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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 ottobre 1992

G.U.R.I. 11 novembre 1992, n. 266

Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Visti in particolare gli articoli 11 e 12 del citato decreto n. 1334/1928 che riguardano le mansioni rispettivamente degli odontotecnici e degli ottici;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole nonchè dei requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1992 concernente le disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di odontotecnico nonchè per la durata e la conclusione dei corsi stessi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992;

Considerato che le predette disposizioni di carattere generale attengono prevalentemente ai corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del di- ploma di maturità professionale;

Ritenuto di dover disciplinare, in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale;

Ritenuto in particolare di determinare i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e la durata degli stessi, fermi restando i programmi di insegnamento delle aree di indirizzo previsti dal richiamato decreto ministeriale 23 aprile 1992;

Ritenuto, in considerazione dei percorsi formativi degli altri Paesi della CEE, di elevare gli attuali requisiti necessari per l'ammissione ai corsi per odontotecnici ed ottici e di prevedere altresì corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati a coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

Decreta:

Art. 1

1. I corsi, autorizzati dalle regioni, per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ed ottico hanno durata triennale.

Art. 2

1. Per l'ammissione ai corsi è necessario essere in possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3

1. I programmi di insegnamento sono quelli previsti dagli allegati al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992 per i rispettivi corsi, limitatamente all'area di indirizzo con l'aggiunta della lingua straniera.

2. Gli orari delle singole materie sono articolati secondo lo schema riportato nell'allegato 1.

Art. 4

1. Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui all'art. 1, sono ammessi a sostenere l'esame finale.

2. L'esame finale consta di tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, intese ad accertare le capacità professionali acquisite.

3. Al termine dell'esame la commissione valuterà le prove e per ciascun candidato esprimerà un giudizio complessivo in settantesimi. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una valutazione di almeno 42/70.

Art. 5

1. La commissione degli esami finali è composta dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti di cui uno di esercitazioni pratiche, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante della regione e da un rappresentante della categoria professionale interessata.

Art. 6

1. I modelli di attestato rilasciati a seguito del superamento dell'esame finale devono essere conformi al modello allegato 3.

Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1992-93, salvo che per il titolo di ammissione di cui all'art. 2.

2. I programmi di insegnamento dei corsi già iniziati nell'anno scolastico 1992-93 devono essere progressivamente adeguati a quelli previsti dal presente decreto.

3. I corsi iniziati negli anni precedenti mantengono la durata ed i programmi di insegnamento indicati nella circolare del Ministero della sanità n. 54 del 20 ottobre 1981.

Art. 8

1. Fermi restando i programmi di cui all'art. 3, le regioni possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore.

2. Gli orari delle singole materie sono articolati secondo lo schema di cui all'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

INDIRIZZO ODONTOTECNICO

Materie ed ore settimanali di insegnamento

.

1

2

3

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

2

2

2

Fisica

3

3

3

Chimica e laboratorio

2

3

3

Scienza dei materiali dentali e laboratorio

5

6

6

Anatomia, fisiologia e igiene

2

2

2

Gnatologia

4

3

3

Disegno e modellazione odontotecnica

3

3

3

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico

12

12

12

Lingua straniera

3

2

2

.

36

36

36

INDIRIZZO OTTICO

Materie ed ore settimanali di insegnamento

.

1

2

3›

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

2

2

2

Fisica

3

3

3

Disegno

3

-

-

Chimica

2

3

2

Ottica e laboratorio

5

7

7

Ottica applicata

3

-

-

Anatomia, fisiologia e igiene

3

-

-

Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio misure oftalmiche

3

5

5

Esercitazioni di optometria

3

6

6

Esercitazioni di contattologia

2

3

3

Esercitazioni di lenti oftalmiche

4

5

6

Lingua straniera

3

2

2

.

36

36

36

ALLEGATO 2

INDIRIZZO OTTICO (art. 8)

Materie ed ore settimanali di insegnamento

.

1

2

Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

3

3

Fisica

2

2

Ottica e laboratorio

7

7

Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio

7

7

misure oftalmiche

.

.

Esercitazioni di optometria

7

7

Esercitazioni di contattologia

4

4

Esercitazioni di lenti oftalmiche

6

6

.

36

36

ALLEGATO 3

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

Autorizzazione della regione.........................................

Deliberazione n........ del.......................................

ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI...................................................... (art. 140 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

conferito a.........................................................

nato a........................................... prov.............

il........................................................................

...................... addì.....................

Il presidente della commissione

..........................

Il rappresentante del Ministero della sanità

..........................

Il rappresentante della regione

..........................