
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/92 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 1992
G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221
Modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 12,
Considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici investite a proteaginose, il diritto a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che seminano in regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico;
Considerando che la Commissione ha proposto un sistema di controllo integrato (2);
Considerando che il contenuto della domanda, le modalità di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione falsa saranno definiti in un momento successivo, contemporaneamente alle condizioni del sistema di controllo integrato;
Considerando che i produttori possono domandare i pagamenti compensativi nel quadro di un "regime generale" o un "regime semplificato";
Considerando che certi criteri debbano essere comuni entrambi i regimi;
Considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati ha espresso parere favorevole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, valide a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) "colture di proteaginose", i seminativi che producono le piante proteiche di cui all'allegato I del regolamento citato;
b) "pagamento compensativo", un trasferimento di fondi al produttore da parte dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le superfici prese in considerazione;
c) "regione di produzione", una regione determinato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per la quale siano stati stabiliti pagamenti compensativi per ettaro per le piante proteiche.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il pagamento compensativo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a proteaginose:
a) situate in regioni di produzione o parti di regioni di produzione che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura delle proteaginose;
b) alle quali si applichi il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
c) per le quali una domanda, corredata dei documenti di riferimento che consentono di identificare i terreni in questione, è stata presentata all'autorità competente entro il 15 maggio;
d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a piselli, fave, favette o lupini dolci, conformemente ai criteri locali riconosciuti;
e) per le quali il totale menzionato nella domanda rappresenta almeno 0,3 ha ed in cui ogni appezzamento supera la dimensione minima stabilita dallo Stato membro per la regione di produzione considerata.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Le superfici che formano oggetto della domanda devono venir ridotte dall'autorità competente dello Stato membro conformemente alle disposizioni:
- di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, qualora risulti superata la superficie di base regionale o, se del caso, la superficie di base individuale;
- di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (1) (ritiro dei seminativi dalla produzione);
- adottate in materia di controllo.
G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Se le superfici ammissibili di un produttore sono situate in più regioni di produzione, l'importo da versare è determinato in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il tasso di conversione agricolo da utilizzare per il pagamento compensativo è quello vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione di cui trattasi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato entro i termini indicati.
2. Se una regione è composta da più zone non contigue le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per ciascuna zona non contigua che concorre a costituire tale regione.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Entro il 31 dicembre 1992 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Un appezzamento coltivato non può, per una medesima campagna di commercializzazione, formare oggetto di più di una domanda di pagamento compensativo di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.
ALLEGATO
Comunicazione di informazioni statistiche alla Commissione da parte degli Stati membri
Gli Stati membri sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni di seguito precisate
- per regione di produzione,
- per pianta proteica (e totale proteaginose),
- per regime (generale e semplificato),
al più tardi entro i termini in appresso indicati, considerati a decorrere dalla data limite fissata per la presentazione delle domande:
1) 45 giorni:
- il numero di domande,
- la corrispondente superficie totale;
2) 250 giorni:
- il numero di domande per le quali è stato effettuato il pagamento,
- la superficie totale alla quale si riferiscono tali pagamenti,
- una stima delle rese.
Gli Stati membri hanno, in qualsiasi momento tra le varie scadenze o successivamente alle stesse, facoltà di trasmettere informazioni aggiornate.