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REGOLAMENTO (CEE) N. 816/92 DEL CONSIGLIO, 31 marzo 1992

G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. L 86

Modifica al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° aprile 1992

Applicabile dal: 1° aprile 1992

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 804/68, il presente cessa di avere effetto dal 1° gennaio 2000, data dalla quale si applica il Reg. (CE) n. 1255/99, il cui art. 46 ha espressamente abrogato e sostituito il regolamento qui modificato.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che il regime di prelievo supplementare istituito all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92 (4), scade il 31 marzo 1992; che un nuovo regime applicabile fino all'anno 2000 deve essere stabilito nell'ambito della riforma della PAC; che occorre pertanto, nell'intervallo, prorogare l'attuale regime per un nono periodo di dodici mesi; che, conformemente alle proposte della Commissione, il quantitativo globale fissato ai sensi del presente regolamento potrebbe essere ridotto per il suddetto periodo, in cambio di un'indennità, al fine di proseguire l'azione di risanamento già intrapresa;

Considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento dal quarto all'ottavo periodo di dodici mesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (6), è stata resa necessaria a causa della situazione del mercato; che la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5% dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell'ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi; che in tale prospettiva è opportuno precisare l'importo dei quantitativi in questione per ogni Stato membro;

Considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 dicembre 1991, n. C 337.

(2)

Parere reso il 25 marzo 1992.

(3)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(4)

G.U. 18 febbraio 1992, n. L 41.

(5)

G.U. 20 marzo 1987, n. L 78.

(6)

G.U. 27 dicembre 1990, n. L 362.

Art. 1

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è così modificato:

1) nel paragrafo 1, primo comma, i termini "per otto periodi..." sono sostituiti da "per nove periodi...";

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 ter. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il nono periodo di dodici mesi, può essere attribuito provvisoriamente il quantitativo di riferimento a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo.";

3) nel paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"g) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1% calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:


   Belgio                     2 881,036
   Danimarca                  4 369,390
   Germania                  27 154,205 [1]
   Grecia                       520,615
   Spagna                     4 361,750
   Francia                   23 042,430
   Irlanda                    4 725,600
   Italia                     8 224,210
   Lussemburgo                  237,175
   Paesi Bassi               10 709,205
   Portogallo                 1 743,420
   Regno Unito               13 702,993
I quantitativi di cui al regolamento (CEE)

n. 775/87

non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

   Belgio                       144,495
   Danimarca                    219,690
   Germania                   1 360,215 [2]
   Grecia                        24,165
   Spagna                       209,250
   Francia                    1 153,530
   Irlanda                      237,600
   Italia                       395,910
   Lussemburgo                   11,925
   Paesi Bassi                  539,055
   Regno Unito                  689,831
Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC.

[1] Di cui 6 157,620 per le consegne agli acquirenti stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

[2] Di cui 306,18 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA