
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 23 aprile 1992
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 88 G.U.R.I. 18 giugno 1992, n. 142
Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi.
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
Visti in particolare gli articoli 11 e 12 del citato decreto n. 1334/1928 che riguardano le mansioni rispettivamente degli odontotecnici e degli ottici;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi nonché i requisiti per l'ammissione alle scuole e per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie;
Ritenuto necessario definire la durata dei corsi ed i programmi di insegnamento, al fine di una equiparazione del livello culturale e professionale degli ottici e degli odontotecnici alla media europea;
Decreta:
1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico e di quella di ottico sono strutturati complessivamente in cinque anni, secondo gli orari ed i programmi di insegnamento di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. Al termine del primo triennio potrà essere rilasciata un'attestazione di acquisizione di capacità esecutive nel settore che non ha valore abilitante all'esercizio di professioni sanitarie.
3. Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui al primo comma sono ammessi a sostenere l'esame finale.
1. Per i requisiti relativi all'ammissione dei predetti corsi si applicano le disposizioni previste per l'ammissione a corsi di scuola secondaria di secondo grado.
1. Ogni anno di corso, di norma, si svolge da settembre a giugno, per non meno di duecento giorni di lezione.
1. L'esame finale di cui all'art. 1 consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo anno di corso.
2. Ogni singola prova dovrà svolgersi separatamente con la commissione presente al completo, fatte salve le norme che prevedono una turnazione dei componenti della commissione stessa durante lo svolgimento delle prove scritta e pratica.
1. La commissione è composta dagli insegnanti del corso e da un rappresentante della categoria professionale interessata, da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante della regione.
1. Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione.
2. Ove il corso venga svolto da istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, gli allievi potranno altresì conseguire un diploma di maturità professionale. A tal riguardo il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento emanerà disposizioni atte ad integrare le presenti norme.