
LEGGE 6 giugno 1991, n. 175
G.U.R.I. 10 giugno 1991, n. 134
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come "Enti", sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altresì abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di società per azioni. Tale scopo è conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356 e 20 novembre 1990, n. 357.
1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche può essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di società per azioni.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
3. La costituzione di nuovi Enti non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalità di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.
2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
3. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di società per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Il credito fondiario ha per oggetto:
a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purchè sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;
b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera a).
2. Non è di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anzichè al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.
1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2.
2. E' data facoltà agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.
3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza.
4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
5. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.
6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonchè dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato.
8. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge.
9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finchè non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.
1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.
2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.
3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.
4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del n. 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.
1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.
2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:
a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;
b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;
c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.
2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio.
3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.
1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili.
2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili.
4. Non è di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anzichè al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.
5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.
6. Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle società dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonchè di soggetti privati.
2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione.
3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario.
4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute idonee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri.
5. Il privilegio è costituito con la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia nella quale è o sarà situata ciascuna opera ed impianto, nonchè in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.
1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.
2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
3. L'ammontare delle obbligazioni è garantito, oltrechè dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.
4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.
5. L'Ente ha la facoltà di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.
6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 15.
7. L'Ente ha anche la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora ciò sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6.
8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.
1. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli.
1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa.
2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.
1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.
2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.
3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.
4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.
1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.
3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.
4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.
5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole può avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovrà essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilità è ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione.
2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.
3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.
1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore data.
2. Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo.
2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente è garantito dall'ipoteca scritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori.
3. Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.
1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.
2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.
3. Le indennità pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.
4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.
5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità sono versate all'Ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.
6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennità, tranne che per le rate scadute e non pagate.
1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.
1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attività, l'Ente ha facoltà, previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, pro soluto, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.
2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.
1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia.
2. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito devono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto.
3. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purchè pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.
4. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.
1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.
2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, può essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati.
3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.
1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.
2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attività degli Enti.
3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonchè le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di società per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle già esercitate.
2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine può essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.
1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.
2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238 e successive modificazioni e integrazioni.
3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.
4. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operatività delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità prevista dal comma 2.
5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
6. E' abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.
7. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. E' abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.
9. La presente legge entra in vigore il 25 giugno 1991.