Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1734/92 DELLA COMMISSIONE, 30 giugno 1992

G.U.C.E. 1 luglio 1992, n. L 179

Modifica al regolamento (CEE) n. 3540/85 in ordine a talune misure transitorie nel settore dei piselli, fave, favette e lupini dolci.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

Visto il regolamento (CEE) n. 1789/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), in particolare l'articolo 2,

Considerando che con il regolamento (CEE) n. 1789/89 il Consiglio ha deciso un rafforzamento ed una semplificazione dei controlli; che lo scopo di tali modifiche è, in particolare, quello di istituire il riconoscimento dei primi acquirenti, in modo da permettere la soppressione di alcuni documenti amministrativi, come ad esempio il certificato di acquisto al prezzo minimo;

Considerando che l'istituzione immediata del riconoscimento, con la correlativa soppressione del certificato di acquisto al prezzo minimo, comporterebbe modifiche troppo incisive nelle procedure amministrative e che è pertanto opportuno mantenere, in via provvisoria, le attuali procedure in attesa che sia messo a punto un nuovo sistema pienamente rispondente agli orientamenti adottati dal Consiglio in materia; che, inoltre, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4) la quale contiene orientamenti che potrebbero comportare modifiche sostanziali dell'attuale sistema a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, con probabili incidenze sul settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci;

Considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/91 (6);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 12 giugno 1982, n. L 162.

(2)

G.U. 15 giugno 1991, n. L 150.

(3)

G.U. 23 giugno 1989, n. L 176.

(4)

G.U. 22 novembre 1991, n. C 303.

(5)

G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342.

(6)

G.U. 18 dicembre 1991, n. L 349.

Art. 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3540/85, il testo del terzo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"La durata di validità di questo certificato è di 24 mesi a decorrere dal mese successivo a quello del rilascio. In ogni caso, i certificati possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento a domande di aiuto per piselli, fave, favette e lupini dolci entrati nell'impresa degli utilizzatori riconosciuti e identificati entro il 30 giugno 1993."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione