
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
REGOLAMENTO (CEE) n. 2568/91 DELLA COMMISSIONE, 11 luglio 1991
G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248
RETTIFICA G.U.C.E. 19 ottobre 1991, n. L 2689
Caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1604)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 8 settembre 1991
Applicabile dal: 8 settembre 1991
Nota: L'art. 10, così come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3682/91, dopo avere stabilito che, salvo per quanto riguarda le operazioni legate all'intervento, il metodo incluso nell'allegato XII si applica a decorrere dal 1° novembre 1992, ha altresì escluso dal campo di applicazione del presente regolamento gli oli di oliva e di sansa d'oliva condizionati anteriormente all'8 settembre 1991 e commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Tenuto conto di quanto successivamente stabilito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3288/92, lo stesso metodo non si applica all'olio d'oliva vergine condizionato in data anteriore al 1° novembre 2002.
Il presente regolamento è stato modificato con successivo Reg. (CE) n. 2527/95, alla cui nota si rimanda per le ulteriori modifiche intervenute.
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
Considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva commercializzati nei singoli Stati membri, nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;
Considerando che per poter distinguere i vari tipi di olio è opportuno definire le caratteristiche fisico-chimiche di ciascuno di essi, nonché le caratteristiche organolettiche degli oli vergini, per garantire la purezza e la qualità dei prodotti in parola, salve le altre disposizioni vigenti in materia;
Considerando che è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune;
Considerando che la definizione delle caratteristiche fisicochimiche degli oli d'oliva e dei metodi di analisi comporta l'adattamento delle note complementari del capitolo 15 della nomenclatura combinata;
Considerando che il metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini implica la costituzione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti e che è pertanto opportuno prevedere il termine necessario per la realizzazione di siffatta struttura; che, tenuto conto delle difficoltà che taluni Stati membri dovranno affrontare per la costituzione dei comitati di assaggio, è opportuno autorizzare il ricorso ai comitati esistenti negli altri Stati membri;
Considerando che per garantire il corretto funzionamento del sistema dei prelievi applicabili all'importazione di sanse di oliva, è opportuno prescrivere un metodo unico per determinare il tenore in olio di questi prodotti;
Considerando che per non recare pregiudizio agli scambi è opportuno prevedere un periodo limitato per lo smaltimento dell'olio condizionato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
Considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (4);
Considerando che il comitato di gestione per i grani non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 30 settembre 1966, n. 172.
G.U. 17 dicembre 1990, n. L 353.
G.U. 24 maggio 1977, n. L 128.
G.U. 1 luglio 1988, n. L 166.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2248/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2042/2001 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1989/2003)
1. Sono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento.
2. È considerato olio di oliva lampante ai sensi del punto 1, lettera c), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 3, del presente regolamento.
3. È considerato olio di oliva raffinato ai sensi del punto 2 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 4, del presente regolamento.
4. È considerato olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini ai sensi del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 5, del presente regolamento.
5. È considerato olio di sansa di oliva greggio ai sensi del punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 6, del presente regolamento.
6. È considerato olio di sansa di oliva raffinato ai sensi del punto 5 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 7, del presente regolamento.
7. È considerato olio di sansa di oliva ai sensi del punto 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 8, del presente regolamento."
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1683/92, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 656/95, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2472/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2248/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 379/1999, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 455/2001, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1989/2003, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 702/2007, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 61/2011, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1348/2013, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/1833 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604)
1. Le caratteristiche degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi:
(a) per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II;
(b) per la determinazione dell'indice di perossidi, il metodo di cui all'allegato III;
(c) per la determinazione del contenuto di cere, il metodo di cui all'allegato IV;
(d) per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e dialcoli triterpenici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato V;
(e) per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII;
(f) per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX;
(g) per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato X;
(h) per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI;
(i) per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII;
(j) per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo di cui all'allegato XVII;
(k) per la determinazione dei trigliceridi con ECN42, il metodo di cui all'allegato XVIII;
(l) per la determinazione della composizione e del contenuto di steroli e per la determinazione dei composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XIX;
(m) per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi, il metodo di cui all'allegato XX.
[Per rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva si applica il metodo di analisi di cui all'allegato XX bis.] (comma soppresso)
2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.
Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione.
Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi. Almeno uno dei panel è un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato.
3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 relativa alla preparazione dei campioni per le prove e EN ISO 5555 relativa al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite di oli in imballaggi immediati il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento. Nel caso degli oli sfusi per i quali il campionamento non può essere eseguito conformemente alla norma EN ISO 5555, i campioni sono prelevati secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente dello Stato membro.
Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.
4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, XII e XX nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalla legislazione nazionale, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima per quanto riguarda i prodotti condizionati. In caso di campionamento di oli sfusi, tali analisi sono effettuate entro il sesto mese successivo a quello del prelievo del campione.
Per le altre analisi previste dal presente regolamento non si applica nessun termine.
Salvo se il campione sia stato prelevato meno di due mesi prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio di oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma.
5. Ai fini della determinazione delle caratteristiche degli oli di oliva secondo i metodi di cui al paragrafo 1, primo comma, i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i limiti fissati dal presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1989/2003, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 299/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604)
1. Ai fini del presente articolo, si intende per "olio d'oliva commercializzato" il quantitativo totale di olio d'oliva e di olio di sansa di uno Stato membro che è consumato in tale Stato membro oppure esportato da tale Stato membro.
2. Gli Stati membri fanno in modo che i controlli di conformità siano effettuati selettivamente, in base ad un'analisi di rischio e con adeguata frequenza, onde garantire che l'olio d'oliva immesso in commercio corrisponda alla categoria dichiarata.
3. I criteri di valutazione del rischio possono includere:
a) la categoria dell'olio, il periodo di produzione, il prezzo degli oli rispetto a quello di altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e confezionamento, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, il paese d'origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume della partita;
b) la posizione degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e/o il valore nonché la gamma di categorie di oli che commercializzano, il tipo di attività economica svolta quali la molitura, l'immagazzinamento, la raffinazione, la miscelazione, il confezionamento e la vendita al minuto;
c) le risultanze che emergono da controlli precedenti, segnatamente per quanto riguarda il numero e il tipo di carenze accertate, la qualità abituale degli oli commercializzati e il livello di prestazione delle attrezzature tecniche adoperate;
d) l'affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione;
e) il luogo in cui il controllo viene effettuato, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso nell'Unione, dell'ultimo punto di uscita dall'Unione o del luogo in cui gli oli sono prodotti, confezionati, caricati o venduti al consumatore finale;
f) qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità.
4. Gli Stati membri stabiliscono in anticipo:
a) i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite;
b) sulla base di un'analisi del rischio per ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o di partite e/o di quantitativi minimi che saranno soggetti ad un controllo di conformità.
Almeno un controllo annuale di conformità è effettuato per mille tonnellate di olio d'oliva commercializzato annualmente nello Stato membro.
5. Gli Stati membri verificano la conformità:
a) procedendo, in un ordine qualsiasi, alle analisi di cui all'allegato I; o
b) nell'ordine previsto dal diagramma di flusso di cui all'allegato I ter, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 299/2013)
Qualora si constati che un olio non corrisponde alla descrizione della sua categoria, lo Stato membro interessato applica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite in base alla gravità dell'irregolarità accertata, ferme restando altre sanzioni eventuali.
Se dai controlli emergono irregolarità sostanziali, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi alla fase di commercializzazione, alla categoria dell'olio, all'origine o ad altri criteri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3288/92 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002)
[In caso di divergenza sulle caratteristiche organolettiche di un olio oggetto di scambi commerciali, le parti interessate possono rivolgersi a un comitato di assaggio riconosciuto di loro scelta.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 3288/92)
Qualora si constati che le caratteristiche organolettiche di un olio sono diverse da quelle proprie alla sua denominazione, lo Stato membro interessato applica sanzioni pecuniarie amministrative, la cui entità è stabilita in base alla gravità dell'irregolarità accertata, ferme restando altre sanzioni eventuali.
Ai fini della valutazione dell'irregolarità si tiene conto, in particolare, dell'evoluzione naturale delle caratteristiche di un olio che sia stato conservato in condizioni normali.
All'inizio di ogni semestre gli Stati membri informano la Commissione in merito al numero e alla natura delle irregolarità constatate, nonché in merito alle sanzioni irrogate nel semestre precedente.
In base all'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002, l'articolo 3 ter diventa articolo 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3288/92 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002)
1. Ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti, gli Stati membri possono procedere al riconoscimento di panel di assaggiatori.
Le condizioni del riconoscimento sono stabilite dallo Stato membro in particolare in modo da:
- rispondere alle condizioni di cui all'allegato XII, punto 4,
- garantire che la formazione del capo del panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo Stato membro,
- subordinare la validità del riconoscimento ai risultati ottenuti nell'ambito di un sistema di controllo annuale istituito dallo Stato membro.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei panel riconosciuti e le misure adottate conformemente al presente paragrafo.
2. Lo Stato membro che incontri difficoltà per la costituzione di un comitato di assaggio sul proprio territorio può ricorrere ad un comitato di assaggio riconosciuto da un altro Stato membro.
3. Ogni Stato membro compila l'elenco dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali in conformità del paragrafo 1 e controlla il rispetto di dette norme.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 183/93 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 796/2002)
[Le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
1. Il tenore in olio delle sanse e degli altri residui dell'estrazione dell'olio (codice NC 2306 90 11 e 2306 90 19) è determinato conformemente al metodo che figura nell'allegato XV.
2. Il tenore in olio di cui al paragrafo 1 è espresso in percentuale del suo peso rispetto a quello della sostanza secca.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1989/2003)
Si applicano le disposizioni comunitarie relative alla presenza di contaminanti.
Per quanto riguarda il tenore di solventi alogenati, i limiti per tutte le categorie di oli di oliva sono i seguenti:
- tenore massimo di ciascun solvente alogenato rilevato: 0,1 mg/kg
- tenore massimo della somma dei solventi alogenati rilevati: 0,2 mg/kg.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 299/2013)
Le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d'oliva ed olio di sansa, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso, hanno l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di questi oli.
Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al primo paragrafo sia debitamente rispettato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 299/2013)
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di dette misure.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente.
La relazione contiene almeno i risultati dei controlli di conformità effettuati sugli oli d'oliva, presentati in base ai modelli figuranti nell'allegato XXI.
3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*)
___________
(*) GU L 228 dell'1.9.2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3682/91 e dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3288/92)
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il metodo che figura nell'allegato XII viene applicato a decorrere dal 1° novembre 1992, salvo per quanto riguarda le operazioni legate all'intervento.
Questo metodo non si applica all'olio d'oliva vergine condizionato anteriormente al 1° novembre 1992.
2. Il presente regolamento non si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva condizionati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.
Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
ALLEGATI
(modificato ed integrato dall'allegato del Reg. (CEE) n. 183/93, dall'allegato del Reg. (CE) n. 656/95, dall'allegato del Reg. (CE) n. 2472/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 455/2001, dall'allegato del Reg. (CE) n. 796/2002, dall'allegato del Reg. (CE) n. 1989/2003, dall'allegato del Reg. (CE) n. 702/2007, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 61/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/1833 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604)
SOMMARIO
Allegato I | Caratteristiche degli oli di oliva |
Allegato I bis | Campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva consegnate in imballaggi immediati |
Allegato I ter | Diagramma di flusso per la verifica della conformità di un campione di olio di oliva alla categoria dichiarata |
Allegato II | Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo |
Allegato III | Determinazione dell'indice di perossidi |
Allegato IV | Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare |
Allegato VII | Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato |
Allegato IX | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto |
Allegato X | Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia |
Allegato XI | Determinazione del tenore dei solventi alogenati nell'olio di oliva |
Allegato XII | Metodo del consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini |
Allegato XV | Metodo di determinazione del tenore in olio di oliva delle sanse |
Allegato XVI | Determinazione del numero di iodio |
Allegato XVII | Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali |
Allegato XVIII | Determinazione della differenza tra il contenuto effettivo e il contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN 42 |
Allegato XIX | Determinazione della composizione e del contenuto di steroli e del contenuto di composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare |
Allegato XX | Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare |
Allegato XXI | Risultati dei controlli di conformità eseguiti sugli oli di oliva di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 |
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2022/2104.
L'allegato I è stato da ultimo sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) n. 61/2011 e modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48 e dall'allegato I del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato I bis è stato sostituito dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato I ter è stato sostituito dall'allegato III del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato V è stato sostituito dall'allegato IV del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato VI è stato soppresso dal Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato XII è stato modificato dal Reg. (CE) n. 640/2008, sostituito dall'allegato III del Reg. (UE) n. 299/2013, e dall'allegato V del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato XX è stato introdotto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 61/2011, l'allegato XX bis è stato introdotto dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 1348/2013, l'allegato XVII è stato sostituito dall'allegato II del Reg. (UE) n. 299/2013, l'allegato I è stato sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 2015/1830, e l'allegato I ter è stato modificato dall'allegato I del Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato V è stato modificato dall'allegato II del Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato IX è stato sostituito dall'allegato III del Reg. (UE) n. 2015/1833, gli allegati X A e X B sono stati sostituiti dall'allegato IV del Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato XII è stato sostituito dall'allegato V del Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato XIX è stato sostituito dall'allegato VI del Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato XX bis è stato modificato dal Reg. (UE) n. 2015/1833, l'allegato II è stato sostituito dall'allegato I del Reg. (UE) 2016/1227, l'allegato XII è stato modificato dall'allegato II del Reg. (UE) 2016/1227, l'allegato III è stato sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2016/1784, l'allegato I è stato sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2016/2095, l'allegato I ter è stato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato V è stato soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato VII è stato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato XII è stato modificato dall'allegato IV del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato XVII è stato modificato dall'allegato V del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato XVIII è stato modificato dall'allegato VI del Reg. (UE) 2019/1604, l'allegato XIX è stato sostituito dall'allegato VII del Reg. (UE) 2019/1604 e l'allegato XX è stato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1604.