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LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1991, n. 6

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 gennaio 1991, n. 6

Bilancio di previsione della Regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 - 1993.

Testo con annotazioni alla data 16 marzo 1992

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B, e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1991, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Stato di previsione della spesa - Disposizioni generali

Art. 2

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1991, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Elenchi

Art. 3

1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Variazioni di bilancio

Art. 4

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252) qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

c) ad effettuare, in relazione alle assegnazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'istituzione di capitoli di spesa, a termini dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, mediante riduzione compensativa dello stanziamento del capitolo 21259.

Fondi C.E.E.

Art. 5

1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi ordini di pagamento, gli ulteriori programmi o progetti.

2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la tesoreria centrale dello Stato.

4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione Siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3521 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti ad appositi capitoli di spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

Disposizioni relative alla presidenza della Regione

Art. 6

1. I contributi comunitari concessi dalla CEE per il cofinanziamento del Programma operativo plurifondo della Regione Siciliana, di cui al Quadro comunitario di sostegno attuativo del Regolamento (CEE) n. 2052/88, vengono destinati, su richiesta del Presidente della Regione, secondo quanto deliberato dalla Giunta di governo, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, al finanziamento dei progetti, compresi nel Programma operativo medesimo, per i quali sia verificata la pronta erogabilità della spesa.

Art. 7

1. La spesa autorizzata a carico degli esercizi finanziari 1991 e 1992 per le finalità della legge regionale 6 giugno 1990, n. 8, è incrementata di lire 700 milioni per ciascuno degli anni medesimi e si iscrive al capitolo 10513.

Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze

Art. 8

1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 26, è determinata, per gli anni 1991, 1992 e 1993, ai sensi del comma 2, lettera c, del predetto articolo, rispettivamente, nei seguenti importi: lire 390.000 milioni, lire 600.000 milioni e lire 600.000 milioni.

Disposizioni relative all'Amministrazione del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione

Art. 9

1. Il limite d'impegno autorizzato a decorrere dall'esercizio 1990 dall'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35,  è differito all'esercizio 1991 per lire 1.000 milioni (capitolo 74603).

Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Art. 10

1. Il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, già differito con l'articolo 10 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6, è ulteriormente differito all'esercizio finanziario 1991 per lire 7.150 milioni (capitolo 79357).

Rimodulazione spese

Art. 11

1. Le spese autorizzate dalle legge a carattere pluriennale sotto indicate sono rideterminate, per il periodo 1991-1994, negli importi a fianco specificati:


                                                      ANNI
       NORME                     Capitolo  1991     1992     1993   1994
Agricoltura e foreste
Legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, art. 3                     55937  300.000  402.000  280.000        -
                                  55925
Lavori pubblici
Legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, artt. 14 e 41              68594        -   30.000        -        -
Legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, art. 1                     68597   70.000  130.000  100.000  100.000

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

Art. 12

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1991, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Mutui

Art. 13

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di lire 8.050 miliardi, di cui lire 3.000 miliardi a carico dell'anno 1991, lire 2.750 miliardi a carico dell'anno 1992 e lire 2.300 miliardi a carico dell'anno 1993. (1)

2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 201.000 milioni, lire 770.500 milioni e lire 1.078.700 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

4. L'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6, è abrogato.

(1)

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. 4/92 l'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1992 e 1993, disposta dal comma annotato, è annullata.

Totale generale del bilancio annuale

Art. 14

1. E' approvato in lire 23.655.510 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1991.

Bilancio pluriennale

Art. 15

1. Sono approvati in lire 68.092.658 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1991 - 1993.

2. Nel bilancio pluriennale, una quota non inferiore al 70 per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi è finalizzata al finanziamento dei progetti previsti dal piano regionale di sviluppo o da altro documento di programmazione.

3. La restante quota è destinata al finanziamento di attività ed interventi non inseriti in specifici progetti ma comunque conformi o compatibili con gli indirizzi programmatori o collegati a condizioni emergenti di necessità ed urgenza; di tale quota, con riferimento a ciascun anno del triennio, non più della metà è attivabile con leggi prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.

4. Le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.

5. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.

6. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1991 - 1993 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

Quadro generale riassuntivo

Art. 16

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991 - 1993 con i relativi allegati.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 17

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991 - 1993, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

Annessi

Art. 18

1. A termine e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1991 (annesso n. 1).

2. Alla presente legge sono allegati l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2) e lo schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione (annesso n. 3).

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1991.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 26 gennaio 1991.

NICOLOSI

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1991. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 gennaio 1991, n. 6]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 gennaio 1991, n. 6]