
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 347
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 75 G.U.R.I. 27 novembre 1990, n. 277
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139 e con annotazioni al 5 novembre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Oggetto dell'imposta
1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Base imponibile per le trascrizioni
(integrato dall'art. 3, comma 10, lett. a), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30)
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.
Base imponibile per le iscrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.
2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
Imposta relativa a più formalità
1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.
Trascrizione del certificato di successione
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Termini per la trascrizione
(modificato dall'art. 11, comma 2, lett. a), D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 27, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158, con l'applicabilità di cui all'art. 32, comma 1, del predetto D.L.vo n. 158/2015)
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
Termine per le annotazioni
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.
Privilegio
1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.
Sanzioni (1)
(modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998, modificato dall'art. 27, comma 2, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158 e dall'art. 4, comma 3, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87)
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Per l'abrogazione dell'articolo annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 101, comma 1, lett. p), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173.
Oggetto e misura dell'imposta
(modificato dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dall'art. 16, comma 15, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 132, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 3, comma 15, della D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta è dovuta nella misura fissa euro 200,00 (1) per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonchè per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'art. 1, comma 1, quarto, quinto periodo e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Importo elevato dall'art. 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-bis, punto 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.
Soggetti obbligati al pagamento
(modificato dall'art. 1, comma 15, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220)
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonchè l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.
Procedimenti e termini
(modificato dall'art. 11, comma 2, lett. c), del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139, con l'applicabilità di cui all'art. 9, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 139/2024)
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni. (1)
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.
3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (2)
Per il pagamento dell'imposta ipotecaria, catastale e di successione si rimanda all'art. 33, comma 1, del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346.
Per la misura degli interessi per i rimborsi delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al comma annotato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, si rimanda all'art. 1, comma 3, del D.M. Economia e finanze 21 maggio 2009.
Prova del pagamento delle imposte
(modificato dall'art. 11, comma 2, lett. d), del D.L. 28 marzo 1997, n. 79)
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonchè sulle copie dei titoli registrati.
Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.
Formalità e volture da eseguirsi a debito
(modificato e integrato dall'art. 6, comma 5-terdecies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6;
d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento (1) e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.
Decadenza
(modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473)
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento
(modificato e integrato dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308)
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Tasse per i servizi ipotecari e catastali
(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139, con l'applicabilità indicata nell'art. 9, comma 3, del predetto D.L.vo n. 139/2024)
1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.
Disciplina dei libri fondiari
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
TARIFFA (1)
Art. | Indicazione della formalità | Imposte dovute | Note | |
Fisse | Proporzionali per ogni 100 lire | |||
1 (2) | Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico | . | 2 (3) | L'imposta si applica nella misura fissa di euro 200,00 (4) per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (5) |
1-bis (6) (7) | Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati | . | 3 | . |
2 | Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge | euro 200,00 (8) | . | . |
3 | Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato | euro 200,00 (8) | . | . |
4 (9) | Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile, di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione | euro 200,00 (8) | . | Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1 |
5 | Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile | euro 200,00 (8) | . | . |
6 | Iscrizioni e rinnovazioni | . | 2 | Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà |
7 | Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione | euro 200,00 (8) | . | . |
8 | Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale | euro 200,00 (8) | . | . |
9 | Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo | . | 2 | . |
10 | Annotazioni e iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario | . | 0,50 | . |
11 | Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale | euro 200,00 (8) | . | . |
12 | Annotazioni per restrizione di ipoteca | . | 0,50 | L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro |
13 | Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno | . | 0,50 | L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione |
14 | Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata | euro 200,00 (8) | . | . |
In ordine all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa, in favore di persone con disabilità grave, si rimanda all'art. 6, commi 4, 6 e 10, della legge 22 giugno 2016, n. 112.
Per la modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, si rimanda all'art. 16 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. Per le agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, si rimanda all'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
Aliquota elevata dall'art. 3, comma 133, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Importo elevato dall'art. 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-bis, punto 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.
Nota sostituita dall'art. 16, comma 2, lett. b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e modificata dall'art. 3, comma 15, lett. b), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Articolo introdotto dall'art. 35, comma 10-bis, lett. b), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l’applicabilità di cui all'art. 1, comma 28, della legge predetta 244/2007.
Ai sensi dell'art. 35, comma 10-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del medesimo art. 35, sono ridotte della metà.
Importo elevato dall'art. 17, commi 1 e 4, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dall'art. 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-bis, punto 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel testo modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014.
Articolo modificato dall'art. 16, comma 15, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e con l’applicabilità indicata nell’art. 9, comma 3, del predetto D.L.vo n. 139/2024.
TABELLA DELLE TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI (1)
Servizi ipotecari | |||
Numero d'ordine |
Operazioni | Tariffa in euro |
NOTE |
1 | Esecuzione di formalità | ||
1.1 | per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente | 35,00 | Per ogni richiesta di formalità ipotecaria in base alla dichiarazione di successione l'importo è aumentato di 30 euro |
1.2 | per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto 1.1 | 55,00 | . |
2 | Ispezione ipotecaria nell'ambito di ogni circoscrizione: |
||
2.1 | per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta | 8,00 | L'importo è comprensivo della ricerca per nominativo nei registri cartacei o sui repertori acquisiti nel sistema informatico. Per ogni nominativo richiesto l'importo è triplicato se la richiesta è effettuata in ambito nazionale. |
2.2 | per ogni nota | 5,00 | Per la consultazione del titolo l'importo è raddoppiato. E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di note e repertori cartacei. Per la consultazione telematica dei titoli cartacei, l'importo è raddoppiato. |
2.3 | Tentativo di accesso non produttivo | 0,20 | L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo. |
2.4 | Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno: per ogni soggetto | 0,20 | Il servizio è fornito anche in formato elaborabile |
3 | Certificazione ipotecaria | ||
3.1 | Certificati ipotecari | . | . |
3.1.1 | per ogni certificato riguardante una sola persona | 30,00 | L'importo è dovuto all’atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, ovvero entrambe le parti di un'unione civile o di una convivenza di fatto, l'importo è dovuto una volta sola. |
3.1.2 | per ogni nota visionata dall'ufficio, fino a un massimo di 1.000 note | 3,00 | Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato. |
3.2 | Rilascio di copia, per ogni richiesta di nota o titolo | 10,00 | L'importo è dovuto all’atto della richiesta. |
4 | Anagrafe Immobiliare Integrata | ||
4.1 | Consultazioni: per ogni richiesta | 5,00 | . |
4.2 | Attestazioni: per ogni richiesta | 20,00 | . |
Servizi catastali | |||
Numero d'ordine |
Operazioni | Tariffa in euro | NOTE |
5 | Consultazione degli atti catastali | ||
5.1 | Consultazione di documenti cartacei: per ogni documento richiesto | 5,00 | Il medesimo importo è dovuto per la consultazione telematica di documenti cartacei |
5.1.1 | Consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale: per unità immobiliare, per particella terreni, per soggetto, per elenchi di immobili con estrazioni di dati selezionati e ogni altra consultazione | 3,00 | Lo stesso tributo è dovuto per la consultazione integrata della base informativa finalizzata alla dichiarazione degli immobili al catasto fabbricati. Lo stesso tributo è dovuto per il rilascio di atti del catasto fondiario. Il tributo non è dovuto per le consultazioni ed estrazioni di dati parziali finalizzate alla fase di ricerca. |
6 | Certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali | ||
6.1 | Per ciascun certificato, attestazione, copia o estratto | 30,00 | Per i certificati richiesti dai |
7 | Aggiornamento banca dati catastale | ||
7.1 | per ogni domanda di voltura | 70,00 | Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare |
7.2 | per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le dichiarazioni di successione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario |
70,00 | Il tributo si applica una sola volta, per ogni adempimento unico telematico e per ogni autonomo negozio che genera voltura contenuto nell’atto registrato, indipendentemente dal numero dei comuni e dal numero di catasti interessati dalla voltura. |
7.3 | per ogni immobile oggetto di autonomo censimento in Catasto Fabbricati, di nuova costruzione ovvero derivato da dichiarazione di variazione, inclusi quelli di utilità comune |
70,00 | . |
7.4 | per ogni tipo | 70,00 | . |
Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 per cento per le richieste effettuate per via telematica. |
Tariffa sostituita dall'art. 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-sexies della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dall'art. 1, comma 6, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81, dall'art. 2, comma 65, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sostituita dall'art. 5, comma 4-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificata dall'art. 6, comma 5-decies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 settembre 2024, n. 139, con l'applicabilità di cui all'art. 9, comma 3, del predetto D.L.vo n. 139/2024.