
LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1991, n. 1
G.U.R.S. 9 gennaio 1991, n. 2
Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22; 12 agosto 1980, n. 83; 6 maggio 1981, n. 97; 5 agosto 1982, n. 86; 5 agosto 1982, n. 87; 5 agosto 1982, n. 105 e 27 maggio 1987, n. 24, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Gli stanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, non possono essere utilizzati per le finalità già previste dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
2. Gli stanziamenti previsti dall'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, possono essere utilizzati dall'istituto regionale della vite e del vino soltanto per attività volte alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari, ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dalle cantine sociali e loro consorzi.
3. Gli aiuti di cui agli stanziamenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, relativi a contributi per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non possono superare complessivamente, anche in connessione ad altre forme di aiuti concorrenti, la misura massima fissata dal regolamento C.E.E. n. 355 del 1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive aggiunte e modifiche.
1. Sono abrogati:
a) la lettera a dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22;
b) il quarto comma dell'art. 3 e gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83;
c) gli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 30, 31 e 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97;
d) le lettere d, g ed h dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;
e) le norme degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 per quanto si riferisce agli impianti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;