
DECRETO PRESIDENZIALE 23 maggio 1994, n. 30
G.U.R.S. 9 luglio 1994, n. 34
Regolamento per l'attuazione degli interventi della Regione Siciliana in favore delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39;
Visto l'art. 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto l'art. 11 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, che prevede l'emanazione da parte del Governo della Regione di un regolamento per l'esecuzione della stessa legge regionale;
Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 622, reso nell'adunanza del 16 novembre 1993;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 30 marzo 1994;
Su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
Emana il seguente regolamento:
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze eroga le somme indicate dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, per la partecipazione al capitale delle società per azioni derivanti dalla ristrutturazione del Banco di Sicilia e della Cassa Centrale di Risparmio V. E. ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
1. Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo sono effettuati in favore delle predette società per azioni che devono costituire a fronte dei versamenti apposite riserve denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218, alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 ed alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le direttive del Comitato regionale per il credito e risparmio, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.
1. Le riserve costituite dalle società bancarie saranno utilizzate dalle stesse entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 per i relativi aumenti di capitale.
1. Le azioni corrispondenti ai versamenti effettuati dalla Regione Siciliana sono attribuite direttamente alla stessa in base alle direttive impartite dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ispirate ai principi di immediatezza, efficacia ed economicità ed al criterio della comprovata congruità degli aumenti di capitale rispetto ai versamenti.
2. I diritti dell'azionista per la Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
1. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, adotta le direttive relative alla partecipazione della Regione Siciliana al capitale delle società derivanti dalla ristrutturazione degli enti creditizi pubblici di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, su richiesta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed entro 60 giorni dalla richiesta medesima.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 23 maggio 1994.
Assessore regionale per il bilancio e le finanze MARTINO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 10 giugno 1994.
Reg. n. 1, atti del Governo, fg. n. 225.