
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3759/92 DEL CONSIGLIO, 17 dicembre 1992
G.U.C.E. 31 dicembre 1992 n. L 388
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° gennaio 1993
Applicabile dal: 1° gennaio 1993
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca debbono essere rivedute onde tener conto dell'evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell'applicazione delle regole attualmente in vigore; che, visto il numero e la complessità delle modifiche da apportare, tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rifuse, di quella chiarezza che è indispensabile a qualsiasi normativa; che per motivi di chiarezza e di razionalità si era proceduto, con il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), a coordinare le disposizioni in vigore, senza modificare la sostanza dei testi coordinati; che occorre pertanto sostituire il regolamento (CEE) n. 3687/91;
Considerando che la politica agricola comune deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
Considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate;
Considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati consiste nell'applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;
Considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;
Considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la creazione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro aderenti di conformarsi a determinate norme, specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi;
Considerando che, onde potenziare l'azione di queste organizzazioni a livello della produzione e facilitare in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di estendere, a talune condizioni, al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione le norme adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata, in particolare in materia di gestione dei contingenti di cattura e d'immissione sul mercato;
Considerando che l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui norme sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che occorre inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a detti operatori un'indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;
Considerando che occorre prevedere disposizioni atte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni, nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni; che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'importo di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;
Considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;
Considerando che allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo di orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato;
Considerando che, per stabilizzare i corsi, è opportuno che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, un prezzo di ritiro al di sotto del quale i prodotti dei loro membri vengano ritirati dal mercato;
Considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato;
Considerando che l'intervento delle organizzazioni di produttori deve riguardare solamente quantitativi eccedentari limitati che il mercato non riesce ad assorbire e che non è stato possibile evitare con misure di altra natura; che le compensazioni finanziarie debbono pertanto limitarsi ad un volume di produzione da determinare;
Considerando che, onde incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria in funzione del volume di ritiri dal mercato;
Considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci di alto valore commerciale che siano stati ritirati dal mercato; che a tal fine occorre concedere un aiuto per la trasformazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati; che tutte le specie per le quali è previsto il ritiro dal mercato debbono poter beneficiare di questa misura;
Considerando che gli scarti regionali di prezzo per determinate specie non consentono, nell'immediato, di includerle nel regime di compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori; che per favorire una maggiore stabilità del mercato dei prodotti interessati, tenendo conto delle loro caratteristiche, nonché delle diverse condizioni di produzione e di commercializzazione, è tuttavia opportuno prevedere per tali prodotti un regime comunitario di sostegno dei prezzi adatto alla loro specificità;
Considerando che un regime di questo genere, basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato autonomamente dalle organizzazioni di produttori, è stato introdotto a titolo provvisorio; che esso prevede la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che sono stati oggetto, in quantitativi limitati, di interventi autonomi sotto forma di ritiro o di trasformazione e di ammasso ai fini del consumo umano; che esso consente, qualora la sua applicazione dia luogo ad un ravvicinamento del prezzo in seguito all'evoluzione delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle specie interessate, di prevedere l'inclusione di tali specie nel regime di compensazione finanziaria;
Considerando che dall'osservazione del mercato delle specie interessate risulta che gli effetti dell'applicazione del regime provvisorio sono conformi agli obiettivi perseguiti; che è pertanto opportuno rendere permanente tale regime, secondo gli stessi principi, procedendo alla revisione dell'elenco delle specie;
Considerando che, in caso di una forte tendenza al ribasso dei prezzi di alcuni prodotti congelati a bordo, occorre prevedere la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori aiuti per l'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria;
Considerando che è necessario rafforzare l'efficacia del meccanismo di aiuto all'ammasso privato tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche specifiche della produzione in questione; che l'evoluzione di tale produzione richiede del resto la revisione dell'elenco dei prodotti interessati;
Considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di necessità, la concessione di indennità compensative ai produttori;
Considerando che onde razionalizzare, sul mercato del tonno, la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare, a determinate condizioni, il beneficio dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori;
Considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione tale da giustificare il versamento dell'indennità compensativa, occorre accertare che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;
Considerando che, per evitare un incremento anomalo della produzione del tonno, è opportuno prevedere i limiti entro i quali tale indennità può essere concessa alle organizzazioni di produttori, in funzione delle condizioni di approvvigionamento constatate sul mercato comunitario;
Considerando che risponde tuttavia all'interesse della Comunità sospendere totalmente, per certi prodotti, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune; che, in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nell'ambito della concorrenza internazionale; che gli eventuali inconvenienti derivanti da questo regime per i produttori comunitari di tonni possono essere compensati mediante la concessione di indennità previste a tal fine;
Considerando che la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune; che è quindi opportuno recepire nel presente regolamento le modifiche apportate alla tariffa doganale comune;
Considerando che l'esperienza ha dimostrato come sia talvolta necessario adottare assai rapidamente misure tariffarie onde assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità; che, per consentire alla Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la solerzia necessaria, è opportuno prevedere una procedura che consenta di adottare rapidamente le misure necessarie;
Considerando che, per alcuni prodotti, è opportuno adottare provvedimenti nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormalmente bassi, onde evitare perturbazioni sui mercati comunitari; che per rendere più efficaci tali misure è opportuno, da un lato, migliorare il sistema di rilevazione dei prezzi all'importazione e, dall'altro, ampliare l'elenco dei prodotti che possono essere assoggettati al regime dei prezzi di riferimento;
Considerando che, per la maggior parte dei prodotti, il regime in tal modo istituito consente di rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune effettivamente riscosso;
Considerando tuttavia che per taluni prodotti, onde consentire all'industria comunitaria di trasformazione di adeguare le proprie condizioni di produzione migliorando così la propria posizione concorrenziale nei confronti delle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi, è opportuno istituire a titolo provvisorio un regime comunitario all'importazione; che questo regime deve essere volto a limitare, secondo criteri da stabilire, l'aumento dei quantitativi importati dei prodotti in questione, rispettando gli obblighi internazionali della Comunità;
Considerando che, in circostanze eccezionali, il meccanismo di salvaguardia può rivelarsi inefficace; che, per non lasciare in questi casi il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che potrebbero risultarne, occorre permettere alla Comunità di adottare le misure necessarie;
Considerando che, nell'ambito del commercio interno della Comunità, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente, nonché l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate, di diritto, dalle disposizioni del trattato;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno che le disposizioni del trattato concernenti la valutazione degli aiuti concessi dagli Stati membri e il divieto di quelli incompatibili con il mercato comune vengano applicate nel settore della pesca;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
Considerando che l'attuazione di tale organizzazione comune deve altresì tener conto dell'interesse della Comunità a preservare, per quanto possibile, il suo patrimonio ittico; che è pertanto opportuno escludere il finanziamento di misure riguardanti quantitativi superiori a quelli eventualmente assegnati agli Stati membri;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
Considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 23 novembre 1992, n. C 305.
G.U. 30 novembre 1992, n. C 313.
G.U. 23 dicembre 1992, n. L 354.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (G.U. 15 luglio 1988, n. L 185).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.
Ai fini del presente regolamento i termini "prodotti della pesca" comprendono i prodotti delle catture e quelli dell'acquicoltura.
Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti:
_____________________________________________________________________________ Codici NC Designazioni delle merci _____________________________________________________________________________ a) 0301 Peci vivi 0302 Peci freschi o refrigerati esclusi i file- ti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o con gelati _____________________________________________________________________________ b) 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta ali- mentazione umana _____________________________________________________________________________ c) 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cot- ti in acqua o al vapore, anche refrigerati congelati, salati o in salamoia 0307 Molluschi, anche separati dalla loro con- chiglia, vivi, freschi, refrigerati, con- gelati, secchi, salati o in salamoia; in- vertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigera- ti congelati secchi, salati o in salamoia; in vertebrati acquatici diversi da crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigera- ti, congelati, secchi, salati o in sala- moia _____________________________________________________________________________ d) Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei ca- pitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: - altri; - - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati ac- quatici; animali morti del capitolo 3: 0511 91 10 - - - Cascami di pesci 0511 91 90 - - - altri _____________________________________________________________________________ e) 1604 Preparazione di conserve di pesci; cavia- le e suoi succedanei preparati con uova di pesce _____________________________________________________________________________ f) 1605 Crostacei, molluschi, ed altri invertebra- ti acquatici, preparati o conservati _____________________________________________________________________________ g) Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure al- trimenti preparate, quali spaghetti, mac- cheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ra violi, cannelloni; cuscus, anche prepara- to: 1902 20 10 - contenenti più del 20% in peso di pesci acquatici _____________________________________________________________________________ h) Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di pfrattagli, di pesci o di crostacei, di molluschi, o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'a- limentazione umana; ciccioli: 2301 20 00 - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acqua- tici
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d'applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione in categorie di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.
2. Una volta adottate le norme di commercializzazione, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme di commercializzazione e le regole generali per la loro applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2.
4. Le altre modalità di applicazione, ed in particolare gli adeguamenti da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tener conto dell'evolversi delle condizioni di produzione e di vendita, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione.
Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.
2. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per perseguire le infrazioni all'articolo 2.
3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati di controllare il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle norme comuni di commercializzazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
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1. Ai sensi del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi organizzazione od associazione riconosciuta di tali organizzazioni, costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione.
Tali misure, tendenti in particolare a promuovere l'attuazione di piani di cattura, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi, devono implicare per i produttori aderenti l'obbligo:
- di smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per i quali hanno aderito; l'organizzazione di produttori può esonerare dall'obbligo anzidetto, a condizione che lo smercio sia effettuato nell'osservanza di norme comuni prestabilite;
- di applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione di produttori, intese in particolare a migliorare la qualità dei prodotti, ad adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato e a garantire una corretta gestione dei contingenti di cattura autorizzati;
- di applicare, qualora lo Stato membro abbia preso disposizioni per la gestione di una parte o di tutto/i il/i contingente/i di catture nazionale/i che deve/devono essere gestito/i dalle organizzazioni di produttori, le misure necessarie a garantire l'adeguata gestione dei contingenti di catture autorizzati, entro i limiti dei quantitativi assegnati a detto Stato membro nell'ambito del volume totale delle catture ammissibili per la risorsa ittica o il gruppo di risorse ittiche in questione.
2. Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominante sul mercato comune, salvo qualora essa sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco situati su una parte del litorale di uno Stato membro, quest'ultimo può rendere obbligatorie, per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano nella zona di rappresentatività uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1:
a) le norme di commercializzazione o di produzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
b) le norme adottate dall'organizzazione in materia di ritiro e di riporto per i prodotti freschi o refrigerati di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c).
Queste norme possono essere tuttavia estese ai non aderenti, per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, solamente qualora il prezzo di ritiro sia pari al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 11 e, per i prodotti di cui all'allegato I, parte E, solamente qualora il prezzo d'intervento sia pari al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 13.
Può essere deciso di non applicare le norme di cui sopra a determinate categorie di vendita.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1.
Quanto prima e comunque entro i due mesi successivi alla loro comunicazione, la Commissione informa, con decisione motivata, lo Stato membro interessato se le norme comunicate possono essere rese obbligatorie.
Qualora la Commissione non decida entro il termine indicato, lo Stato membro in questione può rendere obbligatorie le norme comunicate.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per:
- controllare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 1,
- punire le infrazioni a dette norme.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
4. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione la totalità o parte dei contributi versati dai produttori aderenti, nella misura in cui tali contributi sono destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1.
5. Quando si applica il paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono se del caso, tramite le organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle norme di commercializzazione o che non è stato possibile vendere ad un prezzo almeno pari al prezzo di ritiro.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'indennità ai non aderenti a un'organizzazione stabiliti nella Comunità per i quantitativi dei prodotti:
- che non possono essere commercializzati in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ovvero
- che sono stati ritirati dal mercato in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo in cui i beneficiari sono stabiliti. Essa non può superare il 60 % dell'importo che risulta applicando ai quantitativi ritirati:
- il prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 11 per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, oppure
- il prezzo di vendita fissato in conformità dell'articolo 13 per i prodotti di cui all'allegato I, parte E.
2. Le spese risultanti dalla concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico dello Stato membro interessato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori istituite dopo il 1o gennaio 1993 aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento.
2. Tali aiuti si riferiscono ai tre anni successivi alla data del riconoscimento. Il loro importo non può superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata che rientra nell'attività dell'organizzazione di produttori. Gli aiuti non devono tuttavia superare il 60% delle spese di gestione dell'organizzazione per il primo anno, il 40 % per il secondo anno ed il 20% per il terzo anno.
Il versamento dell'importo di tali aiuti è effettuato nei cinque anni successivi alla data del riconoscimento.
3. Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente, per ogni anno, sulla base:
- della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili che precedono il periodo per il quale l'aiuto è richiesto,
- dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.
4. Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 8 gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili per gli interventi sul mercato di cui all'articolo 8.
5. La Commissione viene informata dell'esistenza degli aiuti di cui al paragrafo 2 mediante una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.
Gli aiuti di cui al paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione non appena vengono concessi.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti conferiti dai produttori aderenti.
In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:
- se si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, oppure nell'allegato VI che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori concedono un'indennità ai produttori aderenti;
- se si tratta degli altri prodotti contemplati dall'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato I, parti A e D, né nell'allegato VI, le organizzazioni di produttori possono concedere un'indennità ai produttori aderenti.
Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1, in conformità del paragrafo 5.
2. La destinazione dei prodotti ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale smercio della produzione.
3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro le organizzazioni di produttori costituiscono fondi d'intervento, alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita, oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.
4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:
- l'elenco dei prodotti ai quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,
- il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,
- i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A, D e E, e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo d'orientamento.
Tale prezzo è valido per tutta la Comunità e viene fissato per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa.
2. Il prezzo d'orientamento è fissato:
- sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi, nel corso delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo, per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto avente caratteristiche commerciali ben definite;
- tenendo conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.
In sede di fissazione del prezzo di orientamento si tiene conto anche della necessità:
- di stabilizzare i corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità;
- di contribuire al sostegno dei redditi dei produttori;
- di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo d'orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo d'orientamento.
2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, è fissato un prezzo di ritiro comunitario secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto, in appresso denominati "categoria di prodotto", applicando a un importo almeno uguale al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento il coefficiente di adeguamento della categoria di prodotto interessato. Tale coefficiente riflette il rapporto di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento. Il prezzo di ritiro comunitario non deve tuttavia superare in alcun caso il 90% del prezzo di orientamento.
2. Onde garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la percentuale del prezzo di orientamento da utilizzare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro comunitario, le zone di sbarco di cui al paragrafo 2 ed i prezzi sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, in applicazione del disposto dell'articolo 8, effettuano interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, a condizione che:
a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell'articolo 11; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10 % al di sotto o al di sopra di tale prezzo, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;
b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme stabilite in conformità dell'articolo 2;
c) l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia, per le varie fasce di quantitativi ritirati, almeno pari al prezzo di ritiro applicato dalle organizzazioni considerate per i quantitativi di cui al paragrafo 3, più 10;
d) un prezzo di ritiro almeno pari al prezzo di cui all'articolo 11 venga applicato per ciascuna categoria di prodotto interessata. Tuttavia l'organizzazione di produttori che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, applichi il divieto di vendita per talune categorie di prodotti, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotti.
2. La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo al normale smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 11.
3. L'importo della compensazione finanziaria è pari:
- all'87,5 % del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata che non eccedono il 7%,
- al 75% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata superiori al 7% e non superiori al 14%,
- allo 0% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori interessata che eccedono il 14% dei quantitativi del prodotto considerato messi in vendita annualmente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.
4. La produzione dei membri di un'organizzazione, ritirata dal mercato da quest'ultima o da un'altra organizzazione in applicazione dell'articolo 5, è presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo della compensazione finanziaria da concedere all'organizzazione alla quale appartengono i produttori in causa.
5. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano oppure dei proventi netti ottenuti dallo smercio dei prodotti destinati al consumo umano di cui al paragrafo 2. Tale valore è fissato all'inizio della campagna di pesca; il suo livello è tuttavia modificato qualora sui mercati della Comunità si registrino notevoli e durature variazioni dei prezzi.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte E, è stabilito un prezzo di vendita comunitario, secondo modalità identiche a quelle previste dall'articolo 11 per la determinazione del prezzo di ritiro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Beneficiano di un aiuto al riporto:
- i prodotti che figurano nell'allegato I, parti A e D, ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all'articolo 11,
- i prodotti di cui all'allegato I, parte E, che sono stati messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito conformemente all'articolo 13.
È tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10 % al di sotto o al di sopra di tali prezzi, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato.
2. Sono presi in considerazione per un eventuale aiuto al riporto solamente i quantitativi che:
- sono stati consegnati da un produttore aderente all'organizzazione,
- posseggono determinati requisiti di qualità, di dimensioni e di presentazione,
- vengono trasformati per essere stabilizzati ed immagazzinati, oppure vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinarsi.
3. Per ciascuno dei prodotti considerati l'aiuto è concesso soltanto per i quantitativi che non superano il 6 % del quantitativo annuo dei prodotti in questione messo in vendita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.
L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.
4. I metodi di trasformazione a cui fa riferimento il presente articolo sono:
a) - il congelamento,
- la salagione,
- l'essiccazione,
- e, se del caso, la bollitura;
b) la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, qualora siano accompagnati da una delle trasformazioni di cui alla lettera a).
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti di cui all'allegato VI gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi in applicazione dell'articolo 8, a condizione che:
a) prima dell'inizio della campagna di pesca queste organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in appresso denominato "prezzo di ritiro autonomo"; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto e del 10% per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; esso non può tuttavia superare l'80% del prezzo medio ponderato rilevato, per le categorie di prodotti considerate, nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle tre campagne di pesca precedenti;
b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme adottate in conformità dell'articolo 2;
c) l'indennità concessa ai produttori associati per quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo applicato dalle organizzazioni stesse.
2. L'aiuto forfettario è concesso per i quantitativi ritirati dal mercato che sono stati messi in vendita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e vengono smaltiti in modo da non ostacolare il normale smercio del prodotto in oggetto.
3. L'importo dell'aiuto forfettario è pari al 75% del prezzo di ritiro autonomo applicato durante la campagna; da questo viene detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto smaltito secondo il paragrafo 2.
4. L'aiuto forfettario è concesso anche per i quantitativi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati, oppure che vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinarsi. In questo caso l'importo dell'aiuto forfettario non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.
5. I quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario, in applicazione dei paragrafi 2 e 4, non possono complessivamente superare il 10% dei quantitativi annui dei prodotti considerati messi in vendita in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.
6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto a beneficiarne. Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilirsi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con periodicità da stabilirsi, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotti, i prezzi medi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi.
7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie previste dal presente articolo, in merito alla loro inclusione nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, parte A.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti di cui all'allegato II può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che, durante la campagna in corso, applicano l'articolo 4, paragrafo 1 in materia di produzione e di commercializzazione.
2. L'aiuto all'ammasso privato è concesso qualora i prezzi medi spuntati per un prodotto messo in vendita da dette organizzazioni di produttori, durante un periodo significativo da stabilirsi, siano inferiori all'85% del prezzo di orientamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:
- pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente ad un'organizzazione di produttori,
- la cui quantità non superi il 15% dei quantitativi medi degli stessi prodotti messi in vendita nella Comunità, conformemente all'articolo 4, durante lo stesso periodo delle tre campagne di pesca che precedono quella per la quale è concesso l'aiuto. Tuttavia, i quantitativi atti a fruire dell'aiuto non possono superare il 15% dei quantitativi messi in vendita durante il periodo in corso,
- immagazzinati per un periodo minimo e reimmessi sul mercato comunitario.
4. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche e degli interessi per un periodo massimo di tre mesi. Questo importo è stabilito mese per mese ed è decrescente.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato e le relative condizioni di concessione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti di cui all'allegato III è fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo alla produzione comunitaria.
Questi prezzi sono validi in tutta la Comunità e sono stabiliti per ciascuna campagna di pesca.
2. Il prezzo alla produzione comunitaria è fissato:
- in base alla media dei prezzi rilevati, nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale viene fissato il prezzo, sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per una parte significativa della produzione comunitaria e per un prodotto avente caratteristiche commerciali ben definite;
- tenuto conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.
Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:
- di prendere in considerazione i flussi di approvvigionamento dell'industria conserviera comunitaria;
- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;
- di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità.
3. Prima dell'inizio di ogni campagna di pesca il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti d'origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.
5. Sono da considerarsi rappresentativi ai sensi del paragrafo 4 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali viene commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, ed entro i limiti stabiliti al paragrafo 4, è concessa un'indennità alle organizzazioni di produttori quando sia stato constatato, per un trimestre civile, che simultaneamente:
- il prezzo di vendita medio constatato sul mercato comunitario ed
- il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 24, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,
si collocano ad un livello inferiore al 93% del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.
2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo, per i quantitativi del prodotto in questione pescati dai loro membri, venduti e consegnati nel trimestre considerato all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità.
3. L'importo dell'indennità non può superare:
- la differenza fra il limite sopraddetto e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario;
- un importo forfettario pari al 12% di detto limite;
- per ogni organizzazione di produttori la differenza tra questo limite e il prezzo di vendita medio realizzato da questa organizzazione di produttori.
4. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare della indennità non può comunque superare, per il trimestre per il quale essa è concessa:
- 62,8% dei quantitativi di tonno utilizzati dall'industria conserviera comunitaria nel corso dello stesso trimestre;
- la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca precedenti per il quale è versata l'indennità;
- il 110% della media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2 nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986.
5. Entro i limiti di cui al paragrafo 4, l'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari:
- all'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 2 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle campagne di riferimento dal 1984 al 1986;
- al 95% dell'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione superiori alla media dei quantitativi di cui al primo trattino, senza che sia stato superato il 110% dei quantitativi;
- al 90% dell'importo di cui al paragrafo 3 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al secondo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi che possono beneficiare della indennità ai sensi del paragrafo 4.
La ripartizione è fatta tra le organizzazioni di produttori interessate, proporzionalmente alla rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle campagne dal 1984 al 1986.
6. Le organizzazioni di produttori ripartiscono l'indennità concessa ai loro membri proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 2.
L'indennità versata dall'organizzazione di produttori ai produttori membri è maggiorata di una compensazione pari:
- al 2,5% dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari a tale importo,
- al 5% dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari al 95% di detto importo,
- al 10% dell'importo di cui al paragrafo 3 quando l'importo versato all'organizzazione di produttori è pari al 90% di detto importo.
Tale compensazione è finanziata con un fondo costituito conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali cui è soggetta la concessione dell'indennità.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni della concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
9. Anteriormente al 30 giugno 1994 la Commissione presenta una relazione sulla situazione del mercato del tonno nonché sul funzionamento del regime e degli accordi esistenti corredata, se del caso, di opportune proposte. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, decide in merito a dette proposte anteriormente al 31 dicembre 1994.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. La nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune è modificata in conformità dell'allegato VII.
2. Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento valgono le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. In caso di urgenza motivata:
- dalle difficoltà di approvvigionamento del mercato comunitario, o
- dall'esecuzione di impegni internazionali,
la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 1 viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 32.
2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le importazioni annue nella Comunità delle conserve di cui all'allegato IV, parte C sono soggette ad un limite massimo, pari al volume totale delle importazioni dei prodotti considerati registrato durante il 1991, in appresso denominato "anno di riferimento", al quale viene applicato un tasso annuo di incremento.
Per quanto concerne tuttavia i prodotti di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, il presente articolo riguarda solamente i prodotti elaborati con sardine della specie "sardina pilchardus" e conformi alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (1). Per i prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, punto 2 il presente articolo si applica solo ai prodotti lavorati delle specie di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (2) e conformi alle norme stabilite in detto regolamento.
2. Il tasso annuo di incremento di cui al paragrafo 1 risulta dalla media aritmetica dei tassi di evoluzione del consumo dei prodotti in questione nella Comunità nel corso dell'anno di riferimento e dei due anni precedenti, ma non può essere inferiore ad un tasso minimo fissato al 6%.
3. Il tasso annuo di incremento di cui al paragrafo 2 è applicato, per il calcolo del limite massimo annuo di cui al paragrafo 1, a decorrere dal primo anno successivo all'anno di riferimento.
4. Il presente articolo si applica secondo le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1992, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3).
5. Le altre modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
G.U. 22 luglio 1989, n. L 212.
G.U. 17 giugno 1992, n. L 163.
G.U. 9 febbraio 1982, n. L 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (G.U. 4 aprile 1992, n. L 89).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Onde evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi, fatte a prezzi anomali o in condizioni tali da compromettere le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16 o 17, sono fissati annualmente, per categoria di prodotti, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti dagli impegni internazionali della Comunità nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D il prezzo di riferimento è uguale al prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte C il prezzo di riferimento è fissato in base al prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parte A, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato.
Per i prodotti di cui all'allegato I, parte E il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 13.
Per i prodotti elencati nell'allegato I, parte B, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V il prezzo di riferimento è fissato in base alla media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato. In mancanza di prezzo di riferimento per un prodotto fresco, il prezzo è fissato in base al prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo.
Per i prodotti elencati nell'allegato II il prezzo di riferimento è derivato dal prezzo d'orientamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 in funzione del livello di cui all'articolo 16, paragrafo 2 che consente di avviare le misure d'intervento ivi previste e fissato tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti.
Per i tonni di cui all'allegato III destinati all'industria conserviera, il prezzo di riferimento è determinato in base alla media ponderata dei prezzi franco frontiera rilevati sui mercati o nei porti d'importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, diminuita di un importo corrispondente ai dazi doganali e alle tasse di cui sono stati eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di sbarco e di trasporto dai punti di transito alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti.
Alle diverse varietà di tonno e alle varie forme di presentazione vengono applicati i coefficienti fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 5.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E, è stabilito un prezzo franco frontiera in base ai corsi rilevati dagli Stati membri per le varie categorie di prodotti in una determinata fase di commercializzazione del prodotto importato sui mercati o nei porti d'importazione rappresentativi, diminuiti di un importo corrispondente al dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui tali prodotti sono stati gravati, nonché delle spese di sbarco e di trasporto dei punti di transito alla frontiera della Comunità verso tali mercati o porti.
Per i prodotti elencati nell'allegato I, parti B e C, negli allegati II e III, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V è stabilito un prezzo franco frontiera in base al prezzo rilevato da ogni Stato membro per i quantitativi commerciali usualmente importati nella Comunità, diminuito di un importo corrispondente al dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso e alle tasse di cui tali prodotti sono stati gravati, nonché delle spese di sbarco e di trasporto.
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione:
- i corsi dei prodotti di cui al primo comma rilevati sui mercati o nei porti rappresentativi,
- i prezzi dei prodotti di cui al secondo comma.
4. Qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato da paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento e siano importati quantitativi significativi di detto prodotto:
a) la sospensione autonoma dei dazi doganali della tariffa doganale comune può essere abolita per le importazioni il cui prezzo franco frontiera risulta essere inferiore al prezzo di riferimento;
b) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A (tranne il prodotto di cui al punto 3), nell'allegato I, parti C, D e E, nell'allegato II, nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V, le importazioni possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera determinato in conformità del paragrafo 3 sia almeno pari al prezzo di riferimento;
c) per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A, punto 3, nell'allegato I, parte B e nell'allegato III, le importazioni possono essere assoggettate alla riscossione di una tassa di compensazione, nell'osservanza delle condizioni di consolidamento nell'ambito del GATT. Tuttavia, qualora siano effettuate importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento soltanto da alcuni paesi o soltanto di talune specie, la tassa di compensazione è applicata soltanto alle importazioni in provenienza da tali paesi o alle importazioni di dette specie.
L'importo della tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera. Tale tassa, uguale per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore.
5. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera c) non sono tuttavia applicabili nei confronti dei paesi terzi che si impegnano a garantire, a determinate condizioni, che i loro prodotti saranno offerti a prezzi, da stabilirsi in conformità del paragrafo 3, almeno uguali al prezzo di riferimento, e che rispettano effettivamente tali prezzi nelle loro forniture destinate alla Comunità.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il livello del prezzo di riferimento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. Sono decise secondo la stessa procedura l'applicazione e l'abrogazione delle misure di cui al paragrafo 4.
Tuttavia, nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione tali misure sono adottate dalla Commissione. In tal caso, esse sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte presentate da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi, possono essere fissati, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A. Detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all'interno di ogni campagna di commercializzazione, in funzione dell'andamento stagionale dei corsi.
2. I prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone di produzione rappresentative della Comunità nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.
3. Se per una spedizione costituita da un normale quantitativo commerciale di prodotti di cui al paragrafo 1 di una determinata provenienza il relativo prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo di riferimento, l'importazione di tali prodotti in provenienza dal paese terzo interessato può essere assoggettata, nell'osservanza delle condizioni di consolidamento nell'ambito del GATT, ad una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera, maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso. La Commissione segue regolarmente, per ciascuna provenienza, l'evoluzione dei prezzi franco frontiera dei prodotti importati.
4. La tassa di compensazione di cui al paragrafo 3 non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari e provenienti dal loro territorio, il prezzo praticato, maggiorato del dazio doganale della tariffa doganale comune effettivamente riscosso, non sarà inferiore al prezzo di riferimento e che sarà inoltre evitata qualsiasi deviazione di traffico.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne il livello dei prezzi di riferimento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa di compensazione, nonché l'ammissione dei paesi terzi al beneficio del paragrafo 4, sono decise secondo la stessa procedura.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità d'applicazione del presente paragrafo.
2. Qualora si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se riceve la richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in proposito entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
3. Nel termine di cinque giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio e può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. Gli aiuti concessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50% del loro importo.
2. Il finanziamento delle misure d'intervento previsto dagli articoli 6, 12, 14, 15, 16 e 18 è concesso, per i prodotti provenienti da una popolazione o da un gruppo di popolazioni, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture permesse per la popolazione o il gruppo di popolazioni di cui trattasi.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Fatte salve disposizioni contrarie adottate ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Qualora sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi che superi di oltre una percentuale da determinarsi uno dei prezzi di orientamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o il prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e qualora tale situazione possa persistere e perturbi o rischi di perturbare il mercato, possono essere adottate le misure necessarie volte a porvi rimedio.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati del presente regolamento, nonché le percentuali di cui agli articoli 11 e 16.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
E' istituito un comitato di gestione per i prodotti della pesca, in appresso denominato "il comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
Nell'applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.
1. I regolamenti (CEE) n. 3687/91, (CEE) n. 2202/82 (1) e (CEE) n. 2203/82 (1) sono abrogati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3687/91 devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VII.
G.U. 10 agosto 1982 n. L 235.
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vedi Legislazione della Regione Siciliana
L.R. 32/2000 - Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 104/2000.