
REGOLAMENTO (CEE) N. 817/92 DEL CONSIGLIO, 31 marzo 1992
G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. L 86
Modifica al regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,
Vista la proposta della Commissione (3),
Visto il parere del Parlamento europeo (4),
Considerando che il regime di prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato prorogato per un nono periodo di dodici mesi; che è opportuno a tal fine adattare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 857/84 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91 (6);
Considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio;
Considerando che, con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 1991, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 concernenti la sostituzione di acquirenti hanno formato oggetto di un'interpretazione tale che occorre chiarire conseguentemente le disposizioni precitate;
Considerando che i quantitativi globali delle vendite dirette fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 devono essere adattati come i quantitativi globali delle consegne ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68, per gli stessi motivi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.
G.U. 1 aprile 1992, n. L 086.
G.U. 31 dicembre 1991, n. C 337.
Parere reso l'11 marzo 1992.
G.U. 1 aprile 1984, n. L 90.
G.U. 15 giugno 1991, n. L 150.
Il regolamento (CEE) n. 857/84 è così modificato:
1) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, i termini "per gli otto periodi..." sono sostituiti da "per i nove periodi...";
2) nel testo dell'articolo 6, il paragrafo 2 primo comma è completato dal testo della frase seguente:
"Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993, vengono fissati i quantitativi fatta salva una riduzione dell'1%, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, nel corso del periodo.";
3) nell'articolo 7:
a) nel paragrafo 1, terzo comma, i termini "per l'ottavo periodo di dodici mesi..." sono sostituiti da "per il nono periodo di dodici mesi...";
b) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
"3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi di cui al paragrafo 1 sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5 o, a seconda dei casi, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3.";
4) nell'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini "per gli otto periodi..." sono sostituiti da "per i nove periodi...";
5) nell'allegato, dopo la colonna "1°. 4. 1991 - 31. 3. 1992" è aggiunta la colonna seguente:
1°.4.1992- 31.3.1993 Belgio 373,193 Danimarca 0,951 Germania 150,038 [1] Grecia 4,528 Spagna 516,950 Francia 732,824 Irlanda 15,210 Italia 717,870 Lussemburgo 0,951 Paesi Bassi 102,307 Portogallo 116,680 Regno Unito 392,868 ______________ [1] Di cui 58,801 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA