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REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/92 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 1992

G.U.C.E. 18 luglio 1992, n. L 199

Modifica al regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 luglio 1992

Applicabile dal: 21 luglio 1992 (vedi nota)

Nota

In virtù della ulteriore modifica apportata al Reg. (CE) n. 2568/91 dal Reg. (CE) n. 656/95 del 28 marzo 1995, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 28 maggio 1995, data dalla quale si applica lo stesso Reg. (CE) n. 656/95.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 35 bis,

Considerando che l'esperienza acquisita rivela la necessità di taluni adeguamenti del metodo di determinazione della trilinoleina, previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1683/92 (4); che è necessario modificare conseguentemente tale regolamento;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 settembre 1966, n. 172.

(2)

G.U. 26 giugno 1991, n. L 162.

(3)

G.U. 5 settembre 1991, n. L 248.

(4)

G.U. 30 giugno 1992, n. L 176.

Art. 1

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

All'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2568/91, è aggiunta la seguente nota 5:

"Nota 5: Per gli oli di sansa d'oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente al punto 6.2 dell'allegato VII, in alternativa:

si fanno assorbire 200 l di olio, senza diluirli, su una colonna di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartriage-waters port. n. 51900).

I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC.

Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 l in HPLC. Per i due metodi di purificazione, è necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio sia la stessa prima e dopo la purificazione. Se la composizione non è la stessa, è necessario ridurre gradualmente la quantità di assorbente usato."