Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2251/92 DELLA COMMISSIONE, 29 luglio 1992

G.U.C.E. 4 agosto 1992, n. L 219

Controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 7 agosto 1992

Applicabile dal: 1° gennaio 1993

______________________________________________________________________

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 8, l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafo 3,

Considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, si deve accertare, mediante un controllo di conformità per sondaggio, se gli ortofrutticoli per i quali vigono norme di qualità rispettino effettivamente tali norme: che è opportuno riunire in un unico corpo di regole armonizzate le vigenti disposizioni in materia di controllo; che è quindi opportuno abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 80/63/CEE del 31 luglio 1963, relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3078/89 (4), (CEE) n. 93/067/CEE, del 3 maggio 1967, contenente le prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/86 (6), (CEE) n. 2638/69, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3078/89, e (CEE) n. 496/70, del 17 maggio 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3078/89;

Considerando che, qualunque sia il ciclo commerciale seguito dagli ortofrutticoli prodotti nella Comunità e sottoposti al controllo di conformità, durante tutto tale ciclo si deve applicare un unico metodo di controllo con modalità definite; che qualsiasi partita di merce può essere potenziale oggetto di controllo; che occorre precisare in base a quali criteri viene negato il riconoscimento della conformità;

Considerando che gli organismi competenti designati dallo Stato membro sono responsabili dell'esecuzione del controllo di conformità e devono di norma, procedere a detto controllo; che tuttavia, per esigenze di efficacia e per tener conto dell'eventuale disparità di situazioni nei vari Stati membri, è opportuno prevedere, in presenza di determinate condizioni, o il trasferimento di competenze ad organismi privati riconosciuti, oppure il ricorso a strutture centralizzate denominate centri di controllo, o infine la possibilità di esentare dal controllo taluni operatori che offrano le necessarie garanzie;

Considerando che l'applicazione del sistema di controllo comprese le relative esenzioni, esige che siano conosciuti tutti gli operatori e gli importatori che intervengono durante il ciclo commerciale; che è pertanto opportuno prevedere l'esistenza di un apposito registro; che l'esecuzione dalle operazioni di controllo esige la notificazione di tali operazioni alle autorità competenti; che tuttavia le esenzioni dal controllo devono determinare automaticamente un'esenzione dalla notificazione;

Considerando che le disposizioni comunitarie si applicano alle importazioni dai paesi terzi; che dette importazioni devono quindi rispettare le norme di qualità comunitarie o norme equivalenti e che il metodo comunitario di controllo deve venir seguito anche nel loro caso; che taluni paesi terzi, ove diano garanzie soddisfacenti circa il rispetto della conformità alle norme, possono procedere mediante i propri servizi, alla partenza o all'arrivo, al controllo dei prodotti che esportano verso la Comunità; che appare pertanto consono ad una corretta gestione amministrativa e commerciale prevedere che le autorità competenti dei paesi terzi esportatori che lo richiedano possano ottenere il riconoscimento, ove esse soddisfino determinate esigenze;

Considerando che occorre accertarsi che, nel caso non siano conformi alle norme e siano destinati alla trasformazione industriale, i prodotti comunitari o importati non vengano smerciati sul mercato dei prodotti destinati a venir consumati allo stato fresco; che è a tal fine opportuno prevedere che detti prodotti siano scortati da un certificato di destinazione industriale, il quale indichi l'utilizzazione finale e ne consenta il controllo;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.

(2)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 180.

(3)

G.U. 3 agosto 1963, n. 121.

(4)

G.U. 13 ottobre 1989, n. L 294.

(5)

G.U. 10 maggio 1967, n. 90.

(6)

G.U. 8 luglio 1986, n. L 185.

(7)

G.U. 30 dicembre 1969, n. L 327.

(8)

G.U. 18 marzo 1970, n. L 62.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 1

Gli Stati membri eseguono i controlli di conformità di cui agli articoli 8, 9, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1035/72 secondo le disposizioni del presente regolamento.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) "controllo di conformità":

qualsiasi controllo fisico e formalità amministrativa eseguiti da agenti specializzati degli organismi competenti designati dagli Stati membri, per verificare la conformità degli ortofrutticoli alle norme comuni di qualità, secondo il metodo e le procedure previsti nel presente regolamento;

b) "controllo d'identità":

qualsiasi verifica della corrispondenza tra i prodotti e i documenti o i certificati che li scortano;

c) "organismo competente":

l'organismo o gli organismi designati da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli di conformità di cui all'articolo 1;

d) "controllore":

agente abilitato dall'organismo competente ad eseguire il controllo di conformità e in possesso della formazione adeguata;

e) "merci":

quantità di prodotti destinata ad essere commercializzata da un determinato operatore, presentata al controllo. Le merci possono essere identificate da un documento, essere composte da uno o più tipi di prodotti e comprendere una o più partite;

f) "partita":

quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

- l'identità dell'imballatore e/o dello speditore,

- l'origine,

- la natura del prodotto,

- la categoria di qualità,

- la varietà o il tipo commerciale (eventualmente),

- il tipo di condizionamento e la presentazione,

- il calibro (eventualmente);

g) "collo":

elemento di una partita, individuato dall'imballaggio e dal contenuto;

h) "operatore":

qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce di origine comunitaria o immessa in libera pratica, ai fini della commercializzazione sul territorio della Comunità o dell'esportazione verso paesi terzi;

i) "importatore":

qualsiasi persona fisica o giuridica, che presenta una merce in provenienza da paesi terzi ai fini dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità;

j) "luogo di condizionamento":

qualsiasi luogo in cui i prodotti sono soggetti alle operazioni di cernita, calibratura, imballaggio, marcatura ed eventuale magazzinaggio frigorifero;

k) "posto di ispezione frontaliero":

qualsiasi posto di ispezione, come porto, aeroporto, posto di controllo stradale o ferroviario, che esegue i controlli all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Esso deve essere attrezzato e predisposto ai fini della più efficace e rapida esecuzione dei controlli e dello scambio di informazioni, in particolare con gli interessati, e con gli altri posti di ispezione frontalieri della Comunità;

l) "campionatura":

prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità;

m) "campione elementare":

campione prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita;

n) "campione globale":

pluralità di campioni elementari rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri;

o) "campione ridotto":

quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Più campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

CAPITOLO I

Metodo di controllo

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 3

1. Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti della partita scelta per il controllo e che si presume rappresentativo della partita stessa.

2. Il controllore designa la partita o le partite e i colli relativi che desidera esaminare o, nel caso di prodotti presentati alla rinfusa, i punti della partita in cui i campioni devono essere prelevati. L'operatore o l'importatore responsabile della merce oggetto del controllo, o un loro rappresentante sono tenuti a presentare i campioni richiesti e a fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione della merce o delle partite che la compongono. Se per l'approfondimento della verifica sono necessari campioni ridotti, il controllore li preleva dal campione globale.

3. L'identificazione delle partite avviene secondo le diciture o marche stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (1).

Se una merce consta di più partite, il controllore procede a un controllo di identità di ciascuna partita, per determinare il grado di conformità alle indicazioni presenti sui documenti d'accompagnamento o sulle dichiarazioni.

Tuttavia, nel caso di difficile differenziazione delle partite, tutte le partite che presentano caratteristiche uniformi riguardo al tipo di prodotto, gli operatori o gli importatori interessati, il paese di origine, la categoria di qualità ed eventualmente la varietà, il calibro o il tipo commerciale possono essere considerate come un'unica partita.

4. La verifica di una partita comprende, in particolare:

- una valutazione del condizionamento o della presentazione, per accertare, in base a campioni elementari, la conformità e la pulizia del condizionamento, comprese quelle dei materiali utilizzati per l'imballaggio, nonché la conformità della presentazione;

- una verifica del rispetto della marcatura, in base a campioni;

- una verifica della conformità dei prodotti: il controllore decide sull'entità del campione globale atta alla valutazione delle partite.

Il controllore che a seguito di una verifica, non sia in grado di adottare una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.

5. Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Tuttavia, nel caso di prodotti preimballati il controllore può dispensarsi da tale obbligo, quando il tipo e natura del condizionamento consentano ugualmente la verifica del contenuto. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale. Se il prodotto si presenta difettoso, il controllore determina la percentuale in base al numero o al peso di prodotto non conformi alla norma comune di qualità.

6. Se le operazioni di controllo rischiano di alterare la qualità dei prodotti, il controllore accerta la presenza o l'assenza di difetti interni in base a campioni ridotti, il cui volume è limitato alla quantità minima necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati tali difetti, il volume del campione ridotto non può superare il 10% del volume del campione globale inizialmente costituito per il controllo.

7. Per quanto riguarda la valutazione della maturazione, il controllore può utilizzare gli strumenti e i metodi previsti a tal fine nell'ambito delle norme comuni di qualità.

Per quanto concerne le mele, l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano al titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione (2).

8. Per i controlli in una fase diversa dalla spedizione il controllore tiene conto del fatto che il trasporto, quantunque eseguito secondo modalità consone alla natura del prodotto, può ridurre lievemente lo stato di freschezza e la turgidezza presenti nei prodotti al momento della spedizione, tranne nel caso dei prodotti classificati nella categoria "extra".

9. Al termine del controllo, il controllore decide in base ai risultati della verifica della partita secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Constatata la conformità della partita alle disposizioni comunitarie vigenti per il prodotto in oggetto, il controllore rilascia il certificato di controllo di cui all'allegato 1. In caso di non conformità, egli comunica per iscritto i difetti constatati all'operatore e/o importatore o a un suo rappresentante. In tal caso, ove sia stato deciso di rendere conforme il prodotto, il controllore rilascia il certificato di controllo previa constatazione di conformità.

10. Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un nuovo campione globale dovrà interessare almeno le quantità seguenti (3)


Prodotti condizionati
Numero di colli compresi                  Numero di colli da prelevare
     nella partita                            (campioni elementari)
   Fino     a    100                                     5
   da   101 a    300                                     7
   da   301 a    500                                     9
   da   501 a  1 000                                    10
   più   di    1 000                                    15 (minimo)
Prodotti alla rinfusa
Massa della partita, in kg,               Massa dei campioni elementari,
    o numero di unità                       in kg, o numero di unità
  comprese nella partita                         da prelevare [1]
   Fino     a    200                                    10
   da   201 a    500                                    20
   da   501 a  1 000                                    30
   da 1 001 a  5 000                                    60
   più   di    5 000                                   100 (minimo)
______________
[1] Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i
    campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi.
11. Se uno Stato membro intende sperimentare un metodo di campionatura diverso da quello di cui al paragrafo 10, la Commissione può decidere di ammetterne l'applicazione in tale Stato membro, nel rispetto di condizioni da essa stabilite. In tal caso la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

12. Qualora il prodotto non sia stato reso conforme, il controllore constata la non conformità precisando i criteri non rispettati, e si accerta che le merci non conformi non siano immesse al consumo allo stato fresco.

A tale scopo, il controllore rilascia un documento attestante che le merci non sono state immesse al consumo allo stato fresco e precisa le misure adottate per garantire il rispetto del divieto.

13. Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore e/o importatore o di un suo rappresentante.

L'organismo competente non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.

(1)

G.U. 30 giugno 1989, n. L 186.

(2)

G.U. 11 aprile 1989, n. L 97.

(3)

Tali limiti quantitativi non si applicano allo stadio della vendita al minuto.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

CAPITOLO II

Esecuzione del controllo di conformità per gli ortofrutticoli prodotti nella Comunità

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 4

1. Gli ortofrutticoli prodotti nella Comunità e destinati, in vista del consumo allo stato fresco, al mercato interno o all'esportazione sono oggetto del controllo di conformità nei luoghi di condizionamento e di carico, o a titolo eccezionale nel ciclo operativo della spedizione, oppure nel centro di controllo designato e, a destinazione, nei luoghi di vendita all'ingrosso o nei centri di distribuzione.

2. Per l'esecuzione del controllo di cui al presente articolo l'operatore o il suo rappresentante notifica all'organismo competente tutte le informazioni necessarie. Esse comprendono gli elementi d'identificazione dei prodotti, nonché l'indicazione precisa del luogo e del periodo in cui le spedizioni verranno effettuate e della prevista destinazione.

Sono dispensati da questo obbligo gli operatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono esentare dalle notificazioni, e dai controlli le merci di peso pari o inferiore a 500 kg per prodotto.

4. Il certificato di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 9 è rilasciato per gli ortofrutticoli destinati all'esportazione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 5

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità.

Tali organismi possono tuttavia delegare, in tutto o in parte, le proprie competenze a organismi privati riconosciuti ovvero incaricarli delle operazioni di controllo. Il riconoscimento è concesso per un periodo di tre anni, a seguito di una gara organizzata dallo Stato membro fra organismi privati che dispongono di quanto segue:

a) controllori che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'organismo competente;

b) materiale e attrezzature necessarie alle verifiche e alle analisi richieste dal controllo;

c) attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

2. L'organismo competente verifica periodicamente l'esecuzione, il numero e l'efficacia dei controlli eseguiti dagli organismi riconosciuti.

Esso revoca il riconoscimento, qualora constati anomalie o irregolarità che pregiudichino il normale svolgimento dei controlli, o quando non vengano meno i presupposti richiesti.

Il riconoscimento è rinnovabile per triennio.

3. Gli organismi riconosciuti:

a) forniscono ogni ausilio in vista dell'esecuzione dei controlli e tutte le informazioni richieste ai fini delle verifiche dell'organismo competente;

b) trasmettono all'organismo competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco degli operatori soggetti al loro controllo durante l'anno precedente, accompagnato da una relazione sullo svolgimento e i risultati dei controlli.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 6

1. Gli operatori possono essere esentati dal controllo all'atto della spedizione dall'organismo competente dello Stato membro interessato, che rilascia un certificato d'esenzione a coloro che garantiscono una qualità costante della produzione commercializzata e dispongono di quanto segue:

a) addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'organismo competente;

b) attrezzature adeguate alla preparazione e al condizionamento dei prodotti;

c) impianti di prerefrigerazione, se i prodotti da commercializzare richiedono questo trattamento frigorifero prima del trasporto;

d) un registro di tutte le operazioni effettuate.

Il periodo di validità dell'esenzione è di un anno, rinnovabile.

2. L'organismo competente verifica periodicamente la qualità dei prodotti spediti dall'operatore esentato dal controllo.

Esso revoca l'esenzione qualora constati anomalie o irregolarità che pregiudichino la conformità dei prodotti o quando vengano meno i presupposti di cui al paragrafo 1.

L'operatore esentato dal controllo fornisce ogni ausilio richiesto ai fini delle verifiche eseguite dall'organismo competente.

3. L'operatore esentato appone su ciascun collo spedito un'etichetta conforme al modello di cui all'allegato III, sulla quale figuri il suo numero di protocollo nel registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 7

Centri di controllo

Gli Stati membri possono prevedere che il controllo di conformità sia eseguito dall'organismo competente in centri di controllo designati dalle competenti autorità.

I centri di controllo devono disporre di strutture ricettive adeguate ai fini delle operazioni di controllo.

Tali strutture devono comprendere, in particolare:

- banchine che consentono il movimento dei veicoli e il prelievo di campioni in diversi punti del carico;

- locali refrigerati per il deposito dei colli scaricati dai veicoli;

- opportune attrezzature per la trasmissione delle informazioni;

- materiale o impianti adeguati alle verifiche e alle analisi richieste per i controlli.

Le operazioni di controllo devono svolgersi entro il più breve termine conformemente al metodo di cui all'articolo 3.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

CAPITOLO III

Controlli di conformità degli ortofrutticoli all'importazione nella Comunità

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 8

1. Prima dell'introduzione nel territorio della Comunità, gli ortofrutticoli in provenienza da paesi terzi destinati ad essere consumati allo stato fresco e per i quali vigono norme comuni di qualità, sono soggetti a un controllo di conformità inteso a constatare che le merci rispondono ai requisiti delle norme comuni di qualità, ovvero di norme per lo meno equivalenti quando si tratti di paesi terzi non europei o dai paesi terzi non europei del bacino del Mediterraneo.

2. La Commissione determina la tabella di equivalenza tra le indicazioni concernenti la categoria di qualità prevista dalle norme applicate nei paesi di cui trattasi e quelle contemplate dalle norme comunitarie.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 9

1. Se i servizi ufficiali di controllo dei paesi terzi sono stati preventivamente riconosciuti, le merci vengono sottoposte al controllo di conformità prima dell'esportazione verso la Comunità.

L'elenco dei servizi ufficiali che saranno riconosciuti è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. La Commissione completa o modifica tale elenco.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 è concesso al servizio ufficiale del paese terzo che lo richieda e sul cui territorio vengono rispettate, per i prodotti esportati verso la Comunità, le norme comuni di qualità o norme almeno equivalenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

Il servizio ufficiale deve essere un organismo di controllo di conformità ufficialmente riconosciuto, che offra sufficienti garanzie e disponga del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di questi controlli.

Le informazioni sulla compilazione e l'inoltro della domanda di riconoscimento sono portate a conoscenza degli interessati tramite avviso della Commissione pubblicato periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

3. Il riconoscimento è concesso per un periodo di tre anni, rinnovabile previo approfondito accertamento e in particolare previa verifica in loco dei presupposti di cui al paragrafo 2.

La Commissione revoca il riconoscimento in qualsiasi momento qualora si constati che le merci provenienti dal paese terzo interessato non sono conformi alle vigenti norma di qualità.

4. Le merci provenienti dai paesi terzi, il cui servizio ufficiale di controllo è riconosciuto ai sensi del paragrafo 3, sono accompagnate da un certificato di controllo riportato nell'allegato I, rilasciato dal detto servizio e attestante la conformità alle norme di qualità corrispondenti alla classificazione del prodotto. In presenza del certificato, i prodotti si presumono conformi alle norme, al momento dell'esportazione.

Gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la conformità dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

La durata di validità del certificato di controllo è stabilita dal servizio ufficiale di controllo in modo da assicurare la conformità del prodotto, tenuto conto della natura dello stesso.

Se il certificato di controllo è scaduto, si applica il paragrafo 5.

5. Per le merci provenienti da paesi terzi, i cui servizi ufficiali di controllo non siano stati riconosciuti, ovvero per le merci provenienti dai paesi terzi i cui servizi sono stati riconosciuti, ma che non sono accompagnate, al momento dell'importazione, dal certificato di controllo di cui all'allegato I, l'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità solo se la merce à stata controllata in conformità dell'articolo 3.

Qualora non abbiano eseguito il controllo di alcune merci, gli organismi competenti trasmettono la notificazione di cui al paragrafo 8, munita del loro timbro, alle autorità doganali, oppure informano queste ultime con qualsiasi altro mezzo.

L'organismo competente può decidere di non eseguire detti controlli, qualora le merci siano destinate ad essere riesportate in un paese terzo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 si applicano fermi restando i controlli puntuali presso i posti d'ispezione frontalieri e quelli eseguiti a destinazione, nei luoghi di vendita all'ingrosso o nei centri di distribuzione.

7. In caso di frazionamento della partita per le merci stoccate che lasciano un deposito o quando le merci non sono destinate ad essere immesse in libera pratica nel territorio dello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo di cui all'articolo 8, il controllore responsabile:

- conserva i certificati originari;

- fornisce all'importatore o al primo acquirente un numero di copie autenticate del certificato originale corrispondente al numero di frazioni in cui le partite sono state suddivise.

8. L'importatore, o un suo rappresentante, è tenuto a notificare tempestivamente all'organismo competente dello Stato membro interessato il posto d'ispezione frontaliero dove saranno presentati i prodotti, nonché la natura, il volume, il numero di partite e la prevedibile data di arrivo dei medesimi.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

CAPITOLO IV

Controllo dei prodotti destinati all'industria

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 10

I prodotti comunitari destinati alla trasformazione fuori dalla regione di produzione sono accompagnati da un certificato di destinazione industriale riportato all'allegato II, rilasciato dal servizio di controllo, il quale ne invia immediatamente copia al servizio di controllo della regione nella quale deve avvenire la trasformazione.

2. I prodotti importati destinati alla trasformazione nella Comunità sono accompagnati, prima dell'immissione in libera pratica, da un certificato di destinazione industriale, riportato all'allegato II, rilasciato dai servizi preposti al controllo all'importazione, che ne inviano immediatamente copia al servizio di controllo della regione nella quale deve avvenire la trasformazione.

3. Dopo la trasformazione, l'impresa restituisce il certificato al servizio di controllo della regione nella quale è avvenuta la trasformazione.

4. Il controllo può essere eseguito in loco e in base a documenti contabili dell'impresa interessata.

Ove si costatino frodi, vengono avvertiti gli uffici centrali dei servizi di controllo che hanno rilasciato il certificato di destinazione industriale.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 11

1. L'organismo di controllo dello Stato membro sul cui territorio una partita di merci in provenienza da un altro Stato membro è ritenuta non conforme a causa di difetti o alterazioni di prodotti già constatabili all'atto del condizionamento, provvede affinché il caso di non conformità constatato fino allo stadio del commercio all'ingrosso sia comunicato entro ventiquattro ore agli uffici centrali dei servizi di controllo degli Stati membri che potrebbero essere interessati.

2. Se all'atto dell'importazione da un paese terzo una partita di merci è ritenuta non conforme a causa di difetti o alterazioni già constatabili all'atto del condizionamento, i servizi di controllo dello Stato membro interessato ne avvertono entro ventiquattro ore la Commissione e gli uffici centrali dei servizi di controllo degli altri Stati membri che potrebbero essere interessati, i quali provvedono all'opportuna diffusione della notizia sul loro territorio.

3. Gli Stati membri predispongono un registro degli operatori e degli importatori di ortofrutticoli, al quali attribuiscono un numero di protocollo.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco:

- degli uffici centrali dei servizi di controllo,

- dei centri di controllo,

- degli organismi riconosciuti,

di ogni Stato membro, nonché

- i servizi ufficiali di controllo riconosciuti dai paesi terzi.

L'elenco degli operatori esentati è oggetto di pubblicità in ogni Stato membro a mezzo stampa ufficiale o specializzata.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 12

I regolamenti n. 80/63/CEE, n. 93/67/CEE, (CEE) n. 496/70 e (CEE) n. 2638/69 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1993.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Allegato I

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Allegato II

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1148/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, data dalla quale si applica quest'ultimo regolamento.

Allegato III