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REGOLAMENTO (CEE) N. 3641/90 DEL CONSIGLIO, 11 dicembre 1990

G.U.C.E. 27 dicembre 1990, n. L 362

Modifiche al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° gennaio 1991

Applicabile dal: 1° aprile 1991

Nota

In quanto recante modifica del Reg. (CEE) n. 804/68, il presente regolamento è da intendersi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000, data dalla quale il regolamento qui modificato è stato abrogato dall'art. 46 del Reg. (CE) n. 1255/99.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90 (2), fissa per ciascuno Stato membro un quantitativo globale garantito di latte, il quale non può essere superato dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali; che occorre, affinché il Portogallo applichi sul proprio territorio a decorrere dal 1991 il regime del prelievo supplementare nel settore del latte istituito dall'articolo 5 quater del regolamento precitato, fissare per detto Stato membro il quantitativo globale garantito necessario all'applicazione del suddetto regime, tenendo conto della specificità delle sue strutture, della necessità di permettergli una crescita della sua produttività e del fatto che si dovrebbero prevedere misure per favorire in detto Stato membro un'evoluzione del consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari verso il livello medio raggiunto nella Comunità;

Considerando che le necessità amministrative cui deve far fronte il Portogallo giustificano il fatto che l'applicazione del regime in questione inizi solo a decorrere dal 1° aprile 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(2)

G.U. 31 ottobre 1990, n. L 303.

Art. 1

L'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Al secondo comma, è inserita la riga seguente:

"Portogallo 1 779".

2) Al terzo comma il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

"d) Per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:


Belgio              3 089,751
Danimarca           4 686,720
Germania           22 519,080
Grecia                555,520
Spagna              4 664,000
Francia            24 708,640
Irlanda             5 068,800
Italia              8 446,080
Lussemburgo           254,400
Paesi Bassi        11 499,840
Regno Unito        14 716,391
e) Per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio              3 089,751
Danimarca           4 686,720
Germania           22 519,080
Grecia                555,520
Spagna              4 664,000
Francia            24 708,640
Irlanda             5 068,800
Italia              8 796,080
Lussemburgo           254,400
Paesi Bassi        11 499,840
Regno Unito        14 716,391
f) Per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:

Belgio              3 089,751
Danimarca           4 686,720
Germania           29 118,960 (di cui 6 599,880 per il
                              territorio dell'ex Repubblica
                              democratica tedesca)
Grecia                555,520
Spagna              4 664,000
Francia            24 708,640
Irlanda             5 068,800
Italia              8 796,080
Lussemburgo           254,400
Paesi Bassi        11 499,840
Portogallo          1 779,000
Regno Unito        14 716,391".
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI