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REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/92 DELLA COMMISSIONE, 2 ottobre 1992

G.U.C.E. 3 ottobre 1992, n. L 288

Modifiche al regolamento (CEE) n. 2294/92 recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

Considerando che i produttori di semi oleosi possono chiedere pagamenti compensativi sia nell'ambito del regime generale che del regime semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92; che i due regimi debbono avere certi criteri in comune, differenziandosi però per alcune condizioni; che i criteri per poter beneficiare del sostegno a favore della produzione di semi oleosi nell'ambito del regime semplificato debbono basarsi sia sui criteri previsti per la stessa coltura nell'ambito del regime generale, che su quelli previsti per la produzione di cereali nell'ambito del regime generale; che il tasso di conversione agricolo da utilizzare per le domande nell'ambito del regime semplificato dev'essere quello previsto per i cereali;

Considerando che, per poter proseguire la politica comunitaria di miglioramento della qualità, è necessario limitare il beneficio dei pagamenti compensativi per terreni seminati a colza ai richiedenti che hanno seminato determinate varietà e qualità di sementi;

Considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici coltivate a semi oleosi, occorre limitare il beneficio dei pagamenti compensativi ai produttori che seminano tali prodotti in regioni climaticamente e agronomicamente adatte;

Considerando, pertanto, che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (5);

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 27 agosto 1992, n. L 246.

(3)

G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.

(4)

G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.

(5)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

Art. 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2294/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. a) Nella fattispecie di produttori che chiedono pagamenti compensativi secondo il "regime semplificato" di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano le disposizioni seguenti:

i) regolamento (CEE) n. 2293/92,

ii) articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e lettera e),

iii) paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

b) Tali produttori possono beneficiare del pagamento compensativo previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, purché osservino:

i) le disposizioni del presente regolamento, escluse quelle di cui alla lettera a), e

ii) le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (*).

c) Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento compensativo secondo il "regime semplificato" è quello vigente per i cereali il primo giorno della campagna di commercializzazione considerata.

(*) G.U. 25 settembre 1992, n. L 281."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione