
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/1996.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1198/90 DEL CONSIGLIO, 7 maggio 1990
G.U.C.E. 11 maggio 1990, n. L 119
Istituzione di un schedario agrumicolo comunitario.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/1996.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 11 maggio 1990
Applicabile dal: 11 maggio 1990
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/1996.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, per migliorare l'orientamento della produzione come pure il funzionamento del regime comunitario dei ritiri e delle misure di controllo, si ravvisa l'opportunità di disporre dei dati necessari per conoscere il potenziale comunitario di produzione di agrumi prevedendo, a tale fine, la creazione di uno schedario agrumicolo in ciascuno degli Stati membri produttori di agrumi;
Considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico, è opportuno escludere dall'obbligo di creare lo schedario agrumicolo gli Stati membri con una superficie totale impiantata ad agrumi molto limitata;
Considerando che è opportuno prevedere un periodo di cinque anni per portare a compimento la realizzazione dello schedario agrumicolo; che, data la necessità di provare le metodologie da seguire, occorre prevedere la realizzazione di prove metodologiche prima della realizzazione dello schedario agrumicolo;
Considerando che le informazioni contenute nello schedario agrumicolo devono rispondere costantemente alla situazione reale dell'agrumicoltura: che, di conseguenza, occorre disporne l'aggiornamento permanente e la verifica regolare degli aggiornamenti;
Considerando che, grazie alle informazioni in esso contenute, lo schedario agrumicolo costituisce uno strumento indispensabile di gestione e di controllo; che, per tale motivo, è necessario garantirne l'accesso alle competenti autorità comunitarie;
Considerando che l'insieme delle misure proposte riveste un particolare interesse a livello comunitario; che occorre pertanto prevedere che il finanziamento della realizzazione e dell'aggiornamento dello schedario agrumicolo sia interamente a carico della Comunità;
Considerando che, per permettere la realizzazione e la gestione dello schedario agrumicolo nelle migliori condizioni, è opportuno selezionare le imprese incaricate della sua creazione tramite gara d'appalto;
Considerando che conviene attuare questa azione in Portogallo fin dall'inizio della presente campagna,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 febbraio 1990, n. C 49.
G.U. 17 aprile 1990 n. C 96.
G.U. 7 maggio 1990, n. C 112.
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Gli Stati membri produttori di agrumi procedono all'istituzione, a norma del presente regolamento, di uno schedario agrumicolo relativo a tutte le aziende produttrici di agrumi situate sul loro territorio.
Non sono soggetti a tale obbligo gli Stati membri la cui superficie totale adibita all'agrumicoltura è inferiore a 1 000 ettari.
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Lo schedario agrumicolo comprende almeno le informazioni seguenti, per azienda, relative:
- agli elementi d'identificazione e all'ubicazione dell'azienda agrumicola,
- agli estremi catastali delle parcelle impiantate ad agrumi,
- alle principali caratteristiche degli impianti di agrumi.
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1. L'impresa responsabile della realizzazione dello schedario agrumicolo, del suo buon funzionamento e del suo aggiornamento permanente sul territorio di uno Stato membro è selezionata mediante gara d'appalto.
Il progetto di bando di gara è trasmesso alla Commissione. Entro un mese da tale comunicazione, la Commissione decide le eventuali modifiche da apportare allo stesso.
La Commissione è consultata sulla proposta di aggiudicazione dell'appalto; un eventuale parere negativo vale quale rifiuto del finanziamento dell'appalto.
2. E' previsto un periodo di sperimentazione di un anno prima dell'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dello schedario agrumicolo, al fine di verificare le metodologie proposte dall'impresa selezionata in applicazione del paragrafo 1.
3. L'istituzione dello schedario agrumicolo deve essere completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, accerta la realizzazione dello schedario agrumicolo in ciascuno Stato membro. A tale fine, essa può ricorrere all'ausilio di consulenti. L'accesso allo schedario agrumicolo è riservato alla Commissione e allo Stato membro interessato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/1996.
L'azione prevista al presente regolamento costituisce un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2). Essa è finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
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Il Consiglio adotta le norme generali di applicazione del presente regolamento a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 58 del Reg. (CE) n. 2200/1996.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile in Portogallo a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS