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REGOLAMENTO (CEE) N. 1630/91 DEL CONSIGLIO, 13 giugno 1991

G.U.C.E. 15 giugno 1991, n. L 150

Modifiche al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 15 giugno 1991

Applicabile dal: 15 giugno 1991

Nota

L'articolo 2 ha disposto che l'art. 1, punto 1, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 804/68, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000, data dalla quale il regolamento qui modificato è stato abrogato dal Reg. (CE) n. 1255/99.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (4), fissa per ogni Stato membro il quantitativo globale delle consegne di latte e di equivalente latte alle imprese che trattano o trasformano latte o altri prodotti lattiero-caseari, quantitativo che la somma delle quantità di riferimento individuali non può superare;

Considerando che il mercato lattiero-caseario è caratterizzato da una persistente formazione di eccedenze, dovuta sia alla riduzione delle possibilità d'esportazione verso i paesi terzi, sia al costante calo del consumo di taluni prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che, data l'assoluta necessità di raggiungere un certo equilibrio tra la domanda e l'offerta, occorre ridurre del 2% i quantitativi globali garantiti; che, per coerenza, i quantitativi fissati per il periodo 1991/1992 all'articolo 5 quater, paragrafo 3, terzo comma, lettera f) del regolamento (CEE) n. 804/68 dovrebbero essere diminuiti del 2% dei quantitativi di base stabiliti al secondo comma di detto paragrafo; che la nuova riduzione deve in effetti applicarsi a tutti gli Stati membri e che tutti gli Stati membri devono partecipare allo sforzo di solidarietà richiesto;

Considerando che la riduzione dei quantitativi di riferimento individuali, la quale deve intervenire nel corso del periodo, in particolare in seguito alla diminuzione dei quantitativi globali garantiti, rende necessario rendere più elastica, per l'ottavo periodo di applicazione del regime delle quote, la disposizione relativa alla realizzazione nel tempo delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento;

Considerando che per garantire una certa stabilità nel tempo del regime d'intervento istituito all'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 si deve prevedere, ai fini di una migliore gestione del mercato, l'applicazione dell'articolo precitato fino alla fine del regime del prelievo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 19 aprile 1991 n. C 104.

(2)

Parere reso il 16 maggio 1991.

(3)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(4)

G.U. 27 dicembre 1990, n. L 362.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 quater:

a) il testo del paragrafo 1 bis, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono, per l'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee al massimo fino al 31 dicembre 1991.";

b) il testo del paragrafo 3, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

"f) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate:


Belgio                           3 025,531 
Danimarca                        4 589,080 
Germania                        28 514,420 (*)
Grecia                             544,780 
Spagna                           4 571,000 
Francia                         24 195,960 
Irlanda                          4 963,200 
Italia                           8 620,120 
Lussemburgo                        249,100 
Paesi Bassi                     11 260,260 
Portogallo                       1 743,420 
Regno Unito                     14 409,800 
(*) Di cui 6 463,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.";

2) All'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, i termini "fino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi dell'applicazione del regime" sono sostituiti da "fino alla fine del regime".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY