
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992
G.U.C.E. 1 luglio 1992, n. L 181
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 1992
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota: L'art.27 ha stabilito che il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 1993/1994 e, dunque, dal 1° luglio 1993, eccezion fatta per le disposizioni di cui all'art. 26, paragrafo 2, primo trattino e paragrafo che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Si rammenti che l'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003 ha abrogato il presente regolamento a decorrere dal 28 ottobre 2003.
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4) incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica dev'essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;
Considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati ed una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile su un mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;
Considerando che le perdite di reddito derivanti dal ribasso dei prezzi sono compensate mediante l'aiuto diretto per ettaro istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 (5);
Considerando che la struttura dei prezzi garantiti deve consentire lo smaltimento delle eccedenze all'interno della Comunità; che occorre pertanto fissare il prezzo d'intervento ad un livello inferiore ed il prezzo d'entrata ad un livello superiore al prezzo indicativo;
Considerando che la nuova struttura dei prezzi garantiti ha come risultato l'abolizione delle attuali disposizioni sui prezzi derivati;
Considerando che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 subentra agli aiuti previsti per il frumento duro ed altri cereali minori; che occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;
Considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate a livello comunitario;
Considerando che conviene che i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un determinato numero di maggiorazioni mensili per tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;
Considerando che le patate destinate alla fabbricazione di fecola sono in diretta concorrenza con i cereali destinati alla produzione di amido; che, alla luce delle misure di riforma previste nel settore dei cereali e per garantire la parità di trattamento tra le produzioni interessate, occorre adottare misure analoghe per quanto concerne il settore delle patate destinate alla fabbricazione di fecola;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un regime dei prezzi garantiti, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;
Considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, per quanto lo richieda la situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso;
Considerando che le autorità competenti devono avere la possibilità di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;
Considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
Considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;
Considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;
Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
Considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6);
Considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di perturbare il mercato interno; che occorre pertanto prevedere la possibilità, per la Commissione, di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare tali perturbazioni;
Considerando che numerose disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state modificate più volte dopo la codificazione con il regolamento (CEE) n. 2727/75; che questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in Gazzette ufficiali diverse, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere al loro aggiornamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 22 novembre 1991, n. C 303.
G.U. 18 maggio 1992 n. C 125.
G.U. 21 aprile 1992, n. C 98.
G.U. 1 novembre 1975, n. L 281. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (G.U. 1 luglio 1992, n. L 180).
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (G.U. 15 luglio 1988, n. L 185).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali disciplina i seguenti prodotti:
Codice NC Designazione delle merci a) 0709 90 60 Granturco dolce, fresco o refrigerato 0712 90 19 Granturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina 1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 1001 90 99 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 1002 00 00 Segala 1003 00 Orzo 1004 00 Avena 1005 10 90 Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina 1005 90 00 Granturco diverso da quello destinato alla semina 1007 00 90 Sorgo da granella diverso dall'ibrido destinato alla semina 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali b) 1001 10 Frumento (grano) duro c) 1101 00 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato 1102 10 00 Farina di segala 1103 11 Semole e semolini di frumento (grano) 1107 Malto, anche torrefatto d) Prodotti indicati nell'allegato A2. Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste per il sostegno dei produttori di seminativi dal regolamento (CEE) n. doc.
1765/92
.N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Per tutti i cereali è fissato il seguente prezzo indicativo:
- 130 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 120 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 110 ecu/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996.
2. Per tutti i cereali è fissato il seguente prezzo d'entrata:
- 175 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 165 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 155 ecu/t a decorrere dalla campagna 1995/1996.
Il prezzo d'entrata per il granturco ed il sorgo valido per il mese di giugno è applicabile per i mesi di luglio, agosto e settembre della campagna di commercializzazione successiva.
3. Per i cereali soggetti ad intervento è fissato il seguente prezzo d'intervento:
- 117 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 108 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 100 ecu/t a decorrere della campagna di commercializzazione 1995/1996.
4. I prezzi sono fissati per una qualità tipo di ogni cereale.
I prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa e possono riguardare periodi diversi per i due prezzi. La qualità tipo per ogni cereale soggetto ad intervento, l'importo delle maggiorazioni mensili ed il relativo numero sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Essi si applicano in tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.
5. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei periodi seguenti:
- dal 1° agosto al 30 aprile per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,
- dal 1° novembre al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.
3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione per motivi di qualità.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23, in particolare per quanto concerne:
- le qualità tipo cui si riferiscono i prezzi d'entrata nel caso di cereali non soggetti ad intervento e di prodotti di cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- la designazione dei centri d'intervento;
- la caratteristiche minime, in particolare per quanto concerne la qualità e la quantità, richieste per ciascun cereale affinché possa fruire dell'intervento;
- le tabelle delle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento;
- le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;
- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento;
- la fissazione del prezzo di entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione del malto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere decise misure speciali di intervento.
Queste misure possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.
L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.
3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato nel seguente modo:
- 208 ecu per la campagna 1993/1994;
- 192 ecu per la campagna 1994/1995;
- 176 ecu a decorrere dalla campagna 1995/1996.
Questi prezzi si applicano al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.
2. E' istituito un sistema di indennità compensative per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'indennità si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed è fissato nel seguente modo:
- 40 ecu per la campagna 1993/1994;
- 56 ecu per la campagna 1994/1995;
- 72 ecu a decorrere dalla campagna 1995/1996.
3. Il prezzo minimo e l'indennità compensativa vengono adeguati in funzione del tenore di fecola delle patate.
4. Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale giustificazione di tale fissazione.
Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.
2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ad eccezione del malto, viene riscosso un prelievo uguale, per ciascun prodotto, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.
Tuttavia, all'importazione dei prodotti del codice NC 1008 90 10 è riscosso il prelievo applicabile alla segala.
2. I prezzi cif sono calcolati per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, modificati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.
Le differenze di qualità sono espresse con coefficienti di equivalenza.
3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e quest'ultimo sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni in questione, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i coefficienti di equivalenza, i criteri di determinazione dei prezzi cif ed i limiti entro i quali le variazioni degli elementi per il calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.
5. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. All'importazione di malto e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), esclusi quelli dei codici NC 0714 20 00, 0714 90 90, 2303 10 19, 2003 10 90, 2303 30 00, 2308 10 00 e 2308 90 30, viene riscosso un prelievo composto da due elementi:
A. un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente:
a) corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), all'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi fissati per tali prodotti di base;
b) aumentato eventualmente, per i prodotti trasformati contenenti sia prodotti di base di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sia altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro prezzo di costo dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;
c) stabilito, per i prodotti che non contengono alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono loro concorrenti;
B. un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.
2. Qualora le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondono al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base impiegati per la loro fabbricazione, aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare, determinato secondo la procedura prevista all'articolo 23.
3. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.
2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del medesimo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente a quest'ultimo.
3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di applicare totalmente o parzialmente le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).
Se, per il malto, è stata prevista la fissazione anticipata del prelievo, l'adeguamento del prelievo durante i primi tre mesi della campagna viene effettuato in funzione del prezzo di entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente.
4. La tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione.
5. Se l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o se c'è rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la fissazione anticipata, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista all'articolo 23.
In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.
3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.
4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.
Può essere fissato un importo correttivo. Questo importo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione dell'importo correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare gli importi correttivi nell'intervallo.
Le disposizioni del primo e secondo comma possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B.
Se, per il malto, è stata prevista la fissazione anticipata della restituzione, l'adeguamento della stessa per un'esportazione - realizzata durante i primi tre mesi della campagna - di malto in giacenza alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo che si trova in giacenza a tale data, viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese della campagna precedente succitata.
5. Nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 e i metodi di controllo possono essere adattati a tale situazione speciale. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 23, le modalità necessarie per tale adeguamento.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 23. La modifica dell'allegato B avviene secondo la stessa procedura.
7. Se l'esame della situazione del mercato consente di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o se c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei cereali, il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente escluso:
- per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d),
- ed, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.
2. Le misure adottate in applicazione del presente articolo vengono decise secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione valgono per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23, sono vietate, negli scambi con i paesi terzi:
- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
- l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro tre giorni dalla ricezione.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né dall'articolo 10, paragrafo 1 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
L'articolo 40, paragrafo 4 del trattato e le relative disposizioni d'attuazione si applicano, per quanto riguarda la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e per i prodotti di cui all'articolo 1, ai dipartimenti francesi d'oltremare.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. E' istituito un comitato di gestione dei cereali, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nel comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
1. Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è abrogato a decorrere dalla campagna 1993/1994.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
I visti e i riferimenti relativi agli articoli del suddetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.
2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
- a decorrere dalla campagna 1992/1993:
- i regolamenti (CEE) n. 729/89 e (CEE) n. 1346/90;
- a decorrere dalla campagna 1993/1994:
- i regolamenti (CEE) n. 2743/75, (CEE) n. 2744/75 in quanto concerne i cereali, (CEE) n. 2745/75, (CEE) n. 2746/75, (CEE) n. 2747/75, (CEE) n. 2748/75, (CEE) n. 1145/76, (CEE) n. 3103/76, (CEE) n. 1188/81, (CEE) n. 1008/86, (CEE) n. 1009/86 in quanto concerne i cereali, (CEE) n. 1581/86, (CEE) n. 1582/86, (CEE) n. 2226/88 e (CEE) n. 1835/89.
3. Per agevolare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali al regime introdotto con il presente regolamento, oppure per facilitare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra durante le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23, adottare tutte le misure transitorie ritenute necessarie.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, primo trattino e paragrafo 3 che sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
ALLEGATO A
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) Codice NC Designazione delle merci 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi e essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago ex 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 1102 20 - Farina di granturco 1102 90 - altre: 1102 90 10 - - di orzo 1102 90 30 - - di avena 1102 90 90 - - altre ex 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 14 00 e 1103 29 50 ex 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 1106 20 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 1107 Malto, anche torrefatto ex 1108 Amidi e fecole; inulina: - Amidi e fecole: 1108 11 00 - - Amido di frumento (grano) 1108 12 00 - - Amido di granturco 1108 13 00 - - Fecola di patate 1108 14 00 - - Fecola di manioca ex 1108 19 - - altri amidi e fecole: 1108 19 90 - - - altri 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ex 1702 30 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: - - altri: - - - altri: 1702 30 91 - - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 30 99 - - - - altri ex 1702 40 - Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20% a 50% escluso di fruttosio e l'isoglucosio della sottovoce 1702 40 10 ex 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito (o intervertiti): 1702 90 50 - - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina - - Zuccheri e melassi, caramellati: - - - altri: 1702 90 75 - - - - in polvere, anche agglomerati 1702 90 79 - - - - altri 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ex 2106 90 - altri: - - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: - - - altri: 2106 90 55 - - - - di glucosio o di maltodestrina ex 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali ex 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbatietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 2303 30 00 - Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli 2308 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 2308 10 00 - Ghiande di quercia e castagne d'India ex 2308 90 - altri: 2308 90 30 - - Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ex 2309 10 - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2309 10 11 - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo 2309 10 13 di glucosio, malto-destrina o sciroppo di 2309 10 31 malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 2309 10 33 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 2309 10 51 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari 2309 10 53 (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari ex 2309 90 - altri: 2309 90 31 - - altri contenenti amido o fecola, glucosio o 2309 90 33 sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di 2309 90 41 malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 2309 90 43 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 2309 90 51 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), 2309 90 53 esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari
Per l'applicazione di questa sottovoce, si intende per "prodotti lattiero-caseari" i prodotti delle voci da 0401 a 0406, nonché delle sottovoci 1702 10 e 2106 90 51.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
ALLEGATO B
Codice NC Designazione delle merci ex 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: ex 0403 10 - Iogurt: - - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao: - - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 10 51 - - - - inferiore o uguale all'1,5% 0403 10 53 - - - - superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% 0403 10 59 - - - - superiore al 27% - - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 91 - - - - inferiore o uguale al 3% 0403 10 93 - - - - superiore al 3% ed inferiore o uguale al 6% 0403 10 99 - - - - superiore al 6% ex 0403 90 - altri: - - aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao: - - - in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 71 - - - - inferiore o uguale all'1,5% 0403 90 73 - - - - superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27% 0403 90 79 - - - - superiore al 27% - - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 91 - - - - inferiore o uguale al 3% 0403 90 93 - - - - superiore al 3% ed inferiore o uguale al 6% 0403 90 99 - - - - superiore al 6% ex 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati: 0710 40 00 - Granturco dolce 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: ex 0711 90 - altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: - - Ortaggi o legumi: 0711 90 30 - - - Granturco dolce ex 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 31 00 - - Agar-agar 1302 32 - - Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 39 00 - - altri ex 1518 00 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: 1518 00 10 - Linossina ex 1520 Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose: 1520 90 00 - altre, compresa la glicerina sintetica 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ex 1702 30 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: - - altri: - - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio: 1702 30 51 - - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 30 59 - - - - altri ex 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 - - Maltosio chimicamente puro ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie del codice NC 1704 90 10 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove ex 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: 1902 11 00 - - contenenti uova 1902 19 - - altre: ex 1902 20 - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): - - altre: 1902 20 91 - - - cotte 1902 20 99 - - - altre 1902 30 - altre paste alimentari ex 1902 40 - Cuscus: 1902 40 90 - - altro 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: ex 2001 90 - altri: 2001 90 30 - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2001 90 40 - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: ex 2004 10 - Patate - - altre: 2004 10 91 - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi ex 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: 2004 90 10 - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: 2005 20 - Patate: 2005 20 10 - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 80 00 - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) ex 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: ex 2008 11 - - Arachidi: 2008 11 10 - - - Burro di arachidi 2008 91 00 - - Cuori di palma ex 2008 99 - - altri: - - - senza aggiunta di alcole: - - - - senza aggiunta di zuccheri: 2008 99 85 - - - - - Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2008 99 91 - - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% ex 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 2101 10 - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: 2101 20 - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: ex 2101 30 - - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: 2101 30 19 - - - altri (esclusa la cicoria torrefatta) - - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: 2101 30 99 - - - altri (esclusa la cicoria torrefatta) 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice NC 3002); lieviti in polvere, preparati: ex 2102 10 - Lieviti vivi: - - Lieviti di panificazione: 2102 10 31 - - - secchi 2102 10 39 - - - altri ex 2102 20 - Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti: - - Lieviti morti: 2102 20 11 - - - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 2102 20 19 - - - altri ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata 2103 10 00 - Salsa di soia 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 2103 90 - altri ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 10 00 - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ex 2106 90 - altre 2106 90 10 - - Preparazioni dette "fondute" - - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 2106 90 91 - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5% di proteine del latte, meno del 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola 2106 90 99 - - - altre 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009: 2203 00 Birra di malto 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche ex 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: 2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce ex 2208 30 - Whisky: - - altri, diversi da quello detto "Bourbon" presentati in recipienti di capacità: 2208 30 91 - - - inferiore o uguale a 2 litri 2208 30 99 - - - superiore a 2 litri 2208 50 - Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) ex 2208 90 - altri: - - Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale al 45,4% vol, acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri: 2208 90 31 - - - - Vodka 2208 90 33 - - - - Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie 2208 90 39 - - - superiore a 2 litri - - altre bevande contenenti alcole di distillazione 2208 90 51 2208 90 53 2208 90 55 2208 90 59 2208 90 71 2208 90 73 2208 90 79 ex 2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti: 2520 20 - Gessi ex 2839 Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio: 2839 90 - altri Capitolo 29 Prodotti chimici organici Capitolo 30 Prodotti farmaceutici ex 3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti: - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose: 3307 49 00 - - altre, diverse dall'incenso (agarbatti) e da altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 3307 90 00 - altri ex 3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti: - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: 3401 19 00 - - altri 3402 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle del codice NC 3401 ex 3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base il 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: - contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 3403 11 00 - - Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 3403 19 - - altre ex 3403 19 10 - - - contenenti il 70% o più, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base ex 3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404 3407 00 00 Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi - escluso il codice NC 3501 Capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche Capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie 4813 Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti: ex 4813 90 - altra: 4813 90 90 - - altra ex 4818 Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di carta, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: 4818 10 - Carta igienica ex 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: - Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli: 4823 11 - - autoadesivi 4823 19 00 - - altra 4823 20 00 - Carta da filtro e cartone da filtro - altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici: 4823 51 - - stampati, impressi a secco, perforati 4823 59 - - altri ex 4823 90 - altri: - - altri: - - - altri: - - - - tagliati per un uso determinato: 4823 90 51 - - - - - Carta per condensatori - - - - - altri: 4823 90 71 - - - - - - Carta gommata o adesiva 4823 90 79 - - - - - - altri
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 1784/2003.
ALLEGATO C
Tabella di concordanza Regolamento (CEE) n. 2727/75 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo - Articolo 4 ter Articolo - Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 3 Articolo 7 Articolo 4 Articolo 8 Articolo 6 Articolo 9 Articolo 26 Articolo 10 Articolo - Articolo 10 bis Articolo - Articolo 10 ter Articolo - Articolo 11 bis Articolo - Articolo 11 ter Articolo - Articolo 12 Articolo 9 Articolo 13 Articolo 10 Articolo 14 Articolo 11 Articolo 15 Articolo 12 Articolo 16 Articolo 13 Articolo 17 Articolo 14 Articolo 18 Articolo 15 Articolo 19 Articolo 16 Articolo 20 Articolo 17 Articolo 21 Articolo 18 Articolo 22 Articolo 19 Articolo 23 Articolo - Articolo 23 bis Articolo 20 Articolo 24 Articolo 21 Articolo 25 Articolo 22 Articolo 26 Articolo 23 Articolo 27 Articolo 24 Articolo 28 Articolo - Articolo 29 Articolo 25 Articolo 30 Articolo 26 ALLEGATO A ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO C