
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8 G.U.R.I. 13 gennaio 1993, n. 9
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (1)
TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con annotazioni alla data 10 dicembre 2024)
Per la riorganizzazione delle sezioni e degli organici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, vedi le dispisizioni contenute all'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parare, alla commissione parlamentare istituita a norme dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(integrato dall'art. 3-sexies del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, modificato dall'art. 69, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, integrato dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.
1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano
3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
La giurisdizione tributaria
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a e d), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
3. I presidenti delle corte di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11. I vicepresidenti di sezione delle corte di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado (1)
(modificato dall'art. 39, comma 2, lett. a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e modificato e integrato dall'art. 18, comma 2, lett. a), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonchè in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale [e fallimentare] (parole soppresse) (2);
f) diritto dell'Unione europea;
[g) diritto internazionale pubblico e privato;] (lettera abrogata) (3)
h) contabilità aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 10-bis, della legge 31 agosto 2022, n. 130, nel testo introdotto dall'art. 24, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Requisiti per l'ammissione al concorso per esami
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e integrato dall'art. 18, comma 2, lett. b), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT. (1)
Per il versamento del contributo di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 25 luglio 2023.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Commissione di concorso
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 31 agosto 2022, n. 130, modificato dall'art. 18, comma 2, lett. c), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e integrato dall'art. 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonchè da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160..
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Nomina e tirocinio del magistrato tributario
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), della legge 31 agosto 2022, n. 130, modificato dall'art. 41-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, modificato e integrato dall'art. 18, comma 2, lett. d), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e dall'art. 24, comma 2-bis, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)
01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado
(modificato dall'art. 39, comma 2, lett. b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), della legge 31 agosto 2022, n. 130, sostituito dall'art. 1-ter, comma 5, lett. a), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e integrato dall'art. 24, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e h), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e dall'art. 24, comma 2-bis, lett. c), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)
1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari. [Ciascun collegio giudicante ovvero ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.] (periodo soppresso) (1)
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Periodo soppresso dall'art. 24, comma 2-bis, lett. c), n. 2, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Capo II
I COMPONENTI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Requisiti generali
(modificato dall'art. 3-bis, comma 3, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) ed i), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età;
e) avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;
[f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.] (lettera abrogata) (1)
Lettera abrogata dall'art. 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Incompatibilità
(modificato dall'art. 69, comma 1, lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 84, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 16 quater, comma 1, lett. a), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, modificato e integrato dall'art. 39, comma 2, lett. c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, integrato dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, integrato e modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e l), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
1. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (1) e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonchè coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
[f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;] (lettera soppressa) (2)
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
[m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione;] (lettera soppressa) (3)
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i);
1-bis Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresì, essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonchè i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno può essere componente di più corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di secondo grado di appartenenza.
Rettifiche riportate nella G.U.R.I. 27 marzo 1993, n. 72.
Lettera soppressa dall'art. 39, comma 2, lett. c), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Lettera soppressa dall'art. 39, comma 2, lett. c), n. 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(integrato dall'art. 39, comma 2, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) ed m), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonchè alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
[3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonchè la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.] (comma abrogato) (1)
[4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.] (comma abrogato) (1)
[5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2. (2)] (comma abrogato) (1)
[6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 3, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Vedi D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 231: " Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545".
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Giuramento
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".
2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.
3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.
4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento
(modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 16 quater, comma 1, lett. b), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e dall'art. 8 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sostituito dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. f), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età. (1)
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonchè la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
Per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. n), n. 2.2), della legge 31 agosto 2022, n. 130, di modifica del comma annotato, si rimanda all'art. 8, comma 1, della medesima legge n. 130/2022.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Decadenza dall'incarico
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Trattamento economico dei giudici tributari
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, integrato dall'art. 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) ed o), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 220)
1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonchè, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (1)
3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione nè alcun rimborso spese.
In ordine ai criteri per la determinazione del compenso aggiuntivo da corrispondere ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, si rimanda al D.M. Economia e Finanze 5 febbraio 2016. Si veda, inoltre, per la definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale, il D.M. Economia e Finanze 24 marzo 2023.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Trattamento economico dei magistrati tributari
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. p), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Responsabilità
1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Vigilanza e sanzioni disciplinari
(integrato dall'art. 39, comma 2, lett. e), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Procedimento disciplinare
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Composizione
(modificato e integrato dall'art. 85, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 16 quater, comma 1, lett. c), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e modificato dall'art. 39, comma 2, lett. f), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.
2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono [immediatamente] (parola soppressa) (1) rieleggibili.
[4. E' eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.] (comma abrogato) (2)
Parola soppressa dall'art. 6, comma 21-septies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Comma abrogato dall'art. 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Durata
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Il presidente
(abrogato dall'art. 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342)
[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età.]
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Ineleggibilità
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.
2. Il componente di corte di giustizia tributaria di secondo grado sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Elezione del consiglio di presidenza
(modificato e integrato dall'art. 85, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. h), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.
2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato nè essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dà atto nel processo verbale.
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. (1)
In attuazione del presente comma si rimanda al regolamento allegato al Comunicato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria pubblicato nella G.U.R.I. 27 dicembre 2017, n. 300.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Votazioni
(modificato dall'art. 85, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. i), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Proclamazione degli eletti. Reclami
(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. l), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione di risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Attribuzioni
(integrato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. e), del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, modificato e integrato dall'art. 39, comma 2, lett. g), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dall'art. 11, comma 1, lett. m), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e q), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e dall'art. 24, comma 2-bis, lett. d), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) (1)
1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata [nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi] (parole soppresse) (2);
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante [affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti]. (parole soppresse) (3)
2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. (4)
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), di modifica del presente, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Parole soppresse dall'art. 1-ter, comma 5, lett. b), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. q), n. 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Per l'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo, di cui al comma annotato, si rimanda alla Delibera Cons. Pres. Giustizia Tributaria 28 marzo 2023, n. 440.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Ufficio del massimario nazionale (1)
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. r), della legge 31 agosto 2022, n. 130) (2)
1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.
Per il regolamento attuativo dell'Ufficio del massimario nazionale, si rimanda alla Delibera Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria 31 gennaio 2023, n. 158.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), di inserimento del presente, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Convocazione
1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Deliberazioni
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Scioglimento del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Alta sorveglianza
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. n), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156 a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1. Il Presidente del consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie (1) e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
Rettifiche riportate nella G.U.R.I. 27 marzo 1993, n. 72.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
(introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28)
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (1)
In attuazione del comma annotato, per l'approvazione del conto finanziario per l'anno 2019, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 13 maggio 2020; per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 14 dicembre 2021, n. 1565; per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 13 dicembre 2022, n. 1785; per l'approvazione del conto finanziario per l'anno 2022, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 9 maggio 2023; per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 12 dicembre 2023; per l'approvazione del conto finanziario per l'anno 2023, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 7 maggio 2024; per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025, si rimanda alla Del. Cons. Presidenza Giustizia Tributaria 10 dicembre 2024, n. 1681.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. E' istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonchè per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.
2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita (1) dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonchè di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Rettifiche riportate nella G.U.R.I. 27 marzo 1993, n. 72.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Amministrazione del personale delle segreterie
1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Attribuzioni del personale delle segreterie
1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.
2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.
3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.
4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.
5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Servizi automatizzati (1)
1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.
2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.
Con D.P.R. 15/11/96, n. 619, è stato emanato il "Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie".
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Attività di indirizzo agli uffici periferici
(integrato dall'art. 14, comma 2, del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218)
1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questione sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge
3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.
4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.
4 bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.
2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Rilevazioni statistiche (1)
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonchè ai provvedimenti adottati.
2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.
Con D.P.R. 15/11/96, n. 619, è stato emanato il "Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie".
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Ufficio del massimario
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130 e abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 31 agosto 2022, n. 130, a decorrere dal 1° gennaio 2023)
[1. E' istituito presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella sua circoscrizione.
2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.
3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.]
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Corsi di aggiornamento (1)
(abrogato dall'art. 1-ter, comma 5, lett. c), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
[1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.
2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento.]
Con D.P.R. 15/11/96, n. 619, è stato emanato il "Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie".
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
(modificato dall'art. 69, comma 1, lett. c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'art. 1, lett. a), del D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495 e dall'art. 19 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.
2. Dalla stessa data sono soppresse le corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali
(modificato dall'art. 1, lett. b) e c), del D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.
3. Sono formati, per ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.
4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, [anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera c),] (parole soppresse) (1) del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale.
5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.
6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.
8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della Corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.
8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonchè su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.
[9. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove i conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione] (comma abrogato).
10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.
Parole soppresse dall'art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale soppressione ha effetto dal 1° aprile 1998, come disposto dal comma 4 dell'art. 31 della citata legge 449/97.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Nomina delle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della corti di giustizia tributaria di secondo grado centrale
(modificato dall'art. 3-bis, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Coloro che sono rimasti a comporre la corti di giustizia tributaria di secondo grado centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996
(introdotto dall'art. 32, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146)
1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Modifica delle tabelle
(introdotto dall'art. 12, comma 1, lett.b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556)
1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.
2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.
2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.
3. Al personale di servizio presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali
1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.
2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua (1) a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.
Rettifiche riportate nella G.U.R.I. 27 marzo 1993, n. 72.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.
2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purchè risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Norme abrogate
(modificato dall'art. 69, comma 1, lett. d), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
1. A decorrere dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Regolamenti
(modificato dall'art. 69, comma 1, lett. e), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
Entrata in vigore
(integrato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556)
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'art. 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
MARTELLI, Ministro di grazia
e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA A
ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
COMMISSIONI REGIONALI |
Sezioni |
COMMISSIONI PROVINCIALI |
Sezioni |
Totali provinciali |
Piemonte..... |
38 |
Alessandria |
8 |
72 |
. |
. |
Asti |
3 |
. |
. |
. |
Biella |
3 |
. |
. |
. |
Cuneo |
7 |
. |
. |
. |
Novara |
6 |
. |
. |
. |
Torino |
37 |
. |
. |
. |
Verbania |
3 |
. |
. |
. |
Vercelli |
5 |
. |
Valle d'Aosta..... |
3 |
Aosta |
5 |
5 |
Lombardia..... |
68 |
Bergamo |
12 |
128 |
. |
. |
Brescia |
16 |
. |
. |
. |
Como |
10 |
. |
. |
. |
Cremona |
6 |
. |
. |
. |
Lecco |
5 |
. |
. |
. |
Lodi |
2 |
. |
. |
. |
Mantova |
5 |
. |
. |
. |
Milano |
50 |
. |
. |
. |
Pavia |
6 |
. |
. |
. |
Sondrio |
3 |
. |
. |
. |
Varese |
13 |
. |
Veneto..... |
34 |
Belluno |
3 |
64 |
. |
. |
Padova |
15 |
. |
. |
. |
Rovigo |
3 |
. |
. |
. |
Treviso |
9 |
. |
. |
. |
Venezia |
14 |
. |
. |
. |
Verona |
10 |
. |
. |
. |
Vicenza |
10 |
. |
Friuli-Venezia Giulia..... |
13 |
Gorizia |
2 |
25 |
. |
. |
Pordenone |
5 |
. |
. |
. |
Trieste |
7 |
. |
. |
. |
Udine |
11 |
. |
Trentino..... |
3 |
Trento |
6 |
6 |
Alto Adige..... |
3 |
Bolzano |
6 |
6 |
Liguria..... |
21 |
Genova |
20 |
40 |
. |
. |
Imperia |
6 |
. |
. |
. |
La Spezia |
7 |
. |
. |
. |
Savona |
7 |
. |
Emilia-Romagna..... |
36 |
Bologna |
18 |
68 |
. |
. |
Ferrara |
6 |
. |
. |
. |
Forlì |
6 |
. |
. |
. |
Modena |
7 |
. |
. |
. |
Parma |
9 |
. |
. |
. |
Piacenza |
5 |
. |
. |
. |
Ravenna |
6 |
. |
. |
. |
Reggio Emilia |
7 |
. |
. |
. |
Rimini |
4 |
. |
Toscana..... |
37 |
Arezzo |
5 |
71 |
. |
. |
Firenze |
20 |
. |
. |
. |
Grosseto |
4 |
. |
. |
. |
Livorno |
6 |
. |
. |
. |
Lucca |
8 |
. |
. |
. |
Massa Carrara |
4 |
. |
. |
. |
Pisa |
6 |
. |
. |
. |
Pistoia |
6 |
. |
. |
. |
Prato |
7 |
.
|
. |
. |
Siena |
5 |
. |
Umbria..... |
6 |
Perugia |
8 |
12 |
. |
. |
Terni |
4 |
. |
Marche..... |
11 |
Ancona |
5 |
21 |
. |
. |
Ascoli Piceno |
7 |
. |
. |
. |
Macerata |
4 |
. |
. |
. |
Pesaro |
5 |
. |
Lazio..... |
50 |
Frosinone |
11 |
95 |
. |
. |
Latina |
8 |
. |
. |
. |
Rieti |
3 |
. |
. |
. |
Roma |
68 |
. |
. |
. |
Viterbo |
5 |
. |
Abruzzo..... |
10 |
Chieti |
5 |
18 |
. |
. |
L'Aquila |
5 |
. |
. |
. |
Pescara |
4 |
. |
. |
. |
Teramo |
4 |
. |
Molise..... |
4 |
Campobasso |
4 |
8 |
. |
. |
Isernia |
4 |
. |
Campania..... |
53 |
Avellino |
8 |
101 |
. |
. |
Benevento |
9 |
. |
. |
. |
Caserta |
19 |
. |
. |
. |
Napoli |
46 |
. |
. |
. |
Salerno |
19 |
. |
Puglia..... |
30 |
Bari |
24 |
56 |
. |
. |
Brindisi |
5 |
. |
. |
. |
Foggia |
11 |
. |
. |
. |
Lecce |
9 |
. |
. |
. |
Taranto |
7 |
. |
Basilicata..... |
5 |
Matera |
3 |
9 |
. |
. |
Potenza |
6 |
. |
Calabria..... |
17 |
Catanzaro |
5 |
32 |
. |
. |
Cosenza |
13 |
. |
. |
. |
Crotone |
2 |
. |
. |
. |
Reggio Calabria |
10 |
. |
. |
. |
Vibo Valentia |
2 |
. |
Sicilia..... |
37 |
Agrigento |
7 |
70 |
. |
. |
Caltanissetta |
4 |
. |
. |
. |
Catania |
14 |
. |
. |
. |
Enna |
3 |
. |
. |
. |
Messina |
13 |
. |
. |
. |
Palermo |
13 |
. |
. |
. |
Ragusa |
4 |
. |
. |
. |
Siracusa |
5 |
. |
. |
. |
Trapani |
7 |
. |
Sardegna..... |
10 |
Cagliari |
7 |
18 |
. |
. |
Nuoro |
3 |
. |
. |
. |
Oristano |
3 |
. |
. |
. |
Sassari |
6 |
. |
Totali..... |
489 |
. |
925 |
925 |
.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA B
ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
COMMISSIONI REGIONALI |
Componenti |
COMMISSIONI PROVINCIALI |
Componenti |
Totali provinciali |
Piemonte |
228 |
Alessandria |
48 |
432 |
. |
. |
Asti |
18 |
. |
. |
. |
Biella |
18 |
. |
. |
. |
Cuneo |
42 |
. |
. |
. |
Novara |
36 |
. |
. |
. |
Torino |
222 |
. |
. |
. |
Verbania |
18 |
. |
. |
. |
Vercelli |
30 |
. |
Valle d'Aosta |
18 |
Aosta |
30 |
30 |
Lombardia |
408 |
Bergamo |
72 |
768 |
. |
. |
Brescia |
96 |
. |
. |
. |
Como |
60 |
. |
. |
. |
Cremona |
36 |
. |
. |
. |
Lecco |
30 |
. |
. |
. |
Lodi |
12 |
. |
. |
. |
Mantova |
30 |
. |
. |
. |
Milano |
300 |
. |
. |
. |
Pavia |
36 |
. |
. |
. |
Sondrio |
18 |
. |
. |
. |
Varese |
78 |
. |
Veneto |
204 |
Belluno |
18 |
384 |
. |
. |
Padova |
90 |
. |
. |
. |
Rovigo |
18 |
. |
. |
. |
Treviso |
54 |
. |
. |
. |
Venezia |
84 |
. |
. |
. |
Verona |
60 |
. |
. |
. |
Vicenza |
60 |
. |
Friuli-Venezia Giulia |
78 |
Gorizia |
12 |
150 |
. |
. |
Pordenone |
30 |
. |
. |
. |
Trieste |
42 |
. |
. |
. |
Udine |
66 |
. |
Trentino |
18 |
Trento |
36 |
36 |
Alto Adige |
18 |
Bolzano |
36 |
36 |
Liguria |
126 |
Genova |
120 |
240 |
. |
. |
Imperia |
36 |
. |
. |
. |
La Spezia |
42 |
. |
. |
. |
Savona |
42 |
. |
Emilia-Romagna |
216 |
Bologna |
108 |
408 |
. |
. |
Ferrara |
36 |
. |
. |
. |
Forlì |
36 |
. |
. |
. |
Modena |
42 |
. |
. |
. |
Parma |
54 |
. |
. |
. |
Piacenza |
30 |
. |
. |
. |
Ravenna |
36 |
. |
. |
. |
Reggio Emilia |
42 |
. |
. |
. |
Rimini |
24 |
. |
Toscana |
222 |
Arezzo |
30 |
426 |
. |
. |
Firenze |
120 |
. |
. |
. |
Grosseto |
24 |
. |
. |
. |
Livorno |
36 |
. |
. |
. |
Lucca |
48 |
. |
. |
. |
Massa Carrara |
24 |
. |
. |
. |
Pisa |
36 |
. |
. |
. |
Pistoia |
36 |
. |
. |
. |
Prato |
42 |
. |
. |
. |
Siena |
30 |
. |
Umbria |
36 |
Perugia |
48 |
72 |
. |
. |
Terni |
24 |
. |
Marche |
66 |
Ancona |
30 |
126 |
. |
. |
Ascoli Piceno |
42 |
. |
. |
. |
Macerata |
24 |
. |
. |
. |
Pesaro |
30 |
. |
Lazio |
300 |
Frosinone |
66 |
570 |
. |
. |
Latina |
48 |
. |
. |
. |
Rieti |
18 |
. |
. |
. |
Roma |
408 |
. |
. |
. |
Viterbo |
30 |
. |
Abruzzo |
60 |
Chieti |
30 |
108 |
. |
. |
L'Aquila |
30 |
. |
. |
. |
Pescara |
24 |
. |
. |
. |
Teramo |
24 |
. |
Molise |
24 |
Campobasso |
24 |
48 |
. |
. |
Isernia |
24 |
. |
Campania |
318 |
Avellino |
48 |
606 |
. |
. |
Benevento |
54 |
. |
. |
. |
Caserta |
114 |
. |
. |
. |
Napoli |
276 |
. |
. |
. |
Salerno |
114 |
. |
Puglia |
180 |
Bari |
144 |
336 |
. |
. |
Brindisi |
30 |
. |
. |
. |
Foggia |
66 |
. |
. |
. |
Lecce |
54 |
. |
. |
. |
Taranto |
42 |
. |
Basilicata |
30 |
Matera |
18 |
54 |
. |
. |
Potenza |
36 |
. |
Calabria |
102 |
Catanzaro |
30 |
192 |
. |
. |
Cosenza |
78 |
. |
. |
. |
Crotone |
12 |
. |
. |
. |
Reggio Calabria |
60 |
. |
. |
. |
Vibo Valentia |
12 |
. |
Sicilia |
222 |
Agrigento |
42 |
420 |
. |
. |
Caltanissetta |
24 |
. |
. |
. |
Catania |
84 |
. |
. |
. |
Enna |
18 |
. |
. |
. |
Messina |
78 |
. |
. |
. |
Palermo |
78 |
. |
. |
. |
Ragusa |
24 |
. |
. |
. |
Siracusa |
30 |
. |
. |
. |
Trapani |
42 |
. |
Sardegna |
60 |
Cagliari |
42 |
108 |
. |
. |
Nuoro |
18 |
. |
. |
. |
Oristano |
12 |
. |
. |
. |
Sassari |
36 |
. |
Totali ..... |
2.934 |
. |
5.550 |
5.550 |
.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA C
(abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. u), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA D
(abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. u), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA E
(abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. u), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA F
(sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. t), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione tributaria di I grado
Giudice | 0,50 |
Vice presidente di sezione | 1 |
Presidente di sezione | 1,50 |
Presidente di commissione | 2 |
.
Commissione tributaria di II grado
Giudice | 1 |
Vice presidente di sezione | 1,50 |
Presidente di sezione | 2 |
Presidente di commissione | 2,50 |
.
Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996)
Giudice | 1,50 |
Vice presidente di sezione | 2 |
Presidente di sezione | 2,50 |
Presidente di commissione | 3,50 |
.
Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonchè commissione tributaria centrale
Giudice | 2 |
Vice presidente di sezione | 2,50 |
Presidente di sezione | 3 |
Presidente di commissione | 4 |
E' equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.
N.d.R. Per l'abrogazione del presente, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si rimanda all'art. 130, comma 1, lett. c), del D.L.vo 14 novembre 2024, n. 175.
TABELLA F-BIS
(introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. t), della legge 31 agosto 2022, n. 130)
Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021
Magistratura tributaria - Qualifica | Stipendio annuo lordo |
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina | 81.416,65 |
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina | 69.466,05 |
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina | 61.880,87 |
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina | 54.295,69 |
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina | 39.122,06 |
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