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REGOLAMENTO (CEE) N. 817/92 DEL CONSIGLIO, 31 marzo 1992

G.U.C.E. 1 aprile 1992, n. L 86

Modifica al regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

Vista la proposta della Commissione (3),

Visto il parere del Parlamento europeo (4),

Considerando che il regime di prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato prorogato per un nono periodo di dodici mesi; che è opportuno a tal fine adattare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 857/84 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91 (6);

Considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio;

Considerando che, con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 1991, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 concernenti la sostituzione di acquirenti hanno formato oggetto di un'interpretazione tale che occorre chiarire conseguentemente le disposizioni precitate;

Considerando che i quantitativi globali delle vendite dirette fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 devono essere adattati come i quantitativi globali delle consegne ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68, per gli stessi motivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(2)

G.U. 1 aprile 1992, n. L 086.

(3)

G.U. 31 dicembre 1991, n. C 337.

(4)

Parere reso l'11 marzo 1992.

(5)

G.U. 1 aprile 1984, n. L 90.

(6)

G.U. 15 giugno 1991, n. L 150.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è così modificato:

1) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, i termini "per gli otto periodi..." sono sostituiti da "per i nove periodi...";

2) nel testo dell'articolo 6, il paragrafo 2 primo comma è completato dal testo della frase seguente:

"Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993, vengono fissati i quantitativi fatta salva una riduzione dell'1%, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, nel corso del periodo.";

3) nell'articolo 7:

a) nel paragrafo 1, terzo comma, i termini "per l'ottavo periodo di dodici mesi..." sono sostituiti da "per il nono periodo di dodici mesi...";

b) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi di cui al paragrafo 1 sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5 o, a seconda dei casi, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3.";

4) nell'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini "per gli otto periodi..." sono sostituiti da "per i nove periodi...";

5) nell'allegato, dopo la colonna "1°. 4. 1991 - 31. 3. 1992" è aggiunta la colonna seguente:


                             1°.4.1992-
                               31.3.1993
   Belgio                       373,193
   Danimarca                      0,951
   Germania                     150,038 [1]
   Grecia                         4,528
   Spagna                       516,950
   Francia                      732,824
   Irlanda                       15,210
   Italia                       717,870
   Lussemburgo                    0,951
   Paesi Bassi                  102,307
   Portogallo                   116,680
   Regno Unito                  392,868
______________
[1] Di cui 58,801 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA