
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
LEGGE REGIONALE 19 giugno 1991, n. 39
G.U.R.S. 22 giugno 1991, n. 32
Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/1993)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Per le finalità connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia, ai sensi delle disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dei decreti legislativi dalla stessa previsti, è istituito un fondo di lire 1.100 miliardi, per interventi in favore del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane da effettuarsi secondo le direttive del Comitato regionale per il credito ed il risparmio sia nei confronti degli attuali fondi di dotazione sia per la partecipazione al capitale delle società per azioni di cui alla suddetta legge 30 luglio 1990, n. 218.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Le somme di cui all'art. 1 sono destinate per lire 600 miliardi al Banco di Sicilia e per lire 500 miliardi alla Cassa centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Il fondo di cui all'art. 1 è così ripartito in ragione di anno:
a) Banco di Sicilia: lire 35 miliardi nel 1991, lire 165 miliardi nel 1992, lire 190 miliardi nel 1993, lire 210 miliardi nel 1994;
b) Cassa centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane: lire 25 miliardi nel 1991, lire 135 miliardi nel 1992, lire 160 miliardi nel 1993, lire 180 miliardi nel 1994.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Il parere sui progetti di ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è espresso dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, in conformità alle previsioni normative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.160 miliardi, così ripartita: 1991: lire 73 miliardi;
1991 lire 73 miliardi; 1992 lire 322 miliardi; 1993 lire 375 miliardi; 1994 lire 390 miliardi.
2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. La spesa autorizzata dal comma 1, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione; per il triennio 1991-1993 si provvede mediante riduzione delle disponibilità dei seguenti progetti per gli importi a fianco indicati:
1991 1992 1993 (miliardi di lire) 06.02: aree metropolitane - 200 250 07.09: attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza 73 122 125
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. Per la esecuzione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli il Governo della Regione provvede ad emanare apposito regolamento entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. (1)
Con Decr. Pres. 23/05/94 n. 30 è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi della Regione Siciliana in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15."
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 56, comma 8, della L.R. 2/2002.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Acireale, 19 giugno 1991.
NICOLOSI