
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
REGOLAMENTO (CEE) N. 867/90 DEL CONSIGLIO, 29 marzo 1990
G.U.C.E. 6 aprile 1990, n. L 91
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43 e 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che gli sforzi comunitari concernenti la diminuzione delle produzioni eccedentarie mediante la creazione e lo sviluppo delle attività alternative forestali per gli agricoltori possono sortire l'effetto desiderato soltanto se corredate di misure intese alla promozione di talune attività legate alla prima trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti della silvicoltura;
Considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, ottavo trattino del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (4), prevede che la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, alle azioni intese ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola può riguardare misure intese al miglioramento della commercializzazione e della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 riguarda attualmente soltanto il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce misure provvisorie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (5) ha previsto l'estensione dell'azione istituita con il regolamento (CEE) n. 355/77 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4256/88, ai prodotti della silvicoltura, a titolo temporaneo fino all'adeguamento del regolamento (CEE) n. 355/77; che il regolamento (CEE) n. 866/90 sostituisce il regolamento (CEE) n. 355/77 a decorrere dal 1° gennaio 1990 e che il regolamento (CEE) n. 1612/89 diventa pertanto privo d'oggetto; che è quindi necessario estendere al settore della silvicoltura l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 866/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 settembre 1989, n. C 240.
G.U. 4 dicembre 1989, n. C 304.
G.U. 7 marzo 1990, n. C 56.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
G.U. 23 febbraio 1977, n. L 51.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
1. Affinché uno sviluppo del settore forestale possa contribuire a migliorare le strutture agrarie, l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90 può essere applicata alle condizioni previste in detto regolamento nel settore dello sviluppo o della razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legname si debbono intendere gli investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché all'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.
Il finanziamento degli investimenti sarà orientato preferibilmente verso quelli concernenti le piccole e medie imprese la cui ristrutturazione e razionalizzazione possono contribuire al miglioramento e allo sviluppo economico dell'ambiente agricolo e rurale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.