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DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1991, n. 138

G.U.R.I. 29 aprile 1991, n. 99

Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate norme regolamentari per stabilire i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota n. 1083 Ris. in data 3 ottobre 1990, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, il proprio parere nella riunione convocata il 5 del predetto mese presso lo stesso Ministero, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;

Visto il verbale relativo alle risultanze della consultazione delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione del 5 ottobre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, con nota in data 17 gennaio 1991, riguardo alla determinazione in m 1,58 anzichè in m 1,60 del limite minimo di statura richiesto per l'ammissione delle donne ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato, ciò in quanto il limite stabilito in m 1,60 è indispensabile perchè sia garantito un efficiente disimpegno del servizio nell'ambiente naturale montano in cui lo stesso deve essere espletato;

Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo forestale dello Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.".

Art. 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 marzo 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991

Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 175