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REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/92 DELLA COMMISSIONE, 28 dicembre 1992

G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 391

Modifica a taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1 gennaio 1993

Applicabile dal: 1 gennaio 1993

Nota

Il presente regolamento, in quanto riferito al Reg. (CE) n. 3882/1990, è da intendersi implicitamente abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2004, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 2247/2004, il cui art. 1 ha espressamente abrogato, tra gli altri, lo stesso Reg. (CE) n. 3882/1990.

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificata dal regolamento (CEE) n. 3208/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), ha introdotto alcune modifiche nella nomenclatura del settore delle carni ovine e caprine; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (5), nonché tutta una serie di altri atti concernenti lo stesso settore;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 9 febbraio 1979, n. L 34.

(2)

G.U. 27 ottobre 1989, n. L 312.

(3)

G.U. 14 settembre 1992, n. L 267.

(4)

G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289.

(5)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

Art. 1

All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 (2) è sostituito dal seguente testo:

" - il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità;".

(1)

G.U. 18 ottobre 1980, n. L 275.

(2)

G.U. 31 dicembre 1987, n. L 373.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata."

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.

(1)

G.U. 20 ottobre 1980, n. L 276.

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87, è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Tuttavia,

a) per prodotti della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay,

b) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82."

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3719/89 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata."

(1)

G.U. 7 gennaio 1982, n. L 3.

Art. 4

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/92 (2), è sostituito dal seguente testo:

"1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10% ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:


                                               Paesi terzi e quantitativi
  Codice NC            Descrizione                   Cile     Altri paesi
                                                                terzi (a)
   0104            Animali vivi delle specie
                   ovina e caprina:
   0104 10 30      - - - Agnelli (non ancora           0          50
                         usciti dall'anno)
   0104 10 80      - - - Altri diversi dai             0          50
                         riproduttori di razza
                         pura (b)
   0104 20 90      - Animali vivi della specie         0          50
                     caprina diversi dai riproduttori
                     di razza pura (b)
   0204            Carni delle specie ovina e
                   caprina fresche, refrigerate o
                   congelate:
                   - - fresche o refrigerate           0         100
                   - - congelate                   1 490         200 (c)
______________
(a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria,
    l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia,
    l'Uruguay e la Iugoslavia.
(b) Per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della
    nomenclatura combinata, il coefficiente di conversione massa netta (peso
    vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in
    considerazione è 0,47.
(c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia."
(1)

G.U. 24 dicembre 1985, n. L 348

(2)

G.U. 20 giugno 1992, n. L 166.

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:


  Codice NC                Designazione delle merci
(a) 0104 10 30       Agnelli vivi (non ancora usciti dall'anno)
    0104 10 80       Altri animali della specie ovina, diversi dai
                     riproduttori di razza pura
    0104 20 90       Animali vivi della specie caprina, diversi dai
                     riproduttori di razza pura
    0204             Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche,
                     refrigerate o congelate
    0210 90 11       Carni di animali della specie ovina e caprina, non
                     disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
    0210 90 19       Carni di animali delle specie ovina e caprina,
                     disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(b) 0104 10 10       Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza
                     pura
    0104 20 10       Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza
                     pura
    0206 80 99       Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e
                     caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle
                     destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
    0206 90 99       Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e
                     caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla
                     fabbricazione di prodotti farmaceutici
    0210 90 60       Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e
                     caprina salate o in salamoia, secche o affumicate
    1502 00 99       Grassi di animali delle specie ovina e caprina greggi o
                     fusi, anche pressati o estratti mediante solvente
(c) 1602 90 71       Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
                     di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di
                     frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
(d) 1602 90 79       Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
                     di ovini o di caprini".
2. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione."

3. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Per le carni congelate indicate nell'allegato II, sottovoci 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione."

4. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

In deroga agli articoli 11, 12 e 13:

a) per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione;

b) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione."

5. Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 6

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3882/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli (1) è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 1

1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC:

0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90 e 0204 43 10."

(1)

G.U. 29 dicembre 1990, n. L 367.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

  Codice NC            Designazione delle merci             Coefficiente per
                                                             il calcolo del
                                                                prelievo
   0104          Animali vivi delle specie ovina e caprina:
   0104 10       - della specie ovina
   0104 10 30    - - - agnelli (non ancora usciti dall'anno)      0,47
   0104 10 80    - - - altri                                      0,47
   0104 20       - della specie caprina
   0104 20 90    - - altri                                        0,47
                 Carni delle specie ovina e caprina, fresche o
                 refrigerate:
   0204 10 00    - Carcasse o mezzene di agnello, fresche o       1,00
                   refrigerate
                 - Altre carni delle specie ovina, fresche o
                   refrigerate:
   0204 21 00    - - Carcasse o mezzene                           1,00
   0204 22       - - Altri pezzi non disossati:
   0204 22 10    - - - Busto o mezzo busto                        0,70
   0204 22 30    - - - Costata e/o sella o mezza costata          1,10
                       e/o mezza sella
   0204 22 50    - - - Coscia intera o mezza coscia               1,30
   0204 22 90    - - - Altri pezzi                                1,30
   0204 23 00    - - Pezzi disossati                              1,82
   0204 50       - Carni della specie caprina:
                 - - Fresche o refrigerate:
   0204 50 11    - - - Carcasse o mezzene                         1,00
   0204 50 13    - - - Busto o mezzo busto                        0,70
   0204 50 15    - - - Costata e/o sella o mezza costata          1,10
                       e/o mezza sella
   0204 50 19    - - - Coscia intera o mezza coscia               1,30
                 - - - Altre
   0204 50 31    - - - - Altri pezzi non disossati                1,30
   0204 50 39    - - - - Pezzi disossati                          1,82
                 Carni delle specie ovina e caprina, salate o
                 in salamoia, secche o affumicate:
   0210 90 11    - - - - Non disossate                            1,30
   0210 90 19    - - - - Disossate                                1,82

ALLEGATO II

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

  Codice NC            Designazione delle merci             Coefficiente per
                                                             il calcolo del
                                                                prelievo
   0204          Carni delle specie ovina e caprina, congelate:
   0204 30 00    - Carcasse o mezzene di agnello, congelate       1,00
                 - Altre carni delle specie ovina, congelate:
   0204 41 00    - - Carcasse o mezzene                           1,00
   0204 42       - - Altri pezzi non disossati:
   0204 42 10    - - - Busto o mezzo busto                        0,70
   0204 42 30    - - - Costata e/o sella o mezza costata          1,10
                       e/o mezza sella     
   0204 42 50    - - - Coscia intera o mezza coscia               1,30
   0204 42 90    - - - Altri                                      1,30
   0204 43 10    - - - Pezzi disossati di agnello                 1,82
   0204 43 90    - - - Pezzi disossati - altre                    1,82
                 - - Carni della specie caprina, congelate:
   0204 50 51    - - - Carcasse o mezzene                         1,00
   0204 50 53    - - - Busto o mezzo busto                        0,70
   0204 50 55    - - - Costata e/o sella o mezza costata          1,10
                       e/o mezza sella
   0204 50 59    - - - Coscia intera o mezza coscia               1,30
                 - - - Altre
   0204 50 71    - - - - Pezzi non disossati                      1,30
   0204 50 79    - - - - Pezzi disossati                          1,82"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

  Codice NC                   Designazione delle merci
Sezione a)
                   Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o
                   refrigerate:
   0204 10 00      - Carcasse e mezzene di agnello
   0204 21 00      - Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli
                     agnelli
   0204 22 10      - Busto o mezzo busto della specie ovina
   0204 22 30      - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della
                     specie ovina
   0204 22 50      - Coscia o mezza coscia della specie ovina
   0204 22 90      - Altri pezzi non disossati della specie ovina
   0204 23 00      - Pezzi disossati della specie ovina
   0204 50 10      - Carcasse o mezzene della specie caprina
   0204 50 13      - Busto o mezzo busto della specie caprina
   0204 50 15      - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della
                     specie caprina
   0204 50 19      - Coscia o mezza coscia della specie caprina
   0204 50 31      - Altri pezzi non disossati della specie caprina
   0204 50 39      - Pezzi disossati della specie caprina
Sezione b)
                   Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in
                   salamoia, secche o affumicate:
   0210 90 11      - non disossate
   0210 90 19      - disossate
Sezione c)
                   Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate:
   0204 30 00      - Carcasse e mezzene di agnello
   0204 41 00      - Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli
                     agnelli
   0204 42 10      - Busto o mezzo busto della specie ovina
   0204 42 30      - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della
                     specie ovina
   0204 42 50      - Coscia o mezza coscia della specie ovina
   0204 42 90      - Altri pezzi non disossati della specie ovina
   0204 43 10      - Pezzi disossati di agnelli
   0204 43 90      - Pezzi disossati di altre
   0204 50 51      - Carcasse o mezzene della specie caprina
   0204 50 53      - Busto o mezzo busto della specie caprina
   0204 50 55      - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della
                     specie caprina
   0204 50 59      - Coscia o mezza coscia della specie caprina
   0204 50 71      - Altri pezzi non disossati della specie caprina
   0204 50 79      - Pezzi disossati della specie caprina".