
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/92 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 1992
G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221
Modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare gli articoli 11, paragrafo 1, e 12,
Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
Considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici investite a oleaginose, il diritto a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che seminano in regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico;
Considerando che, conformemente alla politica di miglioramento qualitativo praticata costantemente dalla Comunità, il diritto dei produttori di colza a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato a coloro che coltivano semi di determinate varietà e qualità;
Considerando che la Commissione ha proposto un sistema di controllo integrato (4);
Considerando che il contenuto della domanda, le modalità di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione falsa saranno definiti in un momento successivo, contemporaneamente alle condizioni del sistema di controllo integrato;
Considerando che i produttori possono domandare i pagamenti compensativi nel quadro di un "regime generale" o un "regime semplificato";
Considerando che il comitato di gestione per i grassi ha espresso parere favorevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.
G.U. 31 luglio 1990, n. L 201.
G.U. 15 gennaio 1992, n. C 9.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, valide a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) "colture di oleaginose", i seminativi che producono i semi oleosi di cui all'allegato I del regolamento citato;
b) "pagamento compensativo", un trasferimento di fondi al produttore da parte dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le superfici prese in considerazione;
c) "regione di produzione", una regione determinata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per la quale siano stati stabiliti pagamenti compensativi per ettaro per i semi oleosi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Il pagamento compensativo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a oleaginose:
a) situate in regioni di produzione o parti di regioni di produzione che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura delle oleaginose;
b) alle quali si applichi il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
c) per le quali una domanda, comprendente un piano colturale, è stata presentata all'autorità competente entro la data fissata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi, data che non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I;
d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a colza, ravizzone, girasole o soia, conformemente ai criteri locali riconosciuti e alle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento;
e) per le quali il totale menzionato nella domanda rappresenta almeno 0,3 ha ed in cui ogni appezzamento supera la dimensione minima stabilita dallo Stato membro per la regione di produzione considerata.
2. Qualora la situazione climatica non consenta la semina delle colture di oleaginose prima della data indicata nell'allegato I, le superfici che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 vengono considerate ammissibili soltanto dopo che la conferma dell'avvenuta semina è stata presentata all'autorità competente. Le zone in cui si applica la presente disposizione e le scadenze per la presentazione della conferma dell'avvenuta semina vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1).
G.U. 30 settembre 1966, n. 172.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per il colza ammettendo a fruire dei relativi pagamenti compensativi soltanto le sementi appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
a) sementi certificate di una varietà elencata nell'allegato II, oppure
b) sementi conformi ai requisiti dell'allegato III, prodotte con il raccolto ottenuto utilizzando, nella medesima azienda, sementi certificate di una delle varietà elencate nell'allegato II, oppure
c) sementi di varietà diverse da quelle elencate nell'allegato II, conformi ai requisiti dell'allegato IV e per le quali, prima della semina, è stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi sono destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi in vista della coltivazione del prodotto di cui trattasi, oppure
d) sementi di varietà elencate o meno nell'allegato II, che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati come sementi selezionate, sementi preselezionate, sementi di base o sementi certificate, oppure a scopi di ricerca o di sperimentazione, onde accertare se la varietà in causa possa essere inclusa nell'elenco nazionale delle varietà di uno Stato membro, oppure
e) sementi certificate di varietà elencate nell'allegato V per le quali, prima della semina, è stato concluso tra il produttore e un acquirente (titolare di uno specifico riconoscimento all'uopo concesso dalle autorità competenti dello Stato membro) un contratto di coltura per la coltivazione di semi destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici.
2. Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le sementi di cui al paragrafo 1, lettera b), adotta opportune misure atte ad accertare che, prima di essere seminate, le sementi in questione soddisfino i requisiti indicati nell'allegato III.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Un appezzamento coltivato non può, per una medesima campagna di commercializzazione, formare oggetto di più di una domanda di pagamento compensativo di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Le superfici che formano oggetto della domanda devono venir ridotte dall'autorità competente dello Stato membro conformemente alle disposizioni:
- di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, qualora risulti superata la superficie di base regionale o, se del caso, la superficie di base individuale;
- di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (1) (ritiro dei seminativi dalla produzione);
- adottate in materia di controllo.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Se le superfici ammissibili di un produttore sono situate in più regioni di produzione, l'importo da versare è determinato in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Le superfici investite a girasole in Spagna e Portogallo per le quali non è concesso un pagamento compensativo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono beneficiare di un pagamento compensativo complementare che integri quello previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
2. Per la campagna 1993/1994, il pagamento compensativo complementare di cui sopra è stabilito anteriormente al 15 dicembre 1992.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per qualsiasi pagamento effettuato nel corso della campagna di commercializzazione considerata è quello vigente il primo giorno della medesima campagna.
2. Gli anticipi versati anteriormente a tale data sono pagati al tasso vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Può essere prevista una deroga che consenta di applicare il tasso vigente alla data dell'effettiva presentazione della domanda.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI entro i termini indicati.
2. Se una regione è composta da più zone non contigue le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per ciascuna zona non contigua che concorre a costituire tale regione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Entro il 31 dicembre 1992 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il regolamento (CEE) n. 615/92 (1) è abrogato.
Esso continua tuttavia a produrre effetti con riferimento alla campagna 1992/1993.
G.U. 12 marzo 1992, n. L 67.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO I
Data limite riferibile alle scadenze fissate dagli Stati membri per la semina e la presentazione delle domande Prodotto Data limite Semi di soia Semi di colza e di ravizzone - semina autunnale - semina primaverile 15 maggio precedente la campagna di commercializzazione Semi di girasole - semina autunnale 15 maggio precedente la campagna - semina primaverile di commercializzazione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO II
Varietà per le quali è comprovato che producono normalmente un raccolto avente un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 m (grega) moli/g di semi, con un tenore d'umidità del 9 %, e che sono ammesse a fruire del regime di aiuto Accord Envol Liropa Activ Eol Lisandra Amanda Eurol Lisonne Andol Evita Madora Anima Falcon Mari Anka Forte Maxol Apache Galaxy Moneta Arabella Global Nimbus Arcol Golda Olymp Ariana Granit Optima Atol Hanna Pactol Aurora Helios Palle Aztec Honk Paloma Basalte Idol Paula Bingo Inca Printol Bristol Iris Puma Callypso Jaguar Quartz Capricorn Jespe Rally Carmen Kabel Rocket Ceres Karat Sabrina Cesar Kometa Samourai Cobalt Kova Santana Cobol Kreta Score Cobra Liberator Senta Colking 4 Liberia Silex Collo Liborius Silvia Comet Librador Spok Conny Libraska Sputnik Consul Libravo Star Corvette Lictor Starlight Creol Limerick Susana Darmor Lincoln Tanto Derby Lineker Tapidor Diadem Link Tarok Diana Lirabon Topas Doublol Liradonna Tor Dragon Lirajet Tyrol Drakkar Liraspa Vega Dubla Lirawell Vivol Duetol Lirektor Wotan Zeus
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ALLEGATO III
Caratteristiche delle sementi prodotte nell'azienda
Requisito minimo di qualità, determinato in base ai risultati dell'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente designato dall'autorità nazionale competente secondo le procedure stabilite negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (1) , cui devono rispondere le sementi provenienti da un raccolto ottenuto mediante coltura, nella stessa azienda, di sementi certificate di una varietà elencata nell'allegato II: tenore di glucosinolati pari o inferiore a 18,0 m (grega) moli/g di semi, con tenore di umidità del 9 %, determinato secondo le procedure di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 o secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2) .
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ALLEGATO IV
Caratteristiche dei semi di colza e di ravizzone prodotti per usi industriali
Tenore di acido erucico pari o superiore al 40 % del tenore totale di acidi grassi.
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ALLEGATO V
Varietà utilizzate per produrre olio destinato ad un uso alimentare specifico
Bienvenu
Jet Neuf
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ALLEGATO VI
Comunicazione di informazioni statistiche alla Commissione da parte degli Stati membri
Gli Stati membri sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni di seguito precisate
- per regione di produzione,
- per seme oleoso (e totale oleaginose),
- per regime (generale e semplificato),
al più tardi entro i termini in appresso indicati, considerati a decorrere dalla data limite fissata per la presentazione delle domande relativamente alla regione di cui trattasi:
1) 45 giorni:
- il numero di domande,
- la corrispondente superficie totale;
2) 120 giorni:
- il numero di domande per le quali è stato versato un anticipo,
- la corrispondente superficie totale;
3) 180 giorni:
- il numero definitivo di domande, con indicazione del numero di domande irricevibili, emendate, ecc.,
- la corrispondente superficie,
- una stima delle rese;
4) 300 giorni:
- il numero di domande per le quali è stato pagato il saldo,
- la superficie totale alla quale si riferiscono tali pagamenti,
- una stima riveduta delle rese.
Gli Stati membri hanno, in qualsiasi momento tra le varie scadenze o successivamente alle stesse, facoltà di trasmettere informazioni aggiornate.