
REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992
G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215
Modifica al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 30 luglio 1992
Applicabile dal: 30 luglio 1992
Nota
L'art. 2 ha disposto che l'art. 1, punti 1) e 3) si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68 (4) prevede la fissazione annuale di un limite di garanzia per il latte; che le disposizioni del regime del prelievo supplementare introdotto con l'articolo 5 quater del medesimo regolamento perseguono un analogo obiettivo e di fatto sostituiscono quelle dell'articolo 5 ter; che è quindi d'uopo abrogare quest'ultimo;
Considerando che, per esigenze di semplicità, chiarezza normativa e buona prassi legislativa, è opportuno stabilire le disposizioni di base relative al regime del prelievo supplementare applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993 a nome di un regolamento autonomo; che occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;
Considerando che per l'ottavo periodo del regime di prelievo supplementare è stato previsto di autorizzare gli Stati membri a registrare le cessioni temporanee di quantità di riferimento fino al 31 dicembre 1991; che pare opportuno mantenere questa disposizione meno rigida,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 dicembre 1991, n. C 337.
G.U. 13 aprile 1992, n. C 94
G.U. 21 aprile 1992, n. C 98.
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (G.U. 1 aprile 1992, n. L 86).
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato nel modo seguente:
1) L'articolo 5 ter è abrogato.
2) Il testo dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare e registrare le cessioni temporanee fino al 31 dicembre al più tardi."
3) Il testo dell'articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:
"Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993 per quanto concerne l'articolo 1, punti 1) e 3).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA