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REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/91 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 1991

G.U.C.E. 18 dicembre 1991, n. L 349

Modifica al regolamento (CEE) n. 3540/85, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,

Considerando che, a norma dell'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/91 (4), la presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 è l'unico mezzo per provare di aver osservato l'obbligo di dare ai prodotti una delle destinazioni prescritte;

Considerando che occorre adottare misure supplementari per contemplare il caso in cui l'originale dell'esemplare di controllo T 5 non sia disponibile per ragioni non imputabili alla persona che ha costituito la garanzia;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 luglio 1982, n. L 219.

(2)

G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.

(3)

G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342.

(4)

G.U. 29 giugno 1991, n. L 169.

Art. 1

All'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, fatta salva la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, se l'esemplare di controllo T 5 non è stato presentato entro il termine stabilito, l'autorità competente in possesso della cauzione esamina, nei tre mesi successivi alla scadenza del termine suddetto, se sia possibile considerare soddisfatta l'esigenza principale poiché:

a) l'aiuto per i prodotti di cui trattasi è stato versato dallo Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la trasformazione

e

b) l'importo corrisponde all'importo a cui l'operatore ha diritto

e

c) è stato presentato un documento dei servizi doganali in cui si accusa ricevuta dell'originale dell'esemplare di controllo T 5, compilato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nel quadro delle lettere a) e b).

Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è incamerata se al termine dei tre mesi di cui al primo comma l'esigenza principale non possa essere considerata soddisfatta."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1991.

Esso si applica alle cauzioni non incamerate definitivamente alla data della sua entrata in vigore. L'esame relativo a tali cauzioni potrà essere effettuato nei sei mesi successivi a tale data.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 31 ter, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3540/85 non si applica in tutti i casi in cui la cauzione sia stata costituita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione