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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 ottobre 1990

G.U.R.I. 8 novembre 1990, n. 261

Disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sanità 25 luglio 1995)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) e l'art. 4, comma 3, di detta legge, riguardanti lo svolgimento annuale di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS;

Ritenuto di disciplinare l'istituzione e l'effettuazione di detti corsi, nonchè le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 3;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1990;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nelle seduta del 24 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

I corsi di formazione previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d) e dall'art. 4, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono organizzati annualmente dalle aziende sanitarie, con il coordinamento delle regioni e province autonome, sulla base di criteri e programmi predisposti dal Ministero della sanità mediante apposite linee-guida, tenendo conto delle strutture di cui all'art. 3 operanti nel loro territorio.

Art. 2

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

Ogni corso ha la durata di trentasei ore complessive e può essere articolato su più cicli formativi.

Art. 3

(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

Sono ammessi alla frequenza dei corsi il personale medico non appartenente alla posizione apicale, il personale infermieristico, il personale ausiliario, nonchè il personale addetto alle attività di assistenza domiciliare, operante nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che sono impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di AIDS, secondo i piani regionali di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135. E' altresì ammesso alla frequenza dei corsi il corrispondente personale delle cliniche ed istituti universitari di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè degli enti ed istituti previsti dagli articoli 41 e 42 della stessa legge.

Art. 4

In relazione alle esigenze organizzative e didattiche locali e alle necessità di funzionamento dei servizi, le regioni e le province autonome possono prevedere lo svolgimento in comune tra più unità sanitarie locali sia dell'intero programma che di parte dello stesso.

Può essere previsto, altresì, che alcuni argomenti siano oggetto di formazione in comune per più categorie di operatori.

I contenuti della formazione debbono avere carattere fondamentalmente pratico, con particolare riguardo ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e ai problemi derivanti dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio, secondo gli indirizzi formulati dalla legge.

Art. 5

(modificato dall'art. 4, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

La metodologia applicativa dei programmi deve ispirarsi ad obiettivi di tipo educativo-comportamentale, alla soluzione di problemi operativi e ad una didattica integrata con tecniche per l'apprendimento attivo, per la verifica dei risultati e per la valutazione.

Per i corsi di prima formazione, i contenuti sono indicati nella tabella A allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1990. In rapporto alle esigenze locali e ai concreti impegni operativi delle singole strutture, i programmi possono prevedere la sostituzione di taluni contenuti con altri, ferma restando la durata dei corsi. Per il personale che ha già partecipato ai corsi di prima formazione, i programmi dovranno essere orientati, oltre che all'aggiornamento obbligatorio, al conseguimento di specifici obiettivi e priorità individuati dalle aziende sanitarie.

Art. 6

(modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

I docenti devono essere prescelti di preferenza tra il personale ospedaliero, universitario o di altre istituzioni qualificate, che sia in possesso di particolari competenze nelle varie discipline e di esperienza didattica. Ai docenti sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1989, relativamente alle attività didattiche, utilizzando gli appositi finanziamenti del fondo sanitario nazionale destinati ai programmi di formazione per l'AIDS. Con i medesimi fondi si fa fronte anche alle altre spese connesse alla organizzazione dei corsi.

Art. 7

(sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

Al termine di ciascun corso i candidati sono sottoposti ad una prova valutativa con le modalità indicate dal Ministero della sanità nelle linee-guida di cui all'art. 1, che possono essere differenti tra i corsi di prima formazione e quelli di aggiornamento.

Sono ammessi alla verifica finale del corso, solo coloro che hanno frequentato almeno ventiquattro ore di lezione. Al termine di ogni corso, viene rilasciato a coloro che hanno superato la prova valutativa apposito attestato predisposto dalla regione.

Art. 8

(sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.M. Sanità 25 luglio 1995)

L'assegno di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 giugno 1990, n. 135, è corrisposto in un'unica rata al termine del corso. La relativa misura, qualora la prova valutativa sostenuta dal partecipante al corso abbia dato esito negativo, o non sia stata sostenuta, è ridotta di un terzo.

La misura dell'assegno è, altresì, ridotta di lire settantamila per ogni ora di assenza dalle lezioni.

Art. 9

A partire dai corsi da realizzare nel periodo 1991-1992 sono di preferenza utilizzati, quali docenti, coloro che hanno proficuamente partecipato al programma nazionale di formazione per formatori, attuato su indirizzi della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, dall'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, DECRETO 30 ottobre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

TABELLA A

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI PAZIENTI HIV

Percentuale di ore didattiche

Settori Contenuti Medici Infermieri Ausiliari
Assistenza   30 41 40
Clinica 5 5 0
Diagnostica 5 5 0
Terapia 5 5 0
Nursing 5 21 0
Organizzazione 10 5 10
Tecnica 0 0 30
Prevenzione   15 22 32
Sorveglianza 5 5 0
Protezione 5 12 32
Gestione dati 5 5 0
Didattica   15 10 0
Didattica 10 5 0
Comunicazione 5 5 0
Scienze umane   20 14 15
Psico-sociale 6 6 5
Counselling 6 3 5
Bioetica 4 2,5 5
Medico legale 4 2,5 0
Discipline  
scientifiche   20 13 13
Virologia 5 2,5 2,5
Immunologia 5 3 5
Epidemiologia 5 5 3
Microbiologia 5 2,5 2,5
  TOTALE 100 100 100