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REGOLAMENTO (CEE) N. 2070/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992

G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215

Modifica al regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 6 agosto 1992

Applicabile dal: 6 agosto 1992

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 3493/90, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 6 gennaio 2002, dal Reg. (CE) n. 2529/2001.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

Vista la proposta della Commissione (2),

Considerando che le nozioni di "pecora che dà diritto al premio" e "capra che dà diritto al premio" contenute nel regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80 (3), devono essere ridefinite a causa delle difficoltà di controllo che ne derivano; che, viste le difficoltà di ordine amministrativo inerenti all'elaborazione delle nuove definizioni, il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (4), ha stabilito che esse continuino ad applicarsi ai premi che devono essere corrisposti per la campagna 1991;

Considerando che le misure decise nel quadro del regolamento (CEE) n. 2069/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 (5), in particolare quelle concernenti la fissazione dei limiti individuali per la concessione del premio, permettono di superare dette difficoltà attraverso definizioni relativamente semplici e in grado di garantire, in maniera facilmente controllabile, che vengano presi in considerazione gli animali destinati alla produzione di carni ovine;

Considerando che, per motivi di corretta gestione amministrativa, è opportuno applicare le nuove definizioni soltanto a decorrere dall'inizio della campagna 1993 e mantenere quindi in applicazione per la campagna 1992 le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 872/84;

Considerando che conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3493/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (G.U. 30 luglio 1992, n. L 215).

(2)

G.U. 22 novembre 1991, n. C 303.

(3)

G.U. 1 aprile 1984, n. L 90. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3493/90 (G.U. 27 novembre 1990, n. L 337).

(4)

G.U. 4 dicembre 1990, n. L 337.

(5)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3493/90 è così modificato:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunti i punti seguenti:

"4) pecora che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età;

5) capra che dà diritto al premio: qualsiasi animale femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1) è applicabile ai premi versati a titolo della campagna di commercializzazione 1993 e delle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA