Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 luglio 1995

G.U.R.I. 13 settembre 1995, n. 214

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 recante la "Disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive".

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), e l'art. 4, comma 3, di detta legge, riguardanti lo svolgimento annuale di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, recante la "Disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive";

Ritenuto di apportare, sulla base delle mutate esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale del personale dei reparti di ricovero di malattie infettive, modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale 30 ottobre 1990;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 13 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1

All'art. 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, le parole: "unità sanitarie locali", sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie".

Art. 2

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è sostituito dal seguente: "Ogni corso ha la durata di trentasei ore complessive e può essere articolato su più cicli formativi".

Art. 3

Il primo periodo dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è così modificato:

"Sono ammessi alla frequenza dei corsi il personale medico non appartenente alla posizione apicale, il personale infermieristico, il personale ausiliario, nonchè il personale addetto alle attività di assistenza domiciliare, operante nei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che sono impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di AIDS, secondo i piani regionali di cui all'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è così modificato:

"Per i corsi di prima formazione, i contenuti sono indicati nella tabella A allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1990. In rapporto alle esigenze locali e ai concreti impegni operativi delle singole strutture, i programmi possono prevedere la sostituzione di taluni contenuti con altri, ferma restando la durata dei corsi. Per il personale che ha già partecipato ai corsi di prima formazione, i programmi dovranno essere orientati, oltre che all'aggiornamento obbligatorio, al conseguimento di specifici obiettivi e priorità individuati dalle aziende sanitarie".

Art. 5

All'art. 6, secondo periodo, le parole: "Ai docenti sono corrisposti i compensi stabiliti nell'accordo vigente per il comparto del Servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti:

"Ai docenti sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1989".

Art. 6

L'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è sostituito dal seguente:

"Al termine di ciascun corso i candidati sono sottoposti ad una prova valutativa con le modalità indicate dal Ministero della sanità nelle linee-guida di cui all'art. 1, che possono essere differenti tra i corsi di prima formazione e quelli di aggiornamento.

Sono ammessi alla verifica finale del corso, solo coloro che hanno frequentato almeno ventiquattro ore di lezione. Al termine di ogni corso, viene rilasciato a coloro che hanno superato la prova valutativa apposito attestato predisposto dalla regione".

Art. 7

L'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, è sostituito dal seguente:

"L'assegno di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 giugno 1990, n. 135, è corrisposto in un'unica rata al termine del corso. La relativa misura, qualora la prova valutativa sostenuta dal partecipante al corso abbia dato esito negativo, o non sia stata sostenuta, è ridotta di un terzo.

La misura dell'assegno è, altresì, ridotta di lire settantamila per ogni ora di assenza dalle lezioni".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1995 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 289