
LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 87
G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36
Provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/1991 e con annotazioni alla data 23 ottobre 2000)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 1, lett. c, della legge 1 luglio 1977, n. 403 è autorizzata, per il periodo 1982-1983, la spesa di lire 25.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
Fermo restando quanto altro previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, la riserva di stanziamento di cui al primo comma del citato art. 2 va riferita ai prestiti di importo non superiore a lire 15 milioni.
Per la concessione dei prestiti di conduzione da erogarsi a carico del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
L'importo dei prestiti di conduzione erogati attraverso il fondo di rotazione dell'ESA per ciascuna azienda singola non può essere superiore a lire 5 milioni.
Nei confronti delle cooperative di coltivatori diretti l'importo dei prestiti di conduzione deve essere commisurato agli importi spettanti a ciascuno dei soci nel rispetto del limite massimo dei prestiti individuali di cui al precedente comma.
Nella prima applicazione della presente legge almeno due miliardi dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma sono destinati in favore di allevatori singoli o associati che esercitano le attività zootecniche anche senza disporre di proprie aziende agricole.
Ai prestiti da erogarsi a carico del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, in conformità al disposto delle vigenti norme legislative regionali e di quelle previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 24.
(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. 1/91) (1)
Per far fronte alle variazioni in aumento dei tassi massimi di riferimento verificatesi nel periodo intercorrente tra l'emissione dei provvedimenti di concessione del concorso regionale negli interessi per i mutui di miglioramento fondiario e per quelli riguardanti gli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli, concessi ai sensi delle leggi regionali 9 maggio 1974, n. 9, art. 9; 18 luglio 1974, n. 22, art. 9; 28 luglio 1978, n. 23, art. 2 primo e terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3, e della legge 23 aprile 1975, n. 125, e l'emissione dei provvedimenti di liquidazione di tale concorso, da determinarsi sulla base dei tassi vigenti al momento della stipula dei contratti definitivi di mutuo, sono disposti per ciascuno degli anni 1982 e 1983 i seguenti limiti di impegno:
- lire 50 milioni, per mutui ad ammortamento decennale;
- lire 100 milioni, per mutui ad ammortamento quindicennale;
- lire 350 milioni, per mutui ad ammortamento ventennale.
Tali limiti di impegno saranno utilizzati esclusivamente per la liquidazione di maggiori interessi posti a carico della Regione, di cui al comma precedente.
Le eventuali variazioni in aumento di cui al primo comma del presente articolo saranno poste a totale carico della Regione, relativamente ai nulla osta che saranno emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli eventuali maggiori oneri di cui al presente articolo si provvederà ogni anno con il bilancio di assestamento della Regione.
L'abrogazione si riferisce agli impianti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 1/91) (1)
Nei casi di proroga del periodo di validità dei nulla osta emessi dall'Amministrazione per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario e per quelli riguardanti gli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli concessi ai sensi delle leggi regionali 9 maggio 1974, n. 9, art. 9; 18 luglio 1974, n. 22, art. 9; 28 luglio 1978, n. 23, art. 2 primo e terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3 e della legge 23 aprile 1975, n. 125 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè del termine per l'esecuzione dei lavori previsto dal medesimo nulla osta, i maggiori oneri dipendenti da eventuali variazioni in aumento dei tassi massimi verificatesi nei periodi in cui la proroga è stata concessa sono posti a carico della Regione.
La proroga può essere concessa per cause giustificate e la sua durata non può, in ogni caso, essere superiore a quella del periodo di validità del relativo nulla osta di concessione del concorso regionale negli interessi.
Quanto previsto dal primo comma del presente articolo si applica, altresì, alle proroghe concesse dall'Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai limiti previsti dal precedente secondo comma.
Per le finalità del presente articolo si provvede mediante la contestuale utilizzazione del limite di impegno autorizzato ai sensi del precedente art. 4.
L'abrogazione si riferisce agli impianti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite di impegno quindicennale di lire 100 milioni.
Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite ventennale di impegno di lire 3.500 milioni.
Per le finalità previste dalle leggi regionali 28 luglio 1978, n. 23, art. 2, terzo comma; 13 agosto 1979, n. 197, art. 3; 27 maggio 1980, n. 47, art. 12 e 6 maggio 1981, n. 97, art. 43, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 il limite ventennale di impegno di lire 4.500 milioni.
Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla coperazione (I.R.C.A.C.) di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato della somma di lire 5.000 milioni per la concessione di mutui ad ammortamento quindicennale al tasso annuo del 7,50 per cento, con due anni di preammortamento, in favore di cooperative agricole e loro consorzi aventi larga base associativa.
Alla determinazione dei criteri in base ai quali i mutui anzidetti possono essere concessi, provvede la Giunta regionale sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.
Non sono ammesse alle provvidenze di cui al presente articolo le iniziative che hanno già ottenuto agevolazioni in attuazione di leggi regionali per le medesime finalità, opere ed attrezzature.
Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, l'IRCAC è autorizzato ad operare anche in deroga alle sue norme statutarie e regolamentari.
Nella prima applicazione della presente legge le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche a favore delle associazioni giuridicamente costituite purchè a larga base associativa e prevalentemente costituite da coltivatori diretti.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da erogarsi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione Siciliana, per l'acquisto di bestiame bovino, equino ed ovi-caprino da allevamento. (1)
Tali prestiti possono essere concessi a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza nei confronti delle cooperative costituite da coltivatori diretti, che nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge abbiano iniziato od anche definito o abbiano ancora in corso opere di miglioramento fondiario, finalizzate all'allevamento del bestiame, con il concorso contributivo o creditizio della Regione, dello Stato o della CEE. (1)
I prestiti di cui al precedente primo comma possono essere altresì concessi, con intervallo non inferiore al biennio, alle aziende agro-zootecniche, che praticano l'allevamento semibrado di bovini non iscritti al Libro Genealogico, per l'acquisizione dei capi di bestiame giovani occorrenti nel biennio stesso per il mantenimento e/o l'incremento del carico di bestiame allevabile nelle aziende medesime. I prestiti anzidetti saranno rimborsati con l'addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale mutuata. I beneficiari dei prestiti previsti dal presente comma debbono obbligarsi ad avviare alla macellazione tutti i capi nati nei loro allevamenti, sulla base della originaria consistenza, nel corso del biennio successivo a quello della concessione del nulla-osta di cui al sesto comma del presente articolo. Il mancato rispetto della presente norma comporta la restituzione dell'intera quota del capitale mutuato.
Il 60 per cento del limite quinquennale di impegno previsto dal presente articolo è destinato agli interventi riguardanti i territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173 e successive aggiunte e modificazioni.
I prestiti vengono concessi per l'intera spesa ammissibile e sono ammortizzabili in cinque anni, con rate annuali posticipate e costanti, comprensive di capitale e interessi. I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 50 milioni per ciascun richiedente. Tale limite può essere elevato fino a lire 200 milioni nei confronti delle cooperative agricole di cui al precedente secondo comma. (1)
Alla concessione dei prestiti provvedono a mezzo di emissione di appositi nulla-osta ed anche in deroga all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. (2)
Gli ispettorati medesimi attesteranno negli stessi nulla-osta la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti all'ordinamento produttivo dell'azienda e provvederanno, altresì, ad accertare la regolare avvenuta esecuzione degli acquisti, nonchè a liquidare il concorso regionale sulla base di appositi rendiconti, redatti con le modalità previste per i prestiti poliennali assistiti da concorso pubblico, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario. (1)
I prestiti di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghi prestiti posti in essere ai sensi della vigente legislazione statale e della Cassa per il Mezzogiorno per le medesime finalità. (1)
Per le finalità del presente articolo è autorizzato per il periodo 1982-1983 il limite quinquennale di impegno di lire 2.000 milioni. (1)
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da erogarsi dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella Regione Siciliana, per l'allevamento nelle aziende agro-zootecniche dei vitelli, dell'età di almeno sei mesi, nelle stesse prodotti e destinati all'ingrasso.
Tali prestiti, di importo pari a lire 400 mila per capo da allevare, saranno concessi, per la durata non superiore ad un anno, a favore di coltivatori diretti, di operatori agricoli singoli od associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti, che abbiano locali sufficienti ed idonei per il ricovero e l'allevamento dei vitelli il cui numero massimo non potrà superare quello delle fattrici bovine allevate. I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 40 milioni per ciascun richiedente. Tale limite può essere elevato fino a lire 100 milioni nei confronti delle cooperative agricole anzidette.
Almeno il sessanta per cento dello stanziamento di cui al presente articolo è destinato agli interventi riguardanti i territori dei comuni di cui all'elenco allegato alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173 e successive aggiunte e modificazioni.
Alla concessione dei prestiti provvedono a mezzo di emissione di appositi nulla-osta ed anche in deroga all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.
Gli ispettorati medesimi attesteranno negli stessi nulla-osta il numero dei capi allevabili e provvederanno, altresì, ad accertare la regolare avvenuta esecuzione degli acquisti, nonchè a liquidare il concorso regionale sulla base di appositi rendiconti, redatti con le modalità previste per i prestiti poliennali assistiti da concorso pubblico, prodotti dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 2.000 milioni.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
(modificato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 22/85)
Le agevolazioni creditizie previste dal precedente art. 11 possono essere concesse, altresì, a favore delle aziende agro-zootecniche che nell'annata agraria 1984-85 hanno stipulato accordi interprofessionali per la fornitura di latte alimentare.
L'importo dei prestiti di cui al presente articolo non può superare le lire 500.000 per vacca lattifera.
Per la concessione delle agevolazioni del presente articolo si applicano, altresì, i limiti, le procedure e le disposizioni di cui al precedente art. 11 ed i relativi oneri sono posti a carico della medesima autorizzazione di spesa.
Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle del precedente art. 11.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 84, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite quinquennale di impegno di lire 2.000 milioni.
Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 173, è così modificato:
"Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma precedente sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello determinato in campo nazionale per le operazioni di credito previste dalla lett. b del punto terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 124 del 7 maggio 1982".
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Consulta di studi e di ricerche applicate (1), istituita ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, determina con proprio decreto i valori medi dei fondi acquistabili ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni.
I valori medi di cui al comma precedente devono essere determinati per ettaro, per tipo di coltura e per condizioni pedologiche, e con particolare riguardo alle disponibilità di adeguate risorse irrigue a servizio del fondo.
Le disposizioni del presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione concernente la determinazione dei valori medi suddetti.
Nella prima applicazione della presente legge il suindicato decreto di determinazione dei valori medi deve essere emanato entro novanta giorni dalla relativa data di entrata in vigore. (2)
La Consulta di cui al comma annotato è stata soppressa dall'art. 41 della L.R. 13/86 ed è stata sostituita dal Consiglio Regionale dell'agricoltura, istituito dall'art. 34 della predetta L.R. 13/86.
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/87: "Conferma, sino al 31 dicembre 1987, dei valori medi dei terreni agricoli determinati con D.A. 26 novembre 1982."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 01/03/88: "Conferma, sino al 30 giugno 1988, dei valori medi dei terreni agricoli determinati con D.A. 26 novembre 1982 e successive modifiche."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 22/03/93: "Valori agricoli medi dei terreni agricoli, per regione agraria e per tipo di cultura, relativi alle province siciliane validi per l'anno 1992".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 21/01/94: "Conferma sino al 30 giugno 1994 dei valori medi dei terreni agricoli, per regione agraria e per tipo di coltura, relativi alle provincie siciliane, stabiliti con il D.A. 22 marzo 1993 per l'anno 1993."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 31/12/94: "Conferma dei valori medi dei terreni agricoli relativi alle province siciliane validi sino al 30 giugno 1995."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 13/04/96: "Riconferma dei valori medi dei terreni agricoli per l'acquisto dei fondi rustici fino al 30 giugno 1996."
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 19/12/96: "Conferma dei valori medi dei terreni agricoli per la concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici ai sensi della legge 26 maggio 1995, n. 590".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 29/12/99: "Determinazione dei valori medi dei terreni agricoli per l'acquisto dei fondi, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, applicabili dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000".
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 23/10/2000: "Conferma fino al 31 dicembre 2000 dei valori medi dei terreni agricoli per l'acquisto dei fondi, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590".
Allo scopo di contenere le onerosità a carico degli enti ammassatori di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, il comma 4 dell'art. 2 della medesima legge è sostituito dal seguente:
"I prestiti agrari di cui al presente articolo sono concessi per l'intero prodotto conferito, per la durata di dodici mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono".
Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è abrogato.
Le norme di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, modificato dal presente articolo, si applicano a partire dalla vendemmia 1981.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 2.500 milioni.
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
(integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 58/83)
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti all'Istituto regionale della vite e del vino i compiti e le funzioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento 337/79 CEE e successive aggiunte e modificazioni, e dalla vigente normativa e relativa regolamentazione nazionale, in materia di stipula e controllo dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti, dei mosti concentrati e di quelli concentrati e rettificati, nonchè dei contratti di ricollocamento ed arricchimento dei prodotti medesimi.
Sono altresì attribuiti all'Istituto regionale della vite e del vino i compiti e le funzioni relativi all'approvazione dei contratti di distillazione dei vini da tavola, in applicazione dei provvedimenti di distillazione comunitaria.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti nella forma di apertura di credito in conto corrente agrario prevista dall'art. 1 della legge 403/1977 alle cooperative agricole, consorzi ed enti operanti nel territorio della Regione Siciliana e che effettuano, in ottemperanza ai loro compiti statutari, operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ricevuto in conferimento per i seguenti scopi:
a) corresponsione di anticipazioni ai conferenti grano duro, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) copertura per gli oneri relativi alla raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ammassato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
Il limite massimo di conferimento da parte di ciascun produttore non può superare i 1.000 quintali. Le anticipazioni di cui alla lett. a del precedente comma verranno corrisposte, per ogni quintale di grano duro conferito, in misura compresa tra il 90 per cento ed il 95 per cento dell'ammontare, arrotondato per difetto alle cento lire, del prezzo base di intervento stabilito per ciascuna campagna dalla CEE. (2)
Il Presidente della Regione, entro il 10 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi, nei limiti di cui al precedente comma, per ogni quintale di grano duro conferito, nonchè il parametro cui commisurare, per ogni quintale di grano duro conferito, l'ammontare dei prestiti previsti dalla lett. b del primo comma del presente articolo. (1)
Il concorso negli interessi a carico della Regione e sui prestiti di cui ai commi precedenti non può essere concesso per un periodo superiore ai 12 mesi. (1)
I ricavi conseguiti dalla vendita del grano ricevuto in conferimento dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al primo comma del presente articolo a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'incasso degli stessi. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'esclusione dai benefici previsti dal presente articolo per l'annata agraria successiva. (1)
La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativa ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste direttamente agli istituti di credito finanziatori con le seguenti modalità:
- per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;
- a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni. (1)
Il concorso negli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto con riferimento ai diversi territori provinciali nei casi in cui gli enti e gli organismi previsti dal precedente primo comma operino a livello interprovinciale o regionale. (2)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni così ripartita:
- lire 8.000 milioni per le finalità di cui alla precedente lett. a;
- lire 1.000 milioni per le finalità di cui alla precedente lett. b. (1)
Nella prima applicazione delle norme contenute nel presente articolo:
a) la misura delle anticipazioni di cui al precedente terzo comma è fissata in lire 36.500 per quintale di grano duro conferito ed il parametro previsto dal medesimo comma è determinato nel 7,94 per cento pari, in cifra tonda, a lire 2.900 per quintale;
b) il contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto, anche se precedente all'entrata in vigore della presente legge. (1)
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
Per la determinazione delle anticipazioni da corrispondere ai produttori per il conferimento all'ammasso volontario di grano duro vedi i seguenti DD.AA. Agricoltura:
- 20/07/88 per la campagna 1988 - 89
- 06/07/90 per la campagna 1990 - 91
- 18/07/91 per la campagna 1991 - 92
- 10/07/92 per la campagna 1992 - 93
- 17/06/93 per la campagna 1993 - 94
- 25/06/94 per la campagna 1994 - 95
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 16/06/94: "Individuazione delle varietà di grano duro che possono beneficiare delle anticipazioni di cui alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 13", modificato dal D.A. 14/07/94.
Sono ammesse alle agevolazioni previste dal precedente art. 19 le cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di grano duro e che abbiano acquisiscano le seguenti caratteristiche:
1) dispongano di stabilimenti dagli stessi gestiti ed aventi una capacità unitaria di conferimento non inferiore a mille quintali. Presso detti stabilimenti, che dovranno risultare idonei e dotati di attrezzature ivi comprese regolari ed adeguate pese, nonchè di apparecchiature per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del prodotto ricevuto in conferimento, dovranno essere effettuate tutte le operazioni di conferimento, conservazione e vendita collettiva del grano duro. La dotazione delle pese e delle apparecchiature anzidette è obbligatoria a decorrere dalla raccolta del 1983;
2) ottengano da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel cui territorio di competenza ricadono gli stabilimenti, ogni biennio apposito attestato per il riconoscimento dei requisiti indicati dal precedente punto 1);
3) provvedano alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
Le richieste per il rilascio degli attestati previsti dal n. 2 del precedente primo comma debbono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 15 aprile dell'anno di presentazione della prima richiesta o dell'anno di scadenza dell'attestato in precedenza ottenuto.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a rilasciare, entro i successivi 45 giorni, gli attestati medesimi e a trasmetterne contestualmente copia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nonchè ai competenti comitati provinciali per gli interventi in agricoltura, e al servizio nazionale per la repressione frodi competente per territorio.
Nella prima applicazione della presente legge il termine previsto dal comma secondo viene fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
In ciascuna provincia alle operazioni successive al conferimento di grano duro previsto dal precedente art. 19 sovraintende il Comitato di cui all'art. 17 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
La Regione, attraverso l'I.R.C.A.C., concede annualmente un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente agrario previsto dall'art. 11 della legge 403/1977, dalle cooperative agricole, consorzi ed enti, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Siciliana e che effettuano, in ottemperanza ai propri compiti statutari, operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di mandorle, nocciole, pistacchi e olive da mensa ricevute in conferimento per i seguenti scopi:
a) corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazione ed integrazioni;
b) copertura per gli oneri relativi alla raccolta, conservazione e vendita collettiva dei prodotti sopra specificati, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
Presso l'I.R.C.A.C. è istituito un fondo a gestione separata, destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, per la concessione di un'ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al presente articolo. A tal fine è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 150 milioni. (1)
Tale anticipazione, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare la misura del 25 per cento del prezzo fissato con decreto da emanarsi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni dei produttori, gli istituti di credito, nonchè le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle province maggiormente interessate alla produzione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (2)
La durata delle anticipazioni bancarie è concessa fino a mesi dodici. (1)
I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti ricevuti in conferimento dovranno essere versati nei conti correnti agrari di cui al primo comma del presente articolo a decurtazione delle anticipazioni ottenute, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'incasso degli stessi. L'inosservanza della presente disposizione comporta la esclusione dai benefici previsti dal presente articolo per l'annata agraria successiva. (1)
La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui al presente articolo sarà effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente agli istituti di credito finanziatori con le seguenti modalità:
- per un importo pari al 60 per cento dell'onere calcolato a carico della Regione sull'ammontare dei prestiti consentiti, entro il termine di scadenza degli stessi;
- a saldo, dietro rendicontazione, alla scadenza definitiva delle operazioni. (1)
Il concorso negli interessi relativi ai finanziamenti destinati alle finalità previste dal presente articolo è concesso a partire dalla data di pagamento dei bollettini di conferimento del prodotto. (1)
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni. (1)
A carico di tale autorizzazione di spesa gravano gli oneri di cui alle precedenti lettere a e b riguardanti i conferimenti 1981 e 1982. (1)
L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad accreditare al fondo contributi interessi dell'I.R.C.A.C., di cui alla legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni, le somme di cui sopra. (1)
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1986, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86, che però ha fatto salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti provvedimenti.
La presente norma ha cessato la sua applicabilità dall'esercizio finanziario 1987, con decorrenza dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 13/86.
Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle aziende avicole siciliane danneggiate dalle eccezionali avversità climatiche di questi ultimi mesi con la perdita di migliaia di riproduttori ed ovaiole, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 450 milioni.
In relazione alle disposizioni del comma precedente l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere in favore delle aziende danneggiate sussidi straordinari una tantum, dietro presentazione di documentata istanza corredata dalla certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.
Per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento e per ogni altra operazione di credito agevolato, previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali concernenti materia analoga, la misura dei tassi di interesse da porre a carico dei beneficiari nonchè dei tassi di riferimento è pari a quella determinata in sede nazionale per operazioni di credito in favore dell'agricoltura aventi caratteristiche identiche o analoghe.
Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata nella seguente tabella:
1982 1983 1984 Anni Totale successivi (Oneri in milioni di lire) Art. 1 15.000 - 10.000 - 25.000 Art. 2 6.000 - - - 6.000 Art. 4 mutui decennali 50 100 100 750 1.000 mutui quindicennali 100 200 200 2.500 3.000 mutui ventennali 350 700 700 12.250 14.000 Art. 6 100 100 100 1.200 1.500 Art. 7 3.500 3.500 3.500 58.500 70.000 Art. 8 - 4.500 4.500 81.000 90.000 Art. 9 5.000 - - - 5.000 Art. 10 2.000 4.000 4.000 10.000 20.000 Art. 11 2.000 - - - 2.000 Art. 13 2.000 2.000 2.000 4.000 10.000 Art. 17 2.500 - - - 2.500 Art. 19 9.000 - - - 9.000 Art. 22 350 - - - 350 Art. 23 450 - - - 450 Totali 48.400 25.600 15.600 170.200 259.800
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 48.400 milioni per l'anno 1982, in lire 25.600 milioni per l'anno 1983 e in lire 15.600 milioni per l'anno 1984, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Promozione imprenditoriale etc. - Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura"", lire 89.600 milioni.
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.