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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488

G.U.R.I. 21 dicembre 1992, n. 299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive. (1)

Testo annotato al 7 aprile 2006

(1)

Vedi la C.M. Attività produttive 23 marzo 2006, n. 980902: "Circolare esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006. Settori "Industria", "Turismo" e "Commercio"".

Vedi, inoltre, il D.M. Attività produttive 7 aprile 2006: "Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro il 22 gennaio 1993, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

Art. 3

(1)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (2)

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse nel territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge.

(1)

In ordine al trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo annotato, vedi il D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104

"Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 4

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.

La presente legge entra in vigore il 22 dicembre 1992.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del territorio nazionale,", sono inserite le seguenti: "anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,"; la cifra: "14.000" è sostituita dalla seguente: "13.800" e la cifra: "3.275" è sostituita dalla seguente: "3.075";

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.";

al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: "dal CIPI", sono aggiunte le seguenti: "o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64"; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purchè siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.";

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.

3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.";

al comma 7, primo periodo, le parole: "nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati";

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonchè per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e al presente comma.";

il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.";

il comma 11 è soppresso;

il comma 12 è soppresso.

Il titolo è sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".