
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 533
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 5 G.U.R.I. 11 gennaio 1993, n. 7
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; (1)
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Punto modificato da Avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 4 maggio 1994, n. 102.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "vitello": un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
b) "autorità competente": il Ministero della sanità come previsto dall'art. 9.
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(modificato ed integrato dall'art. 1, lett. a) e b), del D.L.vo 1° settembre 1998, n. 331)
1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:
i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di m² 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;
i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis.
4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1º gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, è determinata dal Ministero della sanità sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non può, in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine.
[5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso può superare la data del 31 dicembre 2007.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), del D.L.vo 1° settembre 1998, n. 331.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Il Ministero della sanità, coordina la vigilanza sugli allevamenti, perchè siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tener conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Il Ministero della sanità, sentita la conferenza delle regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle unità sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento.
2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministero della sanità informa la Commissione delle Comunità europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonchè in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attività su tutto il territorio nazionale.
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1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Il Ministero della sanità presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.
2. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica di risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Il Ministero della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perchè siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.
2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità.
3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti del personale dei servizi veterinari centrali, regionali e delle unità sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilità, per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.
2. Nelle more della definizione normativa sulla mobilità questa si attua attraverso un piano adottato dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza delle regioni.
[3. Ai fini degli indilazionabili adempimenti degli obblighi comunitari, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i posti delle qualifiche di primo dirigente non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono coperti con le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583; i posti delle qualifiche di dirigente superiore, non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti metà secondo il turno di anzianità e metà con le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.] ( comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 74, comma 1, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successivamente dall'art. 72, comma 1, lett. q), del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
(integrato dall'art. 1, lett. d), del D.L.vo 1° settembre 1998, n. 331)
1. Salvo che il fatto costituisce reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia
e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 11, comma 3, del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 126.
ALLEGATO
(modificato ed integrato dall'allegato I al D.L.vo 1° settembre 1998, n. 331)
1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istruzione di regola comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro i limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, dove le diverse condizioni climatiche degli stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9,00 e le ore 17,00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
8. I vitelli debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o caricati. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.
12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.