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N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 537

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 5 G.U.R.I. 11 gennaio 1993, n. 7

Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne. (1)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71 e annotato al 25 febbraio 2000)

(1)

Vedi Circ. Min. Sanità 6 maggio 1998, n. 6: "Igiene della produzione delle carni e dei prodotti a base di carne e relativi controlli veterinari: elementi di indirizzo".

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; (1)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(1)

Punto modificato da Avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 4 maggio 1994, n. 102.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;

b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di posti destinati alla ristorazione collettiva;

d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 2, comma 3, del D.l.vo 13 dicembre 1996, n. 674)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) prodotti a base di carne:

1) i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca;

2) piatti cucinati a base di carne: i prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, confezionati e conservati mediante il freddo;

b) altri prodotti di origine animale:

1) gli estratti di carne;

2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi ed acqua;

[4) le gelatine;] (parole soppresse) (1)

5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;

6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o riscaldati;

c) carni: le carni di cui:

1) all'art. 1 del D.L. (recepimento direttiva 91/497);

2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193;

3) al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728;

4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227 (2);

6) al regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE).

d) materie prime: i prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti per ottenere i prodotti di cui alle lettere a) e b);

e) trattamento: il procedimento chimico o fisico, quale il riscaldamento, l'affumicatura, la salatura in superficie, la marinatura, la salatura in profondità o l'essiccazione, destinato a prolungare la conservazione delle carni o dei prodotti di origine animale associati o meno ad altre derrate alimentari, oppure una combinazione di detti procedimenti;

f) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umido;

g) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali;

h) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto;

i) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidità, l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali a temperatura ambiente;

l) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità;

m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso documento commerciale di accompagnamento o certificato sanitario;

n) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1 mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonchè il primo involucro o il primo contenitore stesso;

o) imballaggio: l'operazione consistente nel porre uno o più prodotti di cui all'art. 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore nonchè il contenitore stesso;

p) recipiente ermeticamente chiuso: il contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria;

q) stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere a) e b);

r) centro di riconfezionamento: uno stabilimento o un magazzino dove si effettua il raggruppamento e/o il riconfezionamento di prodotti destinati ad essere commercializzati;

s) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione ai fini di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di cessione eccettuata la vendita al minuto;

t) autorità competente: il Ministero della sanità e i servizi veterinari delle UU.SS.LL.

2. Non sono considerati prodotti a base di carne:

a) le carni che sono state trattate soltanto con il freddo, le quali restano disciplinate dalle norme di cui alla lettera c);

b) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227 (2).

(1)

Numero soppresso dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo 13 dicembre 1996, n. 674.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71:

"Art. 2 - Riferimenti

1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309."

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 3

Prescrizioni e divieti

1. I prodotti a base di carne, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, devono:

a) essere preparati ed immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 8;

b) essere preparati con le carni di cui all'art. 2, lettera c);

c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e quelle di cui all'art. 17, secondo comma del regolamento (recepimento direttiva 91/495/CEE), a condizione che siano state controllate conformemente al D.L. (recepimento direttiva 90/675/CEE), e preparate con le modalità del presente decreto. I prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI e la loro immissione nel mercato è sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti.

2. Per la preparazione di prodotti di base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli del D.L. (recepimento direttiva 91/497).

3. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono inoltre essere impiegati:

a) gli organi dell'apparato genitale maschile, ad esclusione dei testicoli;

b) gli organi dell'apparato genitale femminile;

c) gli organi dell'apparato urinario ad esclusione dei reni e della vescica;

d) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi lobulari;

e) gli occhi e le palpebre;

f) il condotto auditivo esterno;

g) i tessuti cornei;

h) l'esofago, il gozzo e gli intestini dei volatili;

i) la testa dei volatili, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei barbigli e della caruncola.

4. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive comunitarie possono essere apportate modifiche all'elenco di cui al comma 3.

5. I prodotti a base di carne non devono essere sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

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Art. 4

Produzione e confezionamento

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71)

1. I prodotti a base di carne devono:

a) essere preparati conformemente all'allegato B, capitolo III; inoltre i prodotti pastorizzati o sterilizzati in recipienti ermeticamente chiusi ed i piatti cucinati devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato B, capitolo VIII e capitolo IX;

b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo di cui all'allegato B, capitolo IV;

c) soddisfare, se necessario, ai requisiti di cui all'art. 7, comma 2;

d) essere confezionati, imballati o etichettati conformemente all'allegato B, capitolo V, in loco o in centri di confezionamento autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ovvero in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);

e) essere manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B, capitolo VII;

f) essere muniti di un bollo sanitario conforme all'allegato B, capitolo VI o di un bollo le cui caratteristiche sono definite, in attuazione di direttive comunitarie con decreto del Ministro della sanità, se le carni utilizzate sono riservate alla commercializzazione in ambito locale; tuttavia, i prodotti possono essere privi del bollo nel caso in cui la materia prima sia commercializzata con il bollo sanitario nazionale.

2. La stampa o la ristampa dei bolli di cui alla lettera f) o delle etichette riportanti i bolli, sono effettuate sotto il controllo dell'autorità competente.

3. Gli altri prodotti di origine animale devono:

a) essere preparati nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'allegato C;

b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo conformemente all'allegato B, capitolo IV;

c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8, per i quali sussistano i requisiti previsti dall'allegato A e controllati conformemente all'art. 12;

d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'art. 5.

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Art. 5

Documentazione di accompagnamento

1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli altri Stati membri devono essere accompagnati, fino al 30 giugno 1993, da un certificato sanitario rilasciato al momento del carico conformemente al modello di cui all'allegato D, costituito da un unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione.

2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non è richiesto per i prodotti a base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto B), lettera a), che riportino in modo indelebile il bollo sanitario.

3. Il certificato sanitario di cui al comma 1 è obbligatorio, anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti:

a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria;

b) ottenuti con carni di cui al D.L. (cfr. art. 6 della direttiva 91/497);

c) destinati ad altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato.

4. A decorrere dal 1° luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale durante il trasporto devono essere accompagnati da un documento di accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni previste dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, anche gli estremi di identificazione della Unità sanitaria locale competente a vigilare sullo stabilimento di provenienza. Tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno a decorrere dal rilascio e mantenuto a disposizione della competente autorità locale del luogo di destinazione, e comunque in conformità a quanto previsto dal D.L. (recepimento direttiva controlli vet 89/662).

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 6

Produzione

1. I prodotti a base di carne devono:

a) essere preparati mediante procedimenti di riscaldamento, salatura in profondità, marinatura o essiccazione;

b) essere eventualmente ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione di carne.

2. I procedimenti di cui alla lettera a) possono anche essere combinati con l'affumicatura o con la stagionatura, in condizioni microclimatiche particolari ad essere associati a taluni additivi tecnologici di salatura in profondità, conformemente alle prescrizioni previste dai decreti di cui agli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. I prodotti a base di carne possono essere associati ad altri prodotti alimentari ed a condimenti.

4. Sino alla scadenza delle deroghe previste dal D.L. (recepimento direttiva 91/498/CEE del 29 luglio 1991), i locali, gli utensili ed il materiale impiegati per l'elaborazione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne munita del bollo sanitario CEE possono essere utilizzati per la produzione di prodotti a base di carne, ottenuti da carne o con carne non munita del bollo suddetto. L'autorità di cui all'art. 12 prescrive tutte le precauzioni atte a garantire la identificazione nonchè la separazione dei prodotti ottenuti a partire da carni munite del bollo CEE, da quelli ottenuti con carni prive di tale bollo. Qualora non sia possibile applicare tali precauzioni, la medesima autorità ne dà comunicazione scritta con le specifiche motivazioni.

5. I prodotti a base di carne diversi da quelli bollati conformemente all'alleato B, capitolo VI, non possono essere spediti nel territorio di un altro Stato membro e la loro commercializzazione nazionale o locale deve essere rigorosamente controllata.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 7

Autocontrollo

1. L'unità sanitaria locale vigila affinchè il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento assicuri l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente decreto mediante l'adozione di misure di autocontrollo da applicare in tutte le fasi della produzione o del riconfezionamento.

2. Il responsabile dello stabilimento procede ad autocontrollo basato:

a) sull'identificazione dei punti critici dello stabilimento, in funzione dei procedimenti utilizzati;

b) sulla definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui alla lettera a);

c) sul prelievo di campioni per le analisi ai fini del controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione e della verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto, da effettuarsi in un proprio laboratorio ovvero in un laboratorio esterno riconosciuto secondo la procedura prevista dall'art. 11;

d) sulla conservazione della documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo di cui alle lettere a), b) e c) per la successiva presentazione alle autorità locali di cui all'art. 2, lettera t). I risultati dei controlli e degli esami sono conservati per almeno due anni; per i prodotti di cui al comma 5, tale periodo può essere ridotto a sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine minimo di conservazione;

e) sulla corretta gestione della bollatura sanitaria, e in particolare delle etichette provviste dal bollo sanitario;

f) sulla informazione alle autorità locali di cui all'art. 2, lettera t), in merito all'esito delle analisi di laboratorio e ad altri casi che rivelino un rischio per la salute;

g) sul ritiro dal mercato, in caso di rischio immediato per la salute, dei prodotti che, ottenuti in condizioni tecnologiche simili, possono presentare lo stesso rischio; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità locale fino al momento in cui il prodotto non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano, o previa autorizzazione della medesima autorità, trattato in modo da garantirne l'innocuità.

3. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto i criteri generali per l'identificazione dei punti critici ed il loro controllo.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera g), il responsabile dello stabilimento deve comunicare al Ministero della sanità la natura del rischio e le informazioni necessarie per identificare il lotto.

5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato nonchè la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.

6. Il responsabile dello stabilimento deve attuare un programma di formazione per consentire al personale di conformarsi alle condizioni di produzione igienica adottate nella struttura di produzione.

7. Nel caso di stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, il programma di formazione del personale può essere formulato in relazione alle caratteristiche specifiche della produzione.

8. Nell'esercizio della vigilanza, l'Unità sanitaria locale si assicura che le imprese diano attuazione alla formazione del personale concordando con le imprese stesse l'organizzazione dei corsi, l'articolazione del programma e la individuazione dei soggetti preposti all'addestramento con la utilizzazione anche di dipendenti idonei delle imprese stesse.

9. La disposizione di cui al comma 6 non si applica al personale che abbia superato corsi di qualificazione professionale appositamente istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome.

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Art. 8

Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale (1)

1. Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera q) presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L. comprovante l'idoneità tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dell'istanza viene inviata per conoscenza alla Regione o alla Provincia Autonoma interessata.

4. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, effettua i necessari accertamenti.

5. Al completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Ministro della sanità provvede con proprio decreto al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 5, l'istanza si intende respinta.

7. L'unità sanitaria locale sottopone gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), a regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali gli impianti sono stati riconosciuti idonei.

8. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con le Regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati.

9. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.

10. Se uno stabilimento inizia ad esercitare una attività diversa da quella per la quale esso ha ottenuto il riconoscimento, deve presentare nuova istanza ai sensi del presente articolo.

11. Con decreto del Ministro della sanità da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le tipologie di attività per le quali viene rilasciato il riconoscimento CEE.

12. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità Europee, elencando separatamente gli stabilimenti dotati delle installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

(1)

Vedi Circ. Ministero Sanità 3 novembre 1998, n. 13: "Procedura di riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato con decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251".

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Art. 9

Requisiti strutturali degli stabilimenti

1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di idoneità, gli stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne, sono distinti in:

a) stabilimenti aventi struttura e capacità di produzione industriale;

b) stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) sono da individuare in base alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, nel limite massimo di 500 tonnellate; tale limite è ridotto del 50% per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere in possesso dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B.

4. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere in possesso dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dagli allegati A e B.

5. Per gli stabilimenti di cui al comma 4 si può prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), solo per la parte relativa al comando manuale dei rubinetti, punto 3 e punto 11 e dell'allegato B, capitolo I, nei limiti in cui venga assicurato il rispetto delle norme regolamentari prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

6. I requisiti degli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) devono comunque assicurare la separazione funzionale delle attività di lavorazione, eventualmente attraverso idonee tecniche impiantistiche o adeguati criteri di separazione delle operazioni di preparazione, confezionamento, imballaggio e deposito che possono comportare rischi microbiologici.

7. Il numero di riconoscimento CEE di cui all'art. 8, comma 1 può essere assegnato a stabilimenti per la preparazione di prodotti a base di carne in possesso dei requisiti strutturali e funzionali di cui ai commi 4 e 5, annessi a macelli o laboratori di sezionamento di cui al D.L. (art. 4, paragrafi 1 e 2 e art. 13, secondo comma direttiva 91/497/CEE).

8. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive comunitarie, vengono modificate le caratteristiche di cui al comma 2.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 10

Condizioni particolari

1. Agli stabilimenti o centri di riconfezionamento di prodotti ottenuti da o con le diverse materie prime disciplinate dalle norme di cui all'art. 2, lettera c), può essere assegnato un numero di riconoscimento unico.

2. Nel caso in cui la preparazione di prodotti a base di carne avvenga in uno stabilimento di lavorazione delle carni riconosciuto rilasciato ai sensi delle norme indicate all'art. 2, lettera c), il numero di riconoscimento può essere unico.

3. Il riconoscimento di idoneità rilasciato agli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 o della normativa antecedentemente vigente ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia.

4. Il riconoscimento di idoneità rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e successive modifiche ed integrazioni, può essere esteso ad un locale contiguo agli impianti di macellazione e sezionamento, nel quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punti 3 e 4, semprechè quest'ultimo soddisfi i requisiti fissati dal presente decreto.

5. Il riconoscimento di idoneità rilasciato agli stabilimenti per la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b), punto 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 264, ed il relativo numero CEE mantengono la loro efficacia.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 11

Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi agli stabilimenti di produzione

1. Ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 7 , comma 1, lettere a), b) e c), gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), hanno facoltà di avvalersi di laboratori esterni.

2. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 i laboratori devono presentare istanza al Ministero della sanità diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici, idonei a garantire che i prodotti corrispondono ai requisiti richiesti ai sensi del presente decreto.

4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonchè copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

5. Il Ministero della sanità può effettuare dei sopralluoghi diretti a verificare la sussistenza presso i laboratori dei requisiti di cui al comma 4.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 12

Vigilanza

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 8 sono soggetti a controllo permanente effettuato dal veterinario ufficialmente incaricato di svolgere tale controllo.

2. Il controllo deve avere un carattere costante o periodico in relazione alle dimensioni dello stabilimento, al tipo di prodotto fabbricato, al sistema di valutazione dei rischi ed alle garanzie fornite conformemente all'art. 7, primo comma.

3. L'autorità di cui al comma 1 deve:

a) accedere liberamente in ogni parte dello stabilimento per accertarsi che siano osservate le disposizioni del presente decreto;

b) verificare, in caso di dubbi sull'origine delle carni, i documenti contabili per poter risalire al macello o all'azienda di provenienza dell'animale abbattuto o della materia prima;

c) verificare che le procedure di controllo di cui all'art. 7, comma 1, siano costantemente e correttamente eseguite;

d) verificare in particolare che le procedure di autocontrollo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) siano attuate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'art. 7, comma 3;

e) procedere a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti dall'art. 7, comma 1. Essa può, in funzione di queste analisi, disporre esami complementari in tutte le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti.

4. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissati la natura dei controlli, la loro frequenza, nonchè i metodi di campionamento e di esame microbiologico.

5. L'autorità di cui al comma 1 predispone una relazione sui risultati delle analisi che comunica al responsabile dello stabilimento raccomandando, ove necessario, le misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate.

6. Nel caso in cui le carenze si ripetono, l'autorità deve intensificare il controllo, e, ove necessario, sequestrare le etichette o gli altri supporti, su cui è apposto il marchio sanitario.

7. L'autorità di cui al comma 1, qualora constati che in uno stabilimento di cui all'art. 8 vengono disattese le norme igieniche, o venga intralciata una ispezione sanitaria, adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali.

8. In relazione alla gravità delle carenze riscontrate l'autorità di cui al comma 1 dispone il rallentamento del ritmo di produzione o la temporanea sospensione del processo di produzione ed il termine entro il quale l'impresa deve provvedere alla rimozione delle carenze dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità.

9. Qualora i provvedimenti di cui al comma 7, ovvero quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), si rivelino insufficienti, l'autorità di cui al comma 1, propone al Ministero della sanità la sospensione del riconoscimento, eventualmente per il tipo di produzione in causa.

10. Qualora l'autorità di cui al comma 1 constati che le carenze di cui al comma 7 non sono state rimosse entro i termini fissati, o che sono venute meno le condizioni che hanno reso possibile il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 8, informa il Ministero della sanità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 13

Prodotti alimentari a basso contenuto di carne

1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le norme del presente decreto che non si applicano alla fabbricazione di prodotti alimentari contenenti carne o prodotti a base di carne in quantità non superiore al 10% in peso del prodotto finito, inteso come prodotto pronto per il consumo, dopo la preparazione effettuata secondo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda:

a) i requisiti di idoneità degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I e dall'allegato B, capitolo I;

b) le condizioni di ispezione previste dall'allegato B, capitolo IV;

c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI e, sino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto dall'allegato D.

3. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le seguenti condizioni:

a) il numero di riconoscimento CEE può essere preceduto dalla cifra 8 seguita da trattino (8-);

b) le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano limitatamente ai locali ove le carni fresche o i prodotti a base di carne sono ricevuti, immagazzinati o lavorati ed ai locali ove le preparazioni che ne derivano vengono lavorate e conservate;

c) nel caso in cui gli stabilimenti preparino oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche altri prodotti alimentari che non contengono carne o prodotti a base di carne, i locali e gli impianti di cui agli allegati A, capitolo I, punti 5, 9, 10, 11 e 14 e B, capitolo I, punto 1, lettere c) e d), possono essere in comune;

d) il produttore dei prodotti di cui al comma 1 deve dichiarare all'unità sanitaria locale, ai fini dell'allegato B, capitolo IV, punto 1, i periodi dell'anno durante i quali la carne e i prodotti a base di carne e i prodotti contenenti altre derrate alimentari di cui al comma 1 sono ricevuti, immagazzinati, manipolati e preparati nello stabilimento;

e) nel caso di cui alla lettera d), il controllo da parte del veterinario ufficialmente incaricato viene effettuato nei soli periodi dell'anno dichiarati ai sensi della stessa lettera d) ed è limitato alla parte dello stabilimento in cui si fabbricano i prodotti di cui al comma 1.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 14

Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee

1. Gli esperti della Commissione delle Comunità Europee hanno facoltà di svolgere controlli presso gli stabilimenti in possesso del numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una percentuale rappresentativa di stabilimenti.

3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con il Ministero della sanità che assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

4. Le autorità locali competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al comma 1.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 15

Controlli veterinari

1. Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli, si applica il D.L. (recepimento direttiva 89/662).

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 16

Additivi e aromi

1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano, in materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui agli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito l'impiego di aromi quali definiti all'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, esclusi quelli di cui alla lettera b), punto 3.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 17

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate:

a) le condizioni particolari di riconoscimento degli stabilimenti situati in mercati all'ingrosso e dei centri per il riconfezionamento;

b) le norme di bollatura dei prodotti provenienti da un centro di riconfezionamento, nonchè le modalità di controllo che permettono di risalire allo stabilimento d'origine delle materie prime;

c) i metodi di controllo della tenuta stagna dei recipienti di cui all'allegato B, capitolo VIII, punto 1, lettera f);

d) norme microbiologiche che includono programmi di campionamento e metodi di analisi per i prodotti di cui all'art. 7, comma 5;

e) le condizioni sanitarie per la preparazione delle gelatine destinate al consumo umano ed eventuali condizioni supplementari per la preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, lettera b).

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 18

Decretazione

1. Con decreto del Ministero della sanità è data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche tecniche relative al presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, sarà disciplinata la produzione e la vendita dei prodotti di salumeria italiani, con la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 19

Spese

1. Le spese relative alle ispezioni effettuate dal Ministero della sanità per le verifiche di cui agli articoli 8, commi 4 e 8, e 11, comma 5 sono a carico delle imprese o dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 20

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), si applica la sanzione prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni elencate alle seguenti lettere da a) a l), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nelle stesse lettere:

a) art. 3, comma 1, lettere b), e c) e art. 3, commi 3 e 5: da lire 3 milioni a lire 18 milioni;

b) art. 3, comma 2: da lire 20 milioni a lire 120 milioni;

c) art. 4: da lire 3 milioni a lire 18 milioni;

d) art. 5: da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

e) art. 6: da lire 1 milione a lire 6 milioni;

f) art. 7, comma 2: da lire 10 milioni a lire 60 milioni;

g) art. 7, comma 4: da lire 5 milioni a lire 30 milioni;

h) art. 7, comma 5: da lire 3 milioni a lire 18 milioni;

i) art. 7, comma 6: da lire 1 milione a lire 6 milioni, ove non riconoscono le ipotesi previste dai commi 7 e 9;

l) art. 13, comma 2, lettera d): da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 55 e gli articoli 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

2. Sono abrogati altresì agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 nonchè gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 22

Norme transitorie

(sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490)

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati A e B, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'art. 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

Art. 23

Norme integrative o di esecuzione

1. Con regolamento o con atto amministrativo possono essere emanate norme integrative o di esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO Presidente del

Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro per il

coordinamento delle

politiche comunitarie

COLOMBO, Ministro degli

affari esteri

MARTELLI, Ministro di

grazia e giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

ALLEGATO A

CONDIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare attività professionali in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto;

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione delle materie prime e alla fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:

a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque;

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri o, nei locali di refrigerazione e magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;

c) un soffitto facile da pulire;

d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;

e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori;

f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;

g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua premiscelata a temperatura appropriata. Nei reparti di lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di prodotti per la pulizia e disinfezione nonché di mezzi igienici per asciugarsi le mani;

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti;

3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti contemplati dal presente decreto si applicano le stesse condizioni di cui al punto 2), salvo:

a) nei locali di magazzinaggio refrigerati, in cui è sufficiente un pavimento facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;

b) nei locali di congelazione o surgelazione, in cui è sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e imputrescibili, facile da pulire; in tal caso deve essere disponibile una installazione con capacita frigorifera in grado di mantenere le materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche prescritte dal presente decreto.

L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui alla lettera b) costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento.

I locali di magazzinaggio debbono essere sufficientemente vasti per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal presente decreto;

4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati nel corso delle operazioni di carico e scarico;

5) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);

6) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, seghe e coltelli destinati ad entrare in contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare;

7) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua di materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano, oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni fase di lavoro.

Allorché l'eliminazione di tali materie prime o prodotti avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti ed installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione di altre materie prime o prodotti;

8) attrezzature adeguate per la pulizia e disinfezione del materiale e degli utensili;

9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle norme igieniche;

10) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.

Tuttavia, è possibile l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento purchè le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto.

Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile;

11) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di dispositivi igienici per asciugarsi le mani; i rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;

12) un locale sufficientemente attrezzato; che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza regolare o permanente;

13) un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe;

14) un locale o un armadio in cui riporre il materiale per la pulizia e la manutenzione;

15) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente.

CAPITOLO II

Condizioni igieniche generali

A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili.

1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la lavorazione delle materie prime e dei prodotti, i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime e dei prodotti. Per la pulizia degli utensili l'acqua non deve avere una temperatura inferiore a + 82 °C.

2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono depositati in locali armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione dei prodotti.

3. I reparti di lavoro, gli utensili e la attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione dei prodotti autorizzati. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione - simultanea o in momenti diversi - di altri prodotti alimentari adatti al consumo umano, previa autorizzazione dell'autorità competente. Tale restrizione non si applica alle attrezzature di trasporto utilizzate nei locali in cui non si procede alla lavorazione delle materie prime o dei prodotti contemplati dal presente decreto.

4. L'acqua potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, deve essere utilizzata in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è possibile l'uso di acqua non potabile per il raffreddamento degli impianti, la produzione di vapore, la lotta antincendio, a condizione che le condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per altri scopi e non presentino rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti.

5. L'autorità competente si accerta che i detersivi, i disinfettanti e le sostanze simili siano utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature, sulle materie prime e sui prodotti. Dopo l'uso di detti prodotti, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente e con acqua potabile. I prodotti per la manutenzione e la pulizia detono essere depositati nel luogo di cui al capitolo 1, punto 14).

6. Le segature o il materiale analogo non deve essere sparso sui pavimenti dei locali di lavoro e di deposito delle materie prime e dei prodotti di cui al presente decreto.

B. Condizioni igieniche generali per il personale.

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare:

a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonchè i copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti soggetti a contaminazione non imballati;

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione delle materie prime e dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro e/o in caso di contaminazione; le ferite alle mani devono essere coperte da una fasciatura impermeabile;

c) nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione delle materie prime e dei prodotti non si può fumare, sputare, bere e mangiare.

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la manipolazione delle materie prime e dei prodotti alle persone che potrebbero contaminarsi fintanto che non sia dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività.

All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

ALLEGATO B

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

CAPITOLO I

Condizioni speciali per il riconoscimento degli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne

1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano, manipolano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno:

a) locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato;

1) a regime frigorifero, delle materie prime;

2) a temperatura ambiente o eventualmente, a seconda delle loro caratteristiche, a regime frigorifero, dei prodotti a base di carne, fermo restando che le materie prime, i prodotti a base di carne o gli altri prodotti di origine animale non confezionati devono essere immagazzinati separatamente dalle materie prime e dai prodotti imballati;

b) uno o più locali adeguati sufficientemente vasti per la fabbricazione e il confezionamento di prodotti a base di carne. Dette operazioni possono essere effettuate nello stesso locale, purché costituiscano un ciclo unico di produzione che garantisca l'osservanza dei requisiti dal presente decreto e la salubrità delle materie prime e dei prodotti finiti e purchè la concezione e le dimensioni del locale di produzione lo consentano;

c) un locale o un dispositivo per il deposito di certi ingredienti, come gli additivi alimentari;

d) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia al capitolo V, punto 3, e per la spedizione;

e) un locale per il deposito del materiale necessario per il confezionamento e per l'imballaggio;

f) un locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci e recipienti.

2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere:

a) un locale oppure, se non vi e alcun pericolo di contaminazione, un luogo per la rimozione dell'imballaggio;

b) un locale oppure, se non vi è pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le materie prime;

c) un locale per le operazioni di sezionamento;

d) un locale o un impianto per l'essiccazione e la stagionatura;

e) un locale o un impianto per l'affumicatura;

f) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali, qualora queste materie prime non siano state sottoposte a dette operazioni nello stabilimento di origine;

g) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne;

h) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nel capitolo II, punto 4;

i) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento;

j) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione;

l) qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera b) può essere deciso, previo accordo dell'autorità competente, che alcune di tali operazioni possono essere effettuate in un locale comune.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di chi al punto 1, lettera b) le operazioni che possono costituire un rischio sanitario per taluni prodotti fabbricati simultaneamente e le operazioni che richiedano una produzione eccessiva di calore devono essere effettuate in un locale separato.

CAPITOLO II

Condizioni di igiene specifiche relative agli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne

1. I locali in cui sono immagazzinati o lavorati i prodotti alimentari diversi dalle carni o dai prodotti a base di carne e che possono entrare a far parte dei prodotti a base di carne, vanno soggetti alle norme generali di igiene contemplate dal presente decreto.

2. Le materie prime e gli ingredienti di cui sono composti i prodotti a base di carne o detti prodotti e i prodotti di origine animale nonchè i recipienti che li contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo e devono essere manipolati in condizioni tali da non rischiare la contaminazione. Occorre provvedere a che non vi sia alcun contatto tra materie prime e prodotti finiti.

3. E' possibile impiegare il legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità, di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne nonché nel locale in cui si effettua la spedizione, qualora ciò sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. E' possibile introdurre palette di legno in tali locali solamente per il trasporto di carni o di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. Si possono utilizzare metalli galvanizzati per l'essiccazione di prosciutti e salami, a condizione che tali metalli non siano corrosi e che non entrino in contatto con i prodotti a base di carne.

4. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni, le carni macinate, usate quali materie prime, le preparazioni di carne ed i prodotti a base di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questi locali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione.

Nei locali in cui vengono effettuate le operazioni di sezionamento e di salatura in profondità, deve essere mantenuta una temperatura massima di 12° C, a meno che non si tratti degli stabilimenti di cui all'art. 9, primo comma, lettera b). Tuttavia, per gli stabilimenti, l'autorità competente ha la possibilità di derogare a detto requisito della temperatura qualora reputi giustificata una siffatta deroga per tener conto delle tecniche di preparazione del prodotto a base di carne.

CAPITOLO III

Disposizioni relative alle materie prime da utilizzare per la fabbricazione dei prodotti a base di carne

1. Per poter essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne, le carni:

a) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera b), e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette norme;

b) fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera b).

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, le carni ottenute negli stabilimenti che beneficiano delle deroghe previste dalla direttiva 91/498/CEE, possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti. Fino a tale data, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 2, lettera b) possono trovarsi negli stabilimenti riconosciuti solo qualora vi siano immagazzinate in posti separati; esse debbono essere utilizzate in luoghi o momenti diversi dalle carni che soddisfano a dette condizioni.

2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale di fabbricazione di cui al capitolo 1, lettera b), devono:

a) provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente al D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227 (1) e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente al suddetto decreto;

b) essere conservate conformemente al D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227 (1) fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione.

3. Si autorizza la presenza di prodotti della pesca nella preparazione di prodotti a base di carne qualora i primi rispondano ai requisiti della direttiva 91/493/CEE.

CAPITOLO IV

Controllo della produzione

1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorità competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti del presente decreto e, in particolare:

a) verificare:

1) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili e l'igiene del personale;

2) l'efficacia dei controlli effettuati dallo stabilimento, in conformità dell'art. 7, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;

3) le condizioni microbiologiche ed igieniche degli altri prodotti di origine animale, eventualmente utilizzati nello stabilimento;

4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di carne, che deve essere comunque tale da ridurre l'Aw a valori inferiori 0.97;

5) i recipienti ermeticamente chiusi, mediante campionatura a scelta casuale;

6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di carne nonché l'identificazione dei prodotti dichiarati inadatti al consumo umano e la destinazione di questi ultimi;

7) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto.

b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;

c) procedere a qualsiasi altro controllo che reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto;

d) accertare se un prodotto a base di carne sia stato fabbricato con carni cui siano stati incorporati altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti, mediante un'ispezione adeguata e controllando che il prodotto in questione risponda ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la sua composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta, specie nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente deve avere libero accesso alle celle frigorifere e a tutti i locali di lavoro per verificare la rigorosa osservanza di queste disposizioni.

CAPITOLO V

Confezionamento, imballaggio e etichettatura

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71)

1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere autorizzati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.

2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione.

3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonchè le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo do assicurare l'igiene delle operazioni;

b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;

e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto nonne igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati;

f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito.

4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;

b) una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi;

c) per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione;

d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza.

e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale.

CAPITOLO VI

Bollatura sanitaria

1. I prodotti a base di carne devono essere sottoposti a bollatura sanitaria, la quale viene effettuata nello stabilimento o nel centro di riconfezionamento al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto chiaramente visibile e in maniera perfettamente leggibile e indelebile e in caratteri facilmente decifrabili. Il bollo sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione, qualora il prodotto a base di carne sia provvisto di imballaggio individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio conformemente a quanto disposto al punto 4, lettera b). Tuttavia, qualora un prodotto a base di carne venga confezionato ed imballato individualmente, è sufficiente che il bollo sia apposto sull'imballaggio.

2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollatura sanitaria conformemente a quanto disposto al punto 1 vengano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio.

3. In deroga ai punti 1e 2, l'apposizione del marchio sanitario sui prodotti a base di carne, contenuti in unità di spedizione palettizzate, destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati in uno stabilimento riconosciuto, non è necessaria a condizione che:

a) sulla parte esterna delle unità contenenti i prodotti a base di carne venga apposto il bollo sanitario conformemente a quanto disposto al punto 4, lettera a);

b) lo stabilimento ricevente tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti conformemente al presente punto;

c) sul lato esterno del grande imballaggio siano indicati chiaramente il luogo di destinazione e l'impiego previsto dei prodotti a base di carne, salvo quando l'imballaggio è trasparente.

Tuttavia, se un'unità di spedizione di prodotti confezionati è contenuta in un imballaggio trasparente, il bollo sanitario sull'imballaggio non è richiesto qualora tale bollo sui prodotti confezionati sia chiaramente visibile attraverso l'imballaggio.

4.a) il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni, - racchiuse in un contorno ovale:

1) sia:

aa) nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, ovvero, conformemente alle modalità da stabilire in applicazione dell'articolo 17, lettera b), del centro di riconfezionamento, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;

aaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG;

2) oppure:

aa) nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;

aaa) al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, ovvero conformemente alle modalità da stabilire in applicazione dell'articolo 17, lettera b), del centro di riconfezionamento, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;

aaaa) nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG;

b) il bollo sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco sul prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, oppure essere stampato o collocato su una etichetta. Se è apposto sull'imballaggio, deve essere distrutto all'apertura dell'imballaggio. La mancata distruzione del marchio può essere tollerata soltanto se l'imballaggio viene distrutto al momento dell'apertura. Per i prodotti contenuti in recipienti ermeticamente chiusi il bollo deve essere applicato in maniera indelebile sul coperchio o sulla scatola;

c) la bollatura sanitaria può consistere anche in una targhetta di materiale resistente fissata in modo da essere inamovibile, conforme a tutte le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla lettera a).

CAPITOLO VII

Magazzinaggio e trasporto

1. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a).

Tuttavia, i prodotti a base di carne, che possono essere conservati a temperatura ambiente, possono essere immagazzinati in depositi costruiti con materiali solidi, facili da pulire e da disinfettare, autorizzati dall'autorità competente, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinamento conformemente all'articolo 7, comma 2, devono essere conservati a tali temperature.

3. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano protetti da contaminazione o eventuali danni, tenuto conto della durata e dei mezzi di trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche.

4. I prodotti a base di carne, ove occorra, devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare il trasporto a temperature appropriate, in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articolo 7, comma 2.

CAPITOLO VIII

Condizioni specifiche per i prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi

A. Oltre a soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato A, gli stabilimenti che fabbricano prodotti pastorizzati o sterilizzati contenuti in recipienti ermeticamente chiusi

1. debbono disporre di:

a) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole da conserva verso il reparto di lavoro:

b) un dispositivo per l'accurata pulizia delle scatole da conservare immediatamente prima del riempimento;

c) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile abbastanza calda per eliminare i grassi dai recipienti dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave;

d) un locale adatto, un luogo o un impianto appropriato per raffreddare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico;

e) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni;

f) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e il loro stato di conservazione;

2. devono provvedere affinché:

a) i recipienti ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti;

b) i recipienti che presentano formazione di gas siano sottoposti ad un esame complementare;

c) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con termometri tarati:

d) i recipienti siano:

1) scartati se danneggiati o difettosi;

2) scartati o puliti se puliti non sono e, nel caso delle scatole, pulite con cura immediatamente prima del riempimento con il dispositivo di pulizia di cui al punto 1, lettera b); non è consentito l'uso di acqua stagnante;

3) se del caso: messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento;

4) se del caso, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave, lavati con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui al punto 1, lettera c);

5) dopo il trattamento tecnico, sottoposti a raffreddamento in acqua che soddisfi i requisiti di cui al punto B, quinto trattino;

6) prima o dopo il trattamento termico, manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione.

B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi, devono inoltre accertarsi, mediante sondaggio, che:

a) si applichi, per i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente, un procedimento che consenta di ottenere un valore Fc uguale o superiore a 3,00, a meno che non sia stata ottenuta la stessa stabilità del prodotto mediante salatura in profondità, o si segua un procedimento termico almeno equivalente ad una pastorizzazione, i cui parametri siano approvati dall'autorità competente;

b) i recipienti vuoti soddisfino alle norme di produzione;

c) si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli precedentemente fissati, al fine di garantire l'efficacia della chiusura. A tal fine devono essere disponibili attrezzature adeguate per l'esame delle sezioni perpendicolari delle orlature dei recipienti chiusi;

d) si effettuino i necessari controlli e in particolare si utilizzino dispositivi di controllo per assicurarsi che i recipienti abbiano subito un trattamento termico adeguato;

e) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia può essere concessa una deroga a detto requisito se l'acqua soddisfa alle condizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988. n 236;

f) si eseguano prove d'incubazione di sette giorni a 37 °C o di dieci giorni a 35 °C su prodotti a base di carne conservati in recipienti ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento termico;

g) che i prodotti pastorizzati conservati in recipienti ermeticamente chiusi, soddisfino a criteri riconosciuti dall'autorità competente.

C. L'autorità competente può consentire l'aggiunta di determinate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua.

Per il raffreddamento dei recipienti sottoposti a trattamento termico, l'autorità competente può consentire l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato. Scopo di questo trattamento è di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 in modo che essa non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana.

L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini.

Sempre che non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffreddare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi.

CAPITOLO IX

Condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne

Oltre a soddisfare alle condizioni generali di cui all'allegato A e ai capitoli I, II e III del presente allegato:

1. gli stabilimenti che fabbricano piatti cucinati debbono disporre di un locale separato per la preparazione e il confezionamento dei piatti cucinati; tale locale separato non è obbligatorio quando i prodotti a base di carne e le carni vengono manipolati in momenti diversi, sempreché i locali utilizzati per tali operazioni vengano puliti e disinfettati ogni volta che sono stati utilizzati per un nuovo tipo di prodotto;

2.a) il prodotto a base di carne di cui è composto il piatto cucinato deve essere, subito dopo la cottura:

1) mescolato immediatamente agli altri ingredienti, in modo che il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne è compresa tra 10 °C e 63 °C sia ridotto al minimo;

2) oppure refrigerato ad una temperatura inferiore o uguale a 10 °C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti;

b) il prodotto a base di carne e il piatto cucinato devono essere refrigerati ad una temperatura al centro inferiore o uguale a 10 °C per un periodo di tempo che non superi le due ore dopo la cottura e portati quanto prima alla temperatura di magazzinaggio. Tuttavia l'autorità competente può consentire allo stabilimento di derogare al periodo di due ore, qualora un periodo di tempo più lungo sia giustificato per motivi connessi alla tecnologia di produzione applicata, purché sia garantita la salubrità del prodotto finale;

c) se necessario, il piatto cucinato deve essere congelato o surgelato immediatamente dopo il raffreddamento;

3. l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 109. Ai fini del presente decreto l'elenco degli ingredienti deve comprendere la menzione delle specie animali.

Su uno dei lati esterni della confezione del piatto cucinato, oltre alle altre indicazioni già previste, deve essere scritta molto chiaramente la data di fabbricazione;

4. i risultati dei vari controlli che il conduttore o il gestore deve effettuare sono conservati per essere presentati e qualsiasi richiesta dell'autorità competente per un periodo minimo che sarà fissato dall'autorità competente in base alla deperibilità del prodotto.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71:

"Art. 2 - Riferimenti

1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309."

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

ALLEGATO C

NORME SPECIFICHE DI IGIENE PER LA FABBRICAZIONE Dl ALTRI PRODOTTI Dl ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

Condizioni generali

I luoghi di lavoro possono essere adibiti alla fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano soltanto alle seguenti condizioni:

a) le materie prime non adatte al consumo umano devono essere immagazzinate in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;

b) le materie prime devono venire lavorate in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;

c) i prodotti finiti ottenuti da dette materie prime devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo umano.

CAPITOLO II

Condizioni speciali per i grossi animali fusi, i ciccioli e i sottoprodotti della fusione

Oltre alle condizioni specificate nell'allegato A, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni

A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime:

1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7 °C, a meno che le materie prime siano raccolte e fuse entro i termini indicati al punto B, 3, lettere b) e c);

2. Gli stabilimenti di trasformazione devono disporre almeno di:

a) un deposito frigorifero, tranne qualora le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro i termini indicati al punto B, 3, lettera b);

b) un locale o una zona per la ricezione delle materie prime;

c) un impianto per agevolare l'ispezione a vista delle materie prime;

d) se del caso, dispositivi per la frantumazione delle materie prime;

e) un impianto per la fusione delle materie prime mediante calore o pressione o altri metodi appropriati;

f) recipienti o cisterne in cui il grasso possa essere mantenuto allo stato liquido;

g) dispositivi per la plastificazione o la cristallizzazione del grasso, per agevolarne il confezionamento e l'imballaggio tranne qualora lo stabilimento effettui unicamente spedizioni di grassi animali fusi, allo stato liquido;

h) un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi alla rinfusa;

i) recipienti a tenuta stagna per l'eliminazione delle materie prime non idonee al consumo umano;

j) se del caso, impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi animali fusi e altri prodotti alimentari e/o condimenti;

k) qualora i ciccioli siano destinati al consumo umano, dispositivi appropriati che ne consentano la raccolta, il confezionamento e l'imballaggio nel rispetto delle norme di igiene prescritte, nonché di immagazzinaggio alle condizioni di cui al punto B, 9.

B. Norme supplementari di igiene per la preparazione di grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti:

1. Le materie prime devono provenire da animali che alle ispezioni ante mortem e post mortem siano risultati idonei al consumo.

2. Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa considerati idonei al consumo umano e ragionevolmente esenti da sangue e impurità. Esse non devono mostrare tracce di deterioramento e devono essere state prelevate nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte.

3.a) Per la preparazione di grassi animali fusi possono essere utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle condizioni di igiene prescritte e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore a 7 °C;

b) in deroga a quanto previsto dalle lettera a), le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza previa refrigerazione, purché siano sottoposte a fusione entro dodici ore dal giorno in cui sono state ottenute;

c) in deroga e quanto previsto dalla lettera a), le materie prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni o di carni di pollame sono effettuati unicamente per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione di grassi animali fusi, e condizione che siano conformi e condizioni di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora la raccolta venga effettuata ogni giorno, va osservata la temperatura indicata alle lettere a) e b). Qualora non vengano raccolte ogni giorno, le materie prime devono essere sottoposte a refrigerazione immediatamente dopo essere state prodotte.

4. I veicoli e i contenitori adibiti alla raccolta e al trasporto delle materie prime devono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate devono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta le durata del trasporto.

5. Prima della fusione, le materie prime devono essere controllate per accertare la presenza di materie prime non idonee al consumo umano o di corpi estranei, che devono essere asportati.

6. La materie prime devono essere fuse mediante calore pressione o altro metodo appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione, centrifugazione, filtraggio o altro metodo appropriato. Nel corso del trattamento non devono essere usati solventi.

7. Il grasso fuso di animali preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica, se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 8.

8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, e seconda del tipo:

9. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati:

a) se fusi ad una temperatura uguale inferiore a 70 °C, ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura uguale o inferiore a -18 °C;

b) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C, se i ciccioli presentano un tenore di umidità uguale o superiore al 10% (m/m),

1) ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente;

2) ad una temperatura uguale o inferiore a -18°C;

c) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C e se i ciccioli presentano un tenore di umidità inferiore al 10% (m/m): nessuna prescrizione specifica.

CAPITOLO III

CONDIZIONI DI PRODUZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E IMPORTAZIONE DI STOMACI, VESCICHE E BUDELLA LAVATI, SALATI O ESSICCATI E/O RISCALDATI

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 71)

Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;

2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono nè salati nè essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3°C;

3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;

4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;

5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.

N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.

ALLEGATO D

CERTIFICATO SANITARIO RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE [1]

N. [2] ......................

Paese speditore: ........................................

Ministero: ..................................................

Servizio: ....................................................

Riferimento [2]: .........................................

I. Identificazione dei prodotti a base di carne.

Prodotti preparati con carni di: ................

(specie animale)

Natura dei prodotti: ......................................

Natura dell'imballaggio: .................................

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ..............

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto: ..........................

Durata di conservazione [3]: ..........................................................

Peso netto: ...................................................

II. Provenienza dei prodotti a base di carne.

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i)

di trasformazione riconosciuto(i): ......................................................

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

...................................................................

...................................................................

III. Destinazione dei prodotti a base di carne.

I prodotti sono spediti

da: ...............................................................

(luogo di spedizione)

a: .................................................................

(paese di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [4]:....................................................

Nome e indirizzo dello speditore:........................................................

Nome e indirizzo del destinatario:.......................................................

IV. Attestato di sanità.

Il sottoscritto certifica che i prodotti a base di carne summenzionati:

a) sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne nelle condizioni specifiche previste dal presente decreto [5];

b) sono stati preparati con carni di specie animali diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera b) del presente decreto [5];

c) sono destinati alla Repubblica ellenica [5].

V. Se necessario:

In caso di trasferimento in uno stabilimento o in un deposito frigorifero sconosciuto, l'identificazione:

a) del luogo del trasferimento (indirizzo e numero di riconoscimento):

...................................................................

b) del mezzo di trasporto [6]:

Fatto a ..................................., il ..........................

Timbro

(firma del veterinario ufficiale) / (cognome in lettere maiuscole)

[1] Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

[2] Facoltativo.

[3] Da completare in caso di informazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 77/99/CEE.

[4] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

[5] Cancellare la dicitura inutile.

[6] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.