
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992
G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215
Istituzione di un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 30 luglio 1992
Applicabile dal: 30 luglio 1992
____________________________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo alla riduzione della carenza di risorse silvicole nella Comunità e come complemento della politica comunitaria intesa a tenere sotto controllo la produzione agricola;
Considerando che l'esperienza acquisita in materia di imboschimento di terre agricole dimostra l'inadeguatezza dei vigenti regimi di aiuti destinati ad incitare gli agricoltori a praticare l'imboschimento dei loro terreni e che, in questi ultimi anni, le azioni di imboschimento delle superfici ritirate dalla produzione agricola si sono rivelate poco soddisfacenti;
Considerando che è quindi opportuno sostituire le misure di cui al titolo VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), con misure più rispondenti alla necessità di incentivare efficacemente l'imboschimento delle superfici agricole;
Considerando che gli importi sovvenzionabili dei costi d'imboschimento devono essere fissati ad un livello corrispondente ai costi d'imboschimento effettivi rilevati nella Comunità;
Considerando che la concessione per i primi cinque anni di un premio decrescente inteso a contribuire alle spese di manutenzione delle nuove superfici boschive può costituire un valido incentivo all'imboschimento;
Considerando altresì che per intensificare l'imboschimento delle terre agricole, obiettivo che risponde all'orientamento della politica agricola comune (PAC), occorre istituire un regime di premi al fine di compensare la perdita di reddito subita dagli agricoltori durante il periodo non produttivo delle superfici imboschite;
Considerando che, in molti casi, l'imboschimento di terre agricole può essere effettuato anche da privati diversi dagli imprenditori agricoli; che è quindi opportuno prevedere incentivi anche per queste categorie di persone; che occorre pertanto istituire un premio per ettaro in favore dei privati, diversi dagli imprenditori agricoli, che procedono all'imboschimento di terreni agricoli;
Considerando che in numerose zone della Comunità l'imboschimento di terre agricole può essere realizzato dai pubblici poteri, e segnatamente dai comuni; che, di conseguenza, è d'uopo sostenere e rafforzare le iniziative pubbliche in materia di imboschimento;
Considerando che l'imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve è generalmente abbastanza redditizio; che è perciò sufficiente prevedere un contributo comunitario per le operazioni di imboschimento con queste specie effettuate da imprenditori agricoli a titolo principale e alle spese di imboschimento;
Considerando che il miglioramento delle superfici boschive nelle aziende agricole può contribuire a migliorare, sotto il profilo del reddito, la situazione di quanti lavorano nell'agricoltura; che, in particolare, la struttura e i problemi specifici della produzione di sughero rendono necessario un rafforzamento delle misure intese a conservare, infittire e migliorare le foreste di querce sughere esistenti;
Considerando che la Comunità, in quanto cofinanziatrice dell'azione, deve poter accertarsi che le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzarne gli obiettivi; che, a tal fine, è opportuno avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE (5);
Considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 21 novembre 1991, n. C 300.
G.U. 13 aprile 1992, n. C 94.
G.U. 21 aprile 1992, n. C 98.
G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.
G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Obiettivo del regime di aiuti
Al fine di:
- completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,
- contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura,
- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente,
- lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica,
è istituito un regime comunitario di aiuti, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.
Questo regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:
a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento,
b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Regime degli aiuti
1. Il regime di aiuti può comprendere:
a) contributi alle spese d'imboschimento;
b) un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per i primi cinque anni i costi di manutenzione delle superfici sottoposte ad imboschimento;
c) un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento delle superfici agricole;
d) incentivi agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive, quali la sistemazione di frangivento, di fasce tagliafuoco, di punti d'acqua e di strade forestali, nonché per il miglioramento dei sughereti.
2. a) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole.
b) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera c) sono sovvenzionabili soltanto nel caso in cui siano concessi:
- a imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;
- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.
c) In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, sono sovvenzionabili unicamente gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a) concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale che rispondono alle condizioni enunciate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91, purché dette specie siano adeguate alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.
d) Gli impianti di abeti natalizi non sono finanziabili.
e) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera d) sono sovvenzionabili unicamente se sono concessi agli imprenditori agricoli o a loro associazioni.
3. Il regime può inoltre comprendere un contributo comunitario ai costi di imboschimento di terre agricole realizzati dalle autorità pubbliche competenti degli Stati membri.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Importo degli aiuti
I massimali sovvenzionabili degli aiuti di cui all'articolo 2 sono fissati come segue:
a) per i costi d'imboschimento a:
- 2000 ecu/ha per gli impianti di eucalipti;
- 3000 ecu/ha per gli impianti di essenze resinose;
- 4000 ecu/ha per gli impianti di latifoglie o per piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie.
b) per i costi di manutenzione a:
- 250 ecu/ha all'anno nei primi due anni e 150 ecu/ha negli anni successivi, per gli impianti di essenze resinose;
- 500 ecu/ha all'anno nei primi due anni e 300 ecu/ha negli anni successivi, per gli impianti di latifoglie e per piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie;
Gli Stati membri hanno la facoltà di globalizzare gli aiuti di cui alle lettere a) e b) e di procedere ad un pagamento di questo importo globale ripartito su cinque anni, purché sia garantita la manutenzione dei nuovi impianti.
c) per il premio destinato a compensare le perdite di reddito a:
- 600 ecu/ha all'anno se l'imboschimento è realizzato da un imprenditore agricolo o da un gruppo di imprenditori agricoli che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento;
- 150 ecu/ha all'anno se l'imboschimento è realizzato da un altro beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),
per un periodo massimo di 20 anni a partire dall'imboschimento iniziale.
d) per i costi di miglioramento delle superfici boschive a:
- 700 ecu/ha per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;
- 1400 ecu/ha per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti (foreste di querce sughere);
- 18000 ecu/km di strade forestali;
- 150 ecu per ogni ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua;
Le spese di adeguamento del materiale agricolo per lavori di silvicoltura rientrano negli investimenti di cui al paragrafo 1.
Su richiesta motivata di uno Stato membro e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 5, di aumentare i massimali previsti per il miglioramento delle superfici boschive e per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti, entro un limite massimo fissato rispettivamente a 1200 e 3000 ecu.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Programma di aiuto
1. Gli Stati membri attuano il regime di aiuti di cui all'articolo 2 con programmi pluriennali nazionali o regionali attinenti agli obiettivi contemplati all'articolo 1 e che definiscono in particolare:
- l'importo e la durata degli aiuti di cui all'articolo 2 in base alle spese effettive d'imboschimento e di manutenzione delle essenze o tipi d'alberi utilizzati per l'imboschimento o in base alla perdita di reddito,
- le condizioni per la concessione degli aiuti, in particolare quelli concernenti l'imboschimento,
- le disposizioni adottate a fini di valutazione e controllo delle ripercussioni sull'ambiente e compatibilità con i criteri dell'assetto territoriale,
- la natura delle misure di accompagnamento adottate o previste,
- le disposizioni adottate per garantire un'informazione adeguata degli operatori agricoli e rurali.
2. Gli Stati membri possono anche realizzare piani zonali di imboschimento che rispecchino la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali e delle strutture agricole.
I piani zonali d'imboschimento riguardano principalmente:
- la determinazione di un obiettivo di imboschimento,
- le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento,
- le tecniche di silvicoltura da applicare,
- la selezione delle specie di alberi adeguate alle condizioni locali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Procedura di esame dei programmi
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti dei programmi zonali di cui all'articolo 4, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o che intendono adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento, accompagnati da una stima delle spese annuali previste per l'attuazione dei programmi.
2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:
- la loro conformità alle norme del presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,
- la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,
- l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi nazionali o regionali tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 2. Il rappresentante della Commissione presenta a tale scopo un progetto di decisione al Comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani di imboschimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Tassi di finanziamento comunitario
Il tasso di cofinanziamento comunitario è del 75% nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50% nelle altre regioni.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Modalità d'applicazione
La Commissione adotta, se del caso, le modalità d'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura prevista all'articolo 5.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Disposizioni finali
1. Gli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2328/91 sono abrogati. Essi rimangono tuttavia applicabili agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dei programmi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali da esso stabiliti, sempreché tali misure vengano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
3. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1257/99.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA