
REGOLAMENTO (CEE) N. 3685/91 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 1991
G.U.C.E. 18 dicembre 1991, n. L 349
Modifica al regolamento (CEE) n. 3540/85, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,
Considerando che, a norma dell'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/91 (4), la presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 è l'unico mezzo per provare di aver osservato l'obbligo di dare ai prodotti una delle destinazioni prescritte;
Considerando che occorre adottare misure supplementari per contemplare il caso in cui l'originale dell'esemplare di controllo T 5 non sia disponibile per ragioni non imputabili alla persona che ha costituito la garanzia;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 luglio 1982, n. L 219.
G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.
G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342.
G.U. 29 giugno 1991, n. L 169.
All'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, fatta salva la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, se l'esemplare di controllo T 5 non è stato presentato entro il termine stabilito, l'autorità competente in possesso della cauzione esamina, nei tre mesi successivi alla scadenza del termine suddetto, se sia possibile considerare soddisfatta l'esigenza principale poiché:
a) l'aiuto per i prodotti di cui trattasi è stato versato dallo Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la trasformazione
e
b) l'importo corrisponde all'importo a cui l'operatore ha diritto
e
c) è stato presentato un documento dei servizi doganali in cui si accusa ricevuta dell'originale dell'esemplare di controllo T 5, compilato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2823/87.
Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nel quadro delle lettere a) e b).
Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è incamerata se al termine dei tre mesi di cui al primo comma l'esigenza principale non possa essere considerata soddisfatta."
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1991.
Esso si applica alle cauzioni non incamerate definitivamente alla data della sua entrata in vigore. L'esame relativo a tali cauzioni potrà essere effettuato nei sei mesi successivi a tale data.
Tuttavia, il disposto dell'articolo 31 ter, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3540/85 non si applica in tutti i casi in cui la cauzione sia stata costituita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione