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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 201 del Reg. (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° luglio 2008.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/90 DEL CONSIGLIO, 24 luglio 1990

G.U.C.E. 31 luglio 1990, n. L 201

Norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2583/2001)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 31 luglio 1990

Applicabile dal: 15 ottobre 1990

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 201 del Reg. (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° luglio 2008.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (4), è concesso, fin dall'istituzione di detta organizzazione di mercato, un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato per la fabbricazione di caseina e caseinati; che scopo di quest'aiuto allo smercio è garantire ai produttori comunitari interessati una posizione di mercato identica a quella dei produttori di caseine e caseinati non comunitari, la cui produzione, in seguito ad un consolidamento dei dazi doganali, è disponibile sul mercato comunitario al prezzo del mercato mondiale;

considerando che, come conseguenza del progresso tecnologico e del regime di disciplina della produzione lattiero-casearia, si è assistito ad uno sviluppo dell'impiego di caseine e di caseinati in prodotti che esulano dalla finalità primaria dell'aiuto; che queste operazioni di sostituzione hanno avuto l'effetto di compromettere la stabilità del mercato dei prodotti lattiero-caseari; che, se da un lato si ravvisa la necessità, per ragioni di concorrenza, di mantenere il principio di un aiuto di entità sufficiente, nel contempo è però indispensabile adottare le misure atte a garantire che la concessione dell'aiuto non possa perturbare l'equilibrio del mercato lattiero-caseario e che sia riservato lo stesso trattamento alle caseine e ai caseinati, siano essi di origine comunitaria o extracomunitaria;

considerando che le caseine e i caseinati da un lato e i formaggi, dall'altro, hanno caratteristiche simili, che rendono questi prodotti particolarmente esposti alla possibilità di sostituzione succitata; che è pertanto opportuno prevedere una normativa a livello comunitario limitata all'utilizzazione della caseina e dei caseinati nei formaggi;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento, tale regime richiede, da parte degli Stati membri, l'esercizio di un controllo che consenta di garantire il rispetto degli obblighi disposti; che a tal fine è opportuno adottare, in particolare, disposizioni di controllo e prevedere le relative sanzioni; che le sanzioni devono essere tali da neutralizzare, come minimo, il vantaggio economico derivante da un impiego non autorizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 13 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere reso il 4 luglio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)

GU L 148 del 28.6.1968.

(4)

GU L 378 del 27.12.1989.

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Art. 1

L'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti.

La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonchè le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche.

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Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) formaggi: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati sul territorio della Comunità;

b) caseine e caseinati: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 utilizzati tal quali o in forma di miscela.

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Art. 3

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2583/2001)

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo e fisico che contempla le seguenti misure:

a) obbligo di dichiarazione dei quantitativi e dei tipi di formaggio fabbricato, nonché dei quantitativi di caseine e caseinati incorporati nei vari prodotti;

b) obbligo, per le imprese, di tenere una contabilità di magazzino che consenta di accertare i quantitativi e i tipi di formaggio fabbricato, i quantitativi di caseine e caseinati acquistati e/o fabbricati, nonché la loro destinazione e/o utilizzazione;

c) controlli frequenti e casuali, in loco, che permettono di confrontare la contabilità di magazzino con i pertinenti documenti commerciali e le scorte materialmente presenti; i controlli vertono su un numero rappresentativo di dichiarazioni di cui alla lettera a), per la veridicità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure adottate in applicazione del presente regolamento e quelle relative all'informazione degli interessati sulle sanzioni penali o amministrative alle quali essi si espongono in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata

- in applicazione delle misure prese a norma del paragrafo 1, ovvero

- in occasione di eventuali controlli effettuati dalle autorità pubbliche sulle imprese che fabbricano formaggi ma non sono soggette al paragrafo 1.

3. Fatte salve le sanzioni istituite o da istituirsi dallo Stato membro interessato, l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporta, per 100 chilogrammi, il pagamento di una somma pari al 110% della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la produzione di 100 chilogrammi di caseine o caseinati, derivante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e quello derivante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro.

Tali valori sono rilevati secondo la procedura prevista all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

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Art. 4

Dopo un anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento la Commissione redige una relazione, eventualmente accompagnata da adeguate proposte, sul funzionamento e sull'impatto di questo regime.

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Art. 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

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Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1990. Fino a tale data rimangono applicabili le vigenti disposizioni, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 (2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1)

GU L 169 del 18.7.1968.

(2)

GU L 138 del 31.5.1990.