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REGOLAMENTO (CEE) N. 3682/91 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 1991

G.U.C.E. 18 dicembre 1991, n. L 349

Modifica al regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 dicembre 1991

Applicabile dal: 21 dicembre 1991

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 35 bis,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3) ha definito le caratteristiche dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e i metodi di analisi ad essi attinenti;

Considerando che l'applicazione del metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio vergine, nell'ambito del quale è prevista, in particolare, la creazione di comitati di degustatori selezionati, ha richiesto un certo periodo di tempo; che questo periodo si è rivelato, nella prassi, troppo breve per garantire l'applicazione omogenea del metodo stesso in tutti gli Stati membri; che occorre quindi prorogarlo in modo da permettere un'ultima verifica delle modalità di valutazione da parte dei vari comitati di assaggio;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 settembre 1966, n. 172.

(2)

G.U. 26 giugno 1991, n. L 162.

(3)

G.U. 5 settembre 1991, n. L 248.

Art. 1

All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2568/91, la data del "1° gennaio 1992" è sostituita dalla data del "1° novembre 1992".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione