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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010, dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE.

DIRETTIVA (CEE) 91/689 DEL CONSIGLIO, 12 dicembre 1991

G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377

Rifiuti pericolosi.

TESTO COORDINATO (alla Dir. 2008/98/CE)

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010, dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE.

Note sul recepimento

Adottata il: 12 dicembre 1991

Entrata in vigore il: 29 maggio 1991

Termine per il recepimento: 12 dicembre 1993

Recepita il: 5 febbraio 1997

Ultimo provvedimento in materia, adottato il: 3 febbraio 2003

Provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva:

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

- L. 24 aprile 1998, n. 128

- D.M. 28 aprile 1998, n. 406

- D.M. 25 ottobre 1999

- L. 3 febbraio 2003, n. 14

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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010, dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (4), ha stabilito norme comunitarie sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi; che, per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri occorre modificare le norme e sostituire la direttiva 78/319/CEE con la presente;

Considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 (5) ed il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente, il quale è oggetto della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (6), prevedono misure comunitarie per migliorare le condizioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti pericolosi;

Considerando che la normativa generale sulla gestione dei rifiuti, fissata dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (8), è d'applicazione anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

Considerando che una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura speciale di questi rifiuti;

Considerando che, allo scopo di migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi, basate sull'esperienza;

Considerando che è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile;

Considerando che deve essere possibile adattare rapidamente le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e che il comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE deve avere anche il potere di adeguare le disposizioni della presente direttiva a detto progresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 19 novembre 1988, n. C 295; e G.U. 22 febbraio 1990, n. C 42.

(2)

G.U. 26 giugno 1989, n. C 158.

(3)

G.U. 6 marzo 1989, n. C 56.

(4)

G.U. 31 marzo 1978, n. L 84.

(5)

G.U. 18 maggio 1990, n. C 122.

(6)

G.U. 7 dicembre 1987, n. C 328.

(7)

G.U. 25 luglio 1975, n. L 194.

(8)

G.U. 26 marzo 1991, n. L 78.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA, con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010, dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE.

Art. 1

(modificato dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE)

1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.

3. Le definizioni di "rifiuto" e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.

4. Ai fini della presente direttiva, si intendono per "rifiuti pericolosi":

- rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell'elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (1) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2);

 5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

(1)

GU L 226 del 6.9.2000.

(2)
GU L 114 del 27.4.2006.

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Art. 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

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Art. 3

1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e

- qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.

4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

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Art. 4

1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi.

2. L'articolo 14 delle direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE deve essere conservato per almeno 3 anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno 12 mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore.

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Art. 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti.

3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (2).

(1)

G.U. 13 dicembre 1984, n. L 326.

(2)

G.U. 4 luglio 1986, n. L 181.

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Art. 6

1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

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Art. 7

Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

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Art. 8

(modificato dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 166/2006)

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Oltre alla relazione di sintesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

[3. Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo,

- sistema di trattamento dei rifiuti,

- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati (1) .

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.] (paragrafo abrogato)

(1)

Con la Dec. 96/302/CEE del 17 aprile 1996 è stata definita, anche con l'introduzione di un formulario allegato al provvedimento in predicato, la forma in cui devono essere comunicate queste informazioni.

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Art. 9

(sostituito dall'art. 41 della Dir. 2008/98/CE)

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.

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Art. 10

(modificato dall'art. 1 della Dir. 94/31/CE)

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 27 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Art. 11

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 94/31/CE)

La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 27 giugno 1995.

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Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. G. M. ALDERS

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ALLEGATO I

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTI (1)

(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO DI SOLIDO O DI FANGO)

ALLEGATO I.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato III e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

3. Prodotti per la protezione del legno

4. Biocidi e prodotti fitosanitari

5. Residui di prodotti utilizzati come solventi

6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti

7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri

8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)

9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)

11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)

12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi

14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)

15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

16. Prodotti di laboratori fotografici

17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

ALLEGATO I. B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

22. Scorie e/o ceneri

23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio

24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri

25. Polveri metalliche

26. Materiali catalitici usati

27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33

29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua

31. Residui da decarbonazione

32. Residui di colonne scambiatrici di ioni

33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura

34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale

35. Materiale contaminato

36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato II

37. Accumulatori e pile elettriche

38. Oli vegetali

39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III

40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III

(1)

Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato II sono fatte intenzionalmente.

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ALLEGATO II

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO I.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (1)

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio

C2 Composti del vanadio

C3 Composti del cromo esavalente

C4 Composti del cobalto

C5 Composti del nickel

C6 Composti del rame

C7 Composti dello zinco

C8 Arsenico, composti dell'arsenico

C9 Selenio, composti del selenio

C10 Composti dell'argento

C11 Cadmio, composti del cadmio

C12 Composti dello stagno

C13 Antimonio, composti dell'antimonio

C14 Tellurio, composti del tellurio

C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

C16 Mercurio, composti del mercurio

C17 Tallio, composti del tallio

C18 Piombo, composti del piombo

C19 Solfuri inorganici

C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio

C21 Cianuri inorganici

C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

C25 Amianto (polvere e fibre)

C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali

C27 Metallocarbonili

C28 Perossidi

C29 Clorati

C30 Perclorati

C31 Azoturi

C32 PCB e/o PCT

C33 Composti farmaceutici o veterinari

C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)

C35 Sostanze infettive

C36 Oli di creosoto

C37 Isocianati, tiocianati

C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)

C39 Fenoli, composti fenolati

C40 Solventi alogenati

C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

C44 Ammine alifatiche

C45 Ammine aromatiche

C46 Eteri

C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

C48 Composti organici dello zolfo

C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

(1)

Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato I sono fatte intenzionalmente.

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ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (3).

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (4) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1)

G.U. 16 agosto 1967, n. L 196.

(2)

G.U. 15 ottobre 1979, n. L 259.

(3)

G.U. 16 settembre 1983, n. L 257.

(4)

G.U. 19 settembre 1984, n. L 251.