
REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/92 DELLA COMMISSIONE, 28 dicembre 1992
G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 387
Misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 1993
Applicabile dal: 1° gennaio 1993
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 abroga, con effetto dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3); che per agevolare la transizione tra il regime agrimonetario applicabile fino al 31 dicembre 1992 e quello applicabile dopo tale data occorre garantire, temporaneamente, una corrispondenza tra le disposizioni di detti regimi, per quanto riguarda soprattutto i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli;
Considerando che a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 (5), fino al 30 giugno 1993 l'aiuto lordo in ecu, nonché l'aiuto a termine in ecu, vengono convertiti, previa applicazione dell'importo differenziale monetario, in aiuto definitivo nella moneta dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati raccolti mediante il tasso di conversine agricolo di detto Stato membro;
Considerando che, a motivo delle modalità di fissazione del tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1993 e della franchigia di 5 punti che si applica all'importo differenziale monetario, il valore di quest'ultimo è sempre nullo; che conseguentemente l'aiuto lordo fissato in ecu va convertito direttamente in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;
Considerando che gli aiuti prefissati nel 1992 ed applicati a prodotti identificati nel 1993 devono essere adeguati tenendo conto del tasso di conversione agricolo valido al momento dell'identificazione; che, in tali casi, gli importi differenziali monetari devono essere annullati in modo da evitare distorsioni del mercato; che pertanto l'aiuto lordo prefissato in ecu deve essere direttamente convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387.
G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.
G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.
G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342.
G.U. 30 giugno 1992, n. L 179.
Sino alla fine della campagna di commercializzazione 1992/1993 - e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1993/1994 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, i prodotti della pesca, i pomodori, i cetrioli, gli zucchini e le melanzane - i riferimenti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85 si intendono fatti, mutatis mutandis, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3813/92.
1. L'importo differenziale monetario per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci identificati a partire dal 1° gennaio 1993 è fissato a 0.
2. In deroga all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85:
a) la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, non appena fissato, esclusivamente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da concedere per 100 kg di prodotto;
b) l'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo in ecu oppure, ove del caso, all'importo dell'aiuto a termine in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.
3. Nel caso di un aiuto prefissato nel 1992 ed applicabile a prodotti identificati nel 1993, l'importo dell'aiuto definitivo da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto lordo prefissato in ecu, convertito nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale i prodotti sono trasformati mediante il tasso di conversione agricolo in vigore, per detto Stato membro, il giorno dell'identificazione.