regolamento (CEE) n. 2727/75                       "
1103 11 10    Semole e semolini di frumento              Fino alla fine del
              (grano) duro                             sesto mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
              I prodotti di cui sopra, esportati         Fino alla fine del
              con titoli recanti nella casella         quarto mese successivo
              n. 12 la dicitura "Aiuto alimentare      a quello del rilascio
              comunitario, regolamento (CEE) n. 2330/87"     del titolo
 B. Settore del riso
1006 10 21    Risone (riso "paddy")                          90 giorni
1006 10 23                                                       "
1006 10 25                                                       "
1006 10 27                                                       "
1006 10 92                                                       "
1006 10 94                                                       "
1006 10 96                                                       "
1006 10 98                                                       "
1006 20       Riso decorticato ("riso cargo" o "riso bruno")     "
1006 30       Riso semi-imbianchito o imbianchito, anche
              lucidato o brillato                                "
1006 40 00    Rotture di riso                                30 giorni
1102 30 00    Farina di riso                             Fino alla fine del
                                                       quarto mese successivo
                                                       a quello del rilascio
                                                             del titolo
1103 14 00    Semole e semolini di riso                          "
1103 29 50    Agglomerati in forma di pellets di riso            "
1104 19 91    Fiocchi di riso                                    "
1108 19 10    Amido di riso                                      "
              I prodotti di cui sopra, esportati con     Fino alla fine del
              titoli recanti nella casella n. 12 la    quarto mese successivo
              dicitura "Aiuto alimentare comunitario,  a quello del rilascio
              regolamento (CEE) n. 2330/87"                  del titolo