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REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/92 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1992

G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 401

Terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che l'azione comune di ristrutturazione, di adeguamento e di riorientamento delle capacità nel settore della pesca dev'essere portata avanti utilizzando l'insieme dei mezzi disponibili atti ad assicurare la razionalizzazione delle strutture delle flotte di pesca e il loro adeguamento alle risorse disponibili, conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 4028/86 (2);

Considerando che è opportuno completare la gamma dei mezzi cui possono far ricorso gli Stati membri nel cercare un equilibrio tra le capacità delle flotte e le risorse disponibili, introducendo nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 il concetto di sforzo di pesca e fornendo così agli Stati membri la possibilità di ricorrere a misure di limitazione dello sforzo di pesca prodotto dalle loro flotte in maniera differenziata secondo gli stock, e di fissare degli obiettivi di evoluzione di tale sforzo di pesca, in maniera coordinata e equilibrata a livello comunitario, nei loro programmi pluriennali di orientamento;

Considerando che la determinazione del premio di arresto definitivo in modo non forfettario può contribuire a rendere più flessibile la gestione di tale sistema;

Considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4028/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere reso il 18 dicembre 1992.

(2)

G.U. 31 dicembre 1986, n. L 376. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/92 (G.U. 26 settembre 1992, n. L 282).

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

"d) adattamento dello sforzo di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pescherecci;".

2) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri adottano misure volte a limitare lo sforzo di pesca ad un livello compatibile con lo sfruttamento equilibrato degli stock ittici.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 consistono nell'azione combinata della riduzione delle capacità delle flotte di pesca comunitarie e dell'adattamento della loro attività."

3) All'articolo 2:

- al paragrafo 2, lettera a) è aggiunta la seguente parte di frase: "in funzione dello sforzo di pesca effettuato per comparto, espresso come il prodotto della capacità per l'attività;"

- al paragrafo 6, secondo trattino, la parte di frase "una riduzione della capacità globale della flotta da pesca" è sostituita dal testo seguente: "un adeguamento dello sforzo di pesca effettuato da ciascun comparto della flotta".

4) All'articolo 24, paragrafo 3 è depennata la parola "forfettariamente".

5) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

All'allegato I, la parte I è modificata nel seguente modo:

1) Al punto 2, la parte di frase "stima delle capacità di pesca" è sostituita dal testo seguente:

"stima dello sforzo di pesca per comparto;".

2) Al punto 6, la parte di frase "capacità di pesca prevista a conclusione del programma", è sostituita dal testo seguente: "sforzo di pesca previsto a conclusione del programma".